Sent.C. Stato 27/08/1997, n. 1220 | Bollettino di Legislazione Tecnica
FAST FIND : GP296

Sent.C. Stato 27/08/1997, n. 1220

43490 43490
1. Appalti oo.pp. - Bando - Dichiarazione conoscenza stato dei luoghi ex art. 1 Cap. gen. oo.pp. - Invalidità insanabile della procedura - Non sussiste.
1. L'art. 1 Cap. gen. oo.pp., D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, prescrive la presentazione della dichiarazione di conoscenza dei luoghi da parte di ogni impresa che partecipa a gare d'appalto di opera pubblica; ma a causa della mancata previsione da parte del bando di tale presentazione l'amministrazione non può annullare la gara espletata perché quella dichiarazione può ancora inserirsi nel contratto da stipulare.

1. Sulla dichiarazione di conoscenza dei luoghi ved. Cass. 21 dicembre 1996 n. 11469 R (Non è clausola di stile), 24 giugno 1996 n. 5820 R (Equivale a presunzione di conoscenza delle canalizzazioni sotterranee per un appalto di costruzione di fognature cittadine). Cap. gen. oo.pp. - Art. 1 - Condizioni di ammissibilità alla gara - Per essere ammessi a partecipare alle gare per gli appalti delle opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, gli imprenditori devono presentare la documentazione di idoneità giuridica, tecnica e morale che la stazione appaltante prescriverà, in conformità alle disposizioni generali vigenti al momento della gara e una dichiarazione con la quale essi attestino di essersi recati sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, ed eventualmente delle cave e dei campioni, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali, e che possano influire sull'esecuzione dell'opera, e di aver giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso rimuneratori e tali da consentire il ribasso che saranno per fare.
D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, art. 1 [R=DPR106362]

Dalla redazione