Sent.C. Cass. 04/08/1992, n. 9237 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 04/08/1992, n. 9237

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1. Geometri - C.N.P.A. - Iscrizione - Legittimità - Accertamento - Giurisdizione A.G.O. - Contestazione legittimità atto di iscrizione - Sindacato Sezioni unite della Cassazione in sede di regolamento di giurisdizione - Esclusione
1. La domanda del professionista volta a conseguire, ai fini dell'attribuzione della pensione, l'accertamento della legittimità della propria iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza in favore dei geometri introduce una controversia che, in quanto relativa al diritto soggettivo al trattamento previdenziale, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, esulando dalla pronuncia delle Sezioni unite della Corte suprema in sede di regolamento, la questione dei limiti interni della giurisdizione predetta allorché sia in contestazione la legittimità di un atto amministrativo (nella specie, dell'iscrizione all'albo professionale per violazione del R.D. 11 febbraio 1929 n. 274) costituente presupposto necessario dell'iscrizione alla Cassa.

1. Sul rapporto fra i geometri e la loro Cassa nazionale di previdenza ed assistenza, ved Cass. L. 22 aprile 1992 n. 4825 R e C. Cost. 20 maggio-3 giugno 1992 n. 243 R Cass. 17 giugno 1982 n. 3675 (Il giudice ordinario non può sindacare la legittimità dell'iscrizione di un professionista all'albo professionale).
R.D. 11 febbraio 1929 n. 274 R

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