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Sent. C. Cass. 17/10/1992, n. 11435

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Costruzioni frontistanti - Determinazione della distanza in rapporto alla reciproca altezza - Art. 41 quinquies L. 1942 n. 1150 - Fondi a dislivello - Calcolo nell'altezza del muro di contenimento Inammissibilità - Misurazione a livello del piano di campagna - Necessità - Costruzioni sottostanti il piano - Irrilevanza.
1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 41 quinquies L. 17 agosto 1942 n. 1150 (legge urbanistica), introdotto dall'art. 17 L. 6 agosto 1967 n. 765 (legge ponte), inteso a distanziare le costruzioni frontistanti in rapporto alla reciproca altezza, non può calcolarsi nell'altezza il muro di contenimento, quale entità corrispondente al dislivello naturale dei fondi, dovendo effettuarsi la misurazione al livello del piano di campagna; né può tenersi conto delle costruzioni sottostanti tale piano, le quali nel caso di fondi a dislivello non possono considerarsi frontistanti.

1. Ved. Cass. 20 agosto 1990 n. 8440.[R=W20AG908440]
L. 17 agosto 1942 n. 1150, art. 41 quinquies R; L. 6 agosto 1967 n. 765, art. 17 R

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