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Sent.C. Cass. 08/10/1997, n. 9761

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1. Consulente tecnico d'ufficio - Compenso - Liquidazione - Art. 5 L. 1980 n. 319 - Raddoppio degli onorari per prestazioni eccezionali - Condizioni. 2. Consulente tecnico d'ufficio - Compenso - Determinazione - Predisposizione di progetto divisionale e stima di compendio immobiliare costituito da più beni - Unità dell'incarico - Conseguente unitarietà del compenso.
1. Ai sensi dell'art. 5 L. 8 luglio 1980 n. 319, costituiscono prestazioni eccezionali, per le quali è consentito l'aumento fino al doppio degli onorari previsti nelle tabelle; quelle prestazioni che, pur non presentando aspetti di unicità o, quanto meno, di assoluta rarità, risultino comunque avere impiegato l'ausiliare in misura notevolmente massiva, per importanza tecnico-scientifica, complessità e difficoltà. 2. Ai fini della determinazione giudiziale del compenso dovuto al consulente tecnico d'ufficio, un incarico avente ad oggetto la predisposizione di un progetto divisionale e, in funzione di tale risultato, la preventiva stima di un compendio immobiliare costituito da più beni, deve essere considerato non solo unitario, ma unico; di conseguenza, il compenso deve essere unitario e deve essere calcolato sul coacervo del valore degli immobili, mentre la pluralità delle stime e delle operazioni occorse per il suo espletamento rileva soltanto ai fini della concreta liquidazione del quantum, nell'ambito dell'arco tra il minimo ed il massimo fissato dalla legge.

2. Conf. Cass. 23 settembre 1994 n. 7837 R
1. e 2. L. 8 luglio 1980 n. 319R; D.P.R. 14 novembre 1983 n. 820[R=DPR82083]; D.P.R. 27 luglio 1988 n. 352R

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