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Sent.C. Cass. 24/01/1992, n. 811

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1. Appalto o vendita o permuta - Trasferimento di area fabbricabile in cambio di fabbricato da costruire sulla stessa area a cura e spese del cessionario - E' permuta o contratto misto di vendita e appalto.
1. Il contratto avente ad oggetto il trasferimento della proprietà di un'area edificabile in cambio di un fabbricato o di alcune sue parti da costruire sulla stessa superficie a cura e con i mezzi del cessionario può integrare sia un contratto di permuta di un bene esistente con un bene futuro, sia un contratto misto costituito con gli elementi della vendita e dell'appalto. Si configura il primo contratto se il sinallagma negoziale sia consentito nel trasferimento reciproco della proprietà attuale e della cosa futura (ipotesi che si verifica anche se sia previsto un conguaglio in danaro, non incidendo tale clausola sulla causa tipica del negozio di permuta) e l'obbligo di erigere l'edificio sia restato su un piano accessorio e strumentale; va ravvisato, invece, l'altro contratto quando la costruzione del fabbricato sia stata al centro della volontà delle parti e l'alienazione dell'area abbia costituito soltanto il mezzo per conseguire l'obiettivo primario.

1. Conf. Cass. 10 gennaio 1990 n. 13[R=W10GE9013] (Nell'ipotesi di trasferimento della proprietà di un'area fabbricabile in cambio di parti dell'edificio che l'altra parte si impegna a costruire sull'arca medesima, si ha permuta di cosa presente con cosa futura, pure nel caso in cui sia previsto il pagamento di un conguaglio in denaro, non incidendo tale clausola sulla causa tipica del contratto di permuta) e 12 giugno 1987 n. 5147 R
C.c. artt. 1472, 1552, 1655

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