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Sent.C. Cass. 25/01/2006, n. 1389

50581 50581
1. Professionisti - C.N.P.A. - Iscrizione - Contestuale iscrizione alla C.N.P.I.A. - Esclusione - Condizioni.
1. L'esclusione dalla iscrizione alla Cassa ingegneri e architetti (prevista dall'art. 2 della legge n. 1046 del 1971) per il professionista in relazione al periodo in cui questi sia stato iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria (nel caso di specie, la Cassa geometri) non opera per il solo fatto dell'iscrizione dell'ingegnere o architetto ad altra Cassa, essendo necessario anche, ai fini dell'esclusione, che il professionista abbia effettivamente svolto l'attività professionale tutelata dall'altra Cassa.

1. Ved. Cass. 22 agosto 1997 n. 7875 R; 12 febbraio 1997 n. 1300 R
(L. 11 novembre 1971 n. 1046) R

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