Sent. TAR. Piemonte 02/01/2018, n. 1 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. TAR. Piemonte 02/01/2018, n. 1

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1. Appalti e contratti pubblici - Gara - Requisiti di partecipazione - Avvalimento - Principi giurisprudenza comunitaria - Avvalimento “cumulativo” o “frazionato” - Ammissibilità - Finalità. 2. Appalti e contratti pubblici - Gara - Requisiti di partecipazione - Avvalimento - Art. 63, Dir. 2014/24/UE e art. 89, comma 4, D. Leg.vo 50/2016 - Interpretazione - Fase di selezione - Limitazioni al ricorso all’avvalimento - Esclusione - Fase di esecuzione del contratto - Facoltà di prevedere che alcuni compiti essenziali siano direttamente svolti dall’appaltatore o da un singolo partecipante al raggruppamento - Fattispecie.

1. Secondo la giurisprudenza comunitaria la direttiva 2004/18/CE, non contraddetta dalla successiva direttiva 2014/24/UE, non vieta che un concorrente possa avvalersi delle capacità di una o più imprese ausiliarie, in aggiunta alle proprie capacità, al fine di soddisfare i criteri di qualificazione posti dal bando di gara, secondo lo schema del cosiddetto avvalimento “cumulativo” o “frazionato”. Pertanto deve ritenersi che la direttiva 2004/18/CE e la direttiva 2014/24/UE abbiano consentito senza riserve, ed in sostanziale continuità tra loro, il cumulo delle capacità di più operatori e

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