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Sent. C. Cass. 16/05/1996, n. 4553

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1. Edilizia ed urbanistica - Piano di lottizzazione - Approvazione anteriore alla L. 1967 n. 765 - Costruzione di strade e impianti di urbanizzazione da parte del Comune - Effetti - Acquisizione dell'area a titolo originario - Configurabilità di fatto illecito e diritto del privato al risarcimento danni - Determinazione del valore del terreno secondo il vincolo di destinazione.
1. La costruzione da parte del Comune di strade, e dei correlati impianti di urbanizzazione, su un terreno a ciò destinato nel piano di lottizzazione, approvato anteriormente all'entrata in vigore della L. 6 agosto 1967 n. 765 (che prevede la cessione gratuita dell'area destinata ad opere pubbliche quale condizione di approvazione del piano di lottizzazione), comporta l'estinzione del diritto di proprietà del privato sul terreno e l'acquisto contestuale, a titolo originario, della proprietà dello stesso da parte del Comune; tale costruzione costituisce un fatto illecito che abilita il privato a chiedere il risarcimento del danno, ai fini della cui quantificazione il valore del terreno va determinato tenendo conto del vincolo su di esso gravante per la destinazione impressa dal piano di lottizzazione.

1. Ved. Cass. 9 maggio 1981 n. 3052.[R=W9MA813052] 1a. Come nota 1a. a C. Stato IV 18 gennaio 1996 n. 45.R
Cod. civ. art. 2043 ; L. 17 agosto 1942 n. 1150, art. 28 R

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