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Sent. C. Stato 13/02/1996, n. 194

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1. Edilizia urbanistica - Concessione edilizia - Piena conoscenza - Quando si realizza. 2. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Presupposti - Conformità agli strumenti urbanistici - Sufficienza - Precedenti concessioni in contrasto rilasciate a terzi - Ininfluenza.
1. In difetto di più specifici mezzi di prova, la piena ed effettiva conoscenza da parte dei terzi interessati all'impugnazione di una concessione edilizia può farsi risalire all'ultimazione dei lavori, atteso che in tale momento costoro, potendo apprezzare le dimensioni e le caratteristiche delle opere realizzate, sono in grado di avere conoscenza dell'esistenza e dell'entità delle violazioni urbanistiche eventualmente derivanti dal provvedimento. 2. L'avvenuto rilascio di concessioni edilizie in ipotesi in contrasto con le previsioni di piano non può avere l'effetto di modificare la disciplina dello stesso piano in danno di terzi che a quest'ultima si siano attenuti; pertanto, se le norme dello strumento urbanistico attuativo prevedono specificamente la possibilità di realizzare determinate volumetrie su lotti o immobili allo scopo individuati, l'Amministrazione è tenuta a rilasciare ai proprietari interessati la relativa concessione edilizia, ferma restando la possibilità, nell'esercizio del potere di autotutela, di annullare di ufficio, ove ne ricorrano i presupposti, le concessioni edilizie in precedenza rilasciate in contrasto con i limiti di edificabilità previsti.

1. Ved. C. Stato V 2 marzo 1994 n. 120[R=WCS2M94120], 17 gennaio 1994 n. 29[R=WCS17GE9429] e 16 aprile 1982 n. 277.[R=WCS16A82277] 1a. e 2a. Come nota 1a. a C. Stato V 18 gennaio 1996 n. 53.R

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