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Sent.C. Cass. 01/02/1995, n. 1168

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1. Appalti - Prevenzione infortuni - Obblighi del datore di lavoro - Art. 2087 Cod. civ. - Obbligo di tutela - Violazione - Responsabilità contrattuale - Prescrizione - Termine decennale.
1. L'art. 2087 Cod. civ., il quale fa carico al datore di lavoro di adottare le misure necessarie a tutelare l'integrità del dipendente, introduce un dovere che trova fonte immediata e diretta del rapporto di lavoro, e la cui inosservanza, pertanto, ove sia stata causa di danno, può essere fatta valere dal dipendente medesimo con azione risarcitoria contrattuale (nell'ordinario termine decennale di prescrizione), indipendentemente dal fatto che la violazione stessa integri estremi di reato, ovvero configuri anche un illecito aquiliano determinante l'esperibilità di azione extracontrattuale, in via concorrente, e, quindi, senza che l'eventuale preclusione di quest'ultima, come nel caso di decorso della prescrizione quinquennale, possa incidere sull'azione contrattuale.

1. Conf. Cass. 5 aprile 1993 n. 4085 R 1a. Come nota 1a. a Cass. 18 gennaio 1995 n. 517.R
Cod. civ. art. 2087

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