Sent. C. Cass. 01/06/1993, n. 6101 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. 01/06/1993, n. 6101

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Tra edifici - Art. 41 quinquies, 1° c. lett. e) L. 1942 n. 1150 - Rilevanza in ordine alla richiesta di comunione legale del muro non sul confine - Incidenza sull'esercizio della prevenzione ex art. 875 C. e. - Esclusione
1. L'art. 17 L. 6 agosto 1967 n. 765, che ha introdotto l'art. 41 quinquies L. 17 agosto 1942 n. 1150 che stabilisce (primo comma lett. c) il distacco tra edifici vicini in misura non inferiore all'altezza di ciascun fronte dell'edificio da costruire, sebbene debba intendersi nel senso della sua idoneità a prescrivere anche l'osservanza di una distanza dal confine in misura pari alla metà di tale distacco, rileva in questa sua portata precettiva con esclusivo riguardo all'ipotesi in cui, essendo chiesta la comunione forzosa del muro che non è sul confine, si debba stabilire se ricorrano le relative condizioni di distanza, ma non incide, di conseguenza, sull'esercizio del diritto di prevenzione a norma dell'art. 875 C.c.; pertanto, il proveniente conserva il potere, a norma dell'art. 875 cit., di costruire anche sul confine, imponendo al costruttore prevenuto, il quale non possa o non voglia chiedere la comunione forzosa del muro che non è sul confine, di osservare il distacco minimo dall'edificio del primo, anche se questo disti dal confine meno della metà di tale distacco, né in alternativa alla comunione forzosa egli può esigere dal proveniente la demolizione di quella parte del fabbricato che si trovi ad una distanza dal confine minore della metà del distacco obbligatorio fra edifici.

1. Conf. Cass. 16 maggio 1991 n. 5474[R=W16MA915474], 28 aprile 1992 n. 5062 R
C.c. artt. 871, 872, 873, 875 ; L. 17 agosto 1942 n. 1150, art. 41 quinquiesR ; L. 6 agosto 1967 n. 765, art. 17R .

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