Sent. C. Stato 14/04/1993, n. 475 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Stato 14/04/1993, n. 475

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1. Edilizia ed urbanistica - Piano di lottizzazione - Ante 2 dicembre 1966 - Salvezza - Condizioni - Deliberazione del Consiglio comunale ed autorizzazione del Sindaco - Necessità 2. Edilizia ed urbanistica - Piano di lottizzazione - Sanatoria - Art. 28 L. 1942 n. 1150 modificata - Condizioni - Autorizzazione del Consiglio comunale - Necessità
1. Ai fini della salvezza dei piani di lottizzazione autorizzati anteriormente al 2 dicembre 1966, in applicazione dell'art. 28 8° c. L. 17 agosto 1942 n. 1150, nel testo sostituito dall'art. 8 L. 6 agosto 1967 n. 765, occorreva, prima della data suddetta, il perfezionamento dell'iter formativo del provvedimento, nel senso che fossero intervenuti sia la deliberazione del Consiglio comunale che l'autorizzazione del Sindaco. 2. La circostanza per la quale ai fini della sanatoria dei piani di lottizzazione è essenziale la sussistenza di autorizzazioni rilasciate sulla base di deliberazioni del Consiglio comunale (secondo quanto stabilito dall'art. 28 L. 17 agosto 1942 n. 1150, nel testo sostituito dall'art. 8 L. 6 agosto 1967 n. 765), trova la sua ratio nel fatto che il legislatore ha ritenuto conveniente limitare il detto beneficio a quelle lottizzazioni che fossero autorizzate dall'organo collegiale, il quale solo poteva garantire, in linea di massima, una più attenta ed obbiettiva valutazione circa l'opportunità del provvedimento ed al quale la relativa competenza veniva riconosciuta, con l'art. 28 8° c. L. 17 agosto 1942 n. 1150.

1. Ved. C. Stato V 30 giugno 1984 n 518.[R=WCS30G84518] 2. Ved. C. Stato IV 23 novembre 1979 n. 1060.[R=WCS23N791060]
1. e 2.L. 17 agosto 1942 n. 1150, art. 28 R; L. 6 agosto 1967 n. 765, art. 8 R

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