Sent. C. Stato 17/02/1992, n. 195 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Stato 17/02/1992, n. 195

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1. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Annullamento di diniego - Norme sopravvenute - Applicabilità - Limiti. 2. Edilizia ed urbanistica - Piano particolareggiato - Verifica degli standards - Necessità - Limiti - Introduzioni di misure contrastanti col piano regolatore - Inammissibilità.
1. In sede di esecuzione del giudicato relativo alla riconosciuta illegittimità di un diniego di concessione edilizia, l'amministrazione ha l'obbligo di valutare l'opportunità di modificare gli strumenti urbanistici nel frattempo intervenuti. 2. Non è estranea all'ambito delle funzioni del piano particolareggiato la verifica dei «rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, verifica che l'art. 41 quinquies penultimo comma L. 17 agosto 1942 n. 1150, come introdotto dall'art. 17 L. 6 agosto 1967 n. 765, impone «ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici» fra cui vanno compresi anche gli strumenti urbanistici attuativi, quali il piano particolareggiato; tuttavia, tale verifica non può spingersi sino all'adozione di misure attuative del piano regolatore generale in totale contrasto con le puntuali e specifiche previsioni di questo, essendo necessario, in tale ipotesi, il ricorso al diverso procedimento di variante al piano regolatore generale.

1. Ved. C. Stato Ap. 8 gennaio 1986 n. 1.[R=WCS8GE861] 1. Per l'art. 41 quinquies aggiunto alla L. 17 agosto 1942 n. 1150 dall'art. 17 L. 6 agosto 1967 n. 765.
L. 17 agosto 1942 n. 1150, art. 41 quinquies, penultimo commaR; L. 6 agosto 1967 n. 765, art. 17R

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