FAST FIND : GP105

Sent.C. Cass. 27/01/1997, n. 799

43299 43299
1. Ingegneri e architetti - Incarico di progettazione dallo Stato o dagli Enti pubblici a più professionisti per la stessa opera - Rimborso spese forfettario - Divieto ex art. 6 L. 1977 n. 404 - Individuazione delle parti affidate a ciascun professionista - Estensione del divieto.
1. L'art. 6, 4° c., L. 1° luglio 1977 n. 404, secondo cui, per gli incarichi di progettazione conferiti dallo Stato o da un altro Ente pubblico a più professionisti per la stessa opera, il rimborso spese di cui alla tariffa professionale va corrisposto solo in base alla documentazione esibita, con esclusione di rimborsi forfettari, trova applicazione anche nel caso di individuazione delle parti affidate a ciascun professionista, poiché, nel momento in cui tale disposizione, col richiamo del secondo comma, non richiede che i professionisti siano riuniti in collegio, chiaramente prevede che ciascuno di loro possa lavorare secondo le proprie competenze, purché le varie parti del progetto vadano a comporsi nell'identità dell'opera complessiva oggetto dell'incarico. (Nella specie la Corte suprema - rilevato che non era in discussione se la norma in questione avesse portata generale, non limitata all'edilizia carceraria - ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto nulla la clausola invocata dai professionisti interessati, prevedente un rimborso spese forfettario, di una convenzione relativa ad una progettazione per la costruzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, ritenendo unitaria l'opera, per il riferimento letterale di una «progettazione coordinata degli interventi», unitariamente considerati ai fini del finanziamento, per la presenza di un coordinatore, per la fissazione di termini unitari per la consegna del progetto di massima e di quello esecutivo e per la previsione della revoca dell'incarico all'intero gruppo in caso di loro inosservanza).

1. Ved. Cass. 24 ottobre 1995 n. 11037 R
L. 4 marzo 1958 n. 143, art. 3R; L. 5 maggio 1976 n. 340R; L. 1° luglio 1977 n. 404, art. 6R

Dalla redazione