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Sent. C. Cass. 29/05/1999, n. 5230

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1. Ingegneri e architetti - Onorario - Per incarico di progettazione da Stato o enti pubblici - Rimborso spese - In base a documentazione ex art. 6 L. 1977 n. 404 e non forfettario - Art. 13, 2° c., L. 1949 n. 143 conseguentemente non più applicabile (ndr).

1. In caso di incarico di progettazione conferito dallo Stato o da altro ente pubblico, il rimborso spese di cui alla tariffa professionale per gli ingegneri e gli architetti può essere determinato solo in base alla documentazione esibita, con esclusione di rimborsi forfettari, a norma del 4° comma dell'art. 6 della legge 1° luglio 1977 n. 404, che ha portata generale e non limitata al settore dell'edilizia carceraria. Alla luce di tale principio deve ritenersi che per gli anzidetti incarichi non possa più trovare applicazione l'art. 13, 2° comma, L. 2 marzo 1949 n. 143 (ndr: l'ultimo periodo è tratto dal testo della sentenza che segue).

1a. (ONO.2) - Ved. Cass. 24 ottobre 1995 n. 11037R. Ved. anche Cass. 27 gennaio 1997 n. 799R.


(Cod. civ. artt. 2233 e 2234; L. 2 marzo 1949 n. 143, art. 13, 2°c.R; L. 1° luglio 1977 n. 404, art. 6, 6°c.)R

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