Sent. C. Cass. 09/06/1993, n. 6442 | Bollettino di Legislazione Tecnica
FAST FIND : GP898

Sent. C. Cass. 09/06/1993, n. 6442

44092 44092
1. Edilizia ed urbanistica - Regolamento edilizio - Modifiche - Potere del Presidente Giunta regionale ex art. 10 L. 1942 n. 1150 - Esercizio - Limiti
1. Il potere di diretta modifica dei regolamenti edilizi e degli annessi programmi di fabbricazione attribuito dall'art. 10 L. 17 agosto 1942 n. 1150, nel testo sostituito dall'art. 3 L. 6 agosto 1967 n. 765, al Presidente della Giunta regionale in sede di approvazione dello strumento urbanistico, può essere efficacemente esercitato solo per le finalità indicate dalla predetta norma (razionale e coordinata sistemazione delle opere e degli impianti di interesse dello Stato - lett. b - tutela del paesaggio e di complessi storici, monumentali, ambientali ed archeologia - lett. c - osservanza dei limiti di cui agli artt.41 quinquies sesto ed ottavo comma, 41 sexies - lett. d -).

1. Ved. Cass. 15 aprile 1991 n. 3999.[R=W15A913999]
L. 17 agosto 1942 n. 1150, art. 10 R; L. 6 agosto 1967 n. 765, art. 3 R

Dalla redazione