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Sent. C. Giustizia UE 23/12/2009, n. C-305/08

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1. Appalti LSF - Gara - Procedimento - Inteso alla partecipazione più ampia possibile di concorrenti (obiettivo della normativa comunitaria) 2. Appalti LSF - Gara - Offerta - Prestazione da parte di un soggetto che faccia anche ricorso a subappalto - Validità 3. Appalti ss.pp. - Gara - Ammissione - Soggetti come università ed istituti di ricerca - Legittimità

1. Uno degli obiettivi della normativa comunitaria in materia di appalti pubblici è costituito dall’apertura alla concorrenza nella misura più ampia possibile ed è nell’interesse del diritto comunitario che venga garantita la partecipazione più ampia possibile di offerenti ad una gara d’appalto. Siffatta apertura alla concorrenza più ampia possibile è prevista non soltanto con riguardo all’interesse comunitario alla libera circolazione dei prodotti e dei servizi, bensì anche nell’interesse stesso dell’Amministrazione aggiudicatrice considerata, la quale disporrà così di un’ampia scelta circa l’offerta più vantaggiosa e più rispondente ai bisogni della collettività pubblica interessata. 2. La normativa comunitaria non richiede che il soggetto che stipula un contratto con un’Amministrazione aggiudicatrice sia in grado di realizzare direttamente con mezzi propri la prestazione pattuita perché il medesimo possa essere qualificato come imprenditore, ossia come operatore economico; è sufficiente che tale soggetto abbia la possibilità di fare eseguire la prestazione di cui trattasi, fornendo le garanzie necessarie a tal fine. Di conseguenza, sia dalla normativa comunitaria sia dalla giurisprudenza della Corte risulta che è ammesso a presentare un’offerta o a candidarsi qualsiasi soggetto o ente che, considerati i requisiti indicati in un bando di gara, si reputi idoneo a garantire l’esecuzione di detto appalto, in modo diretto oppure facendo ricorso al subappalto, indipendentemente dal fatto di essere un soggetto di diritto privato o di diritto pubblico e di essere attivo sul mercato in modo sistematico oppure soltanto occasionale, o, ancora, dal fatto di essere sovvenzionato tramite fondi pubblici o meno. L’effettiva capacità di detto soggetto o ente di soddisfare i requisiti posti dal bando di gara è valutata durante una fase ulteriore della procedura, in applicazione dei criteri previsti agli artt. 4452 della Direttiva 2004/18. 3. Le disposizioni della Dir. C.E. 2004/18 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, ed in particolare quelle di cui al suo art. 1, n. 2, lett. a), e n. 8, c.1 e 2, che si riferiscono alla nozione di «operatore economico», devono essere interpretate nel senso che consentono a soggetti che non perseguono un preminente scopo di lucro, non dispongono della struttura organizzativa di un’impresa e non assicurano una presenza regolare sul mercato, quali le università e gli istituti di ricerca nonché i raggruppamenti costituiti da università e Amministrazioni pubbliche, di partecipare ad un appalto pubblico di servizi.

1a. (GARA-PROC.1) - Ved. C.Stato VI 14 aprile 2009 n. 2276 R.


(Dir. 31 marzo 2004 n. 2004/18/CE, artt. 44-52) [Dir. 31 marzo 2004 n. 2004/18/CE, art. 1, n. 2, lett. a) e n. 8, c.1 e 2]

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