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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Emilia Romagna 15/02/1994, n. 8
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- L.R. 13/11/2001 n. 38
- L.R. 04/05/2001 n. 13
- L.R. 16/02/2000 n. 6
- L.R. 19/08/1994 n. 34
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Titolo I - Gestione faunistico-venatoria del territorio |
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Art. 1 - Finalità1. La Regione, con la presente legge, disciplina la gestione, la protezione e il raggiungimento ed il mantenimento dell'equilibrio faunistico ed ecologico in tutto il territorio regionale e ne regolamenta il prelievo venatorio programmato. In particolare la Regione ha cura di creare le condizioni per salvaguardare le specie tutelate ai sensi del comma 1 dell' |
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Capo I - Pianificazione faunistico-venatoria regionale |
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Art. 2 - Attività di ricerca e promozione della conoscenza della fauna e degli habitat1. La Regione promuove attività di sensibilizzazione avvalendosi della collaborazione e dell'impegno volontario delle organizzazioni professionali agricole, delle associazioni venatorie e delle associazioni di protezione ambientale. 2. La Reg |
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Art. 3 - Strumenti di pianificazione e programmazione faunistico- venatoria01. La Regione, ai sensi dell'art. 40 della legge regionale 30 lu |
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Art. 4 - Carta regionale delle vocazioni faunistiche |
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Art. 5 - Piano faunistico-venatorio regionale1. L'Assemblea legislativa, su proposta della Giunta, approva il piano faunistico-venatorio regionale di durata quinquennale elaborato con riferimento alla Carta delle vocazioni faunistiche, ai contenuti indicati dall'art. 10, comma 8, della legge statale, nonché alla legge 6 febbraio 2006, n. 66 (Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa) e al piano territoriale regionale. 1-bis. abr |
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Art. 6 - Piano finanziario regionale annuale per la realizzazione degli interventi faunistici-venatori |
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Art. 7 - Piani faunistico-venatori provinciali |
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Art. 8 - Densità venatoria |
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Art. 9 - Programmi faunistico-venatori annuali |
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Art. 10 - Consultazione sugli atti della Regione1. La Regione sottopone tutti |
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Capo II - Miglioramento degli habitat naturali e salvaguardia delle attività agro-silvo-pastorali |
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Art. 11 - Ripristino e creazione dei biotopi1. La Regione attraverso gli strumenti di programm |
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Art. 12 - Valorizzazione ambientale e faunistica dei fondi rustici1. La Regione, in funzione degli obiettivi del piano faunistico-venatorio regionale, nel quadro degli |
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Art. 13 - Utilizzazione dei fondi rustici ai fini della gestione programmata della caccia1. La Regione, conformemente alla disciplina comunitaria in mate |
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Art. 14 - Tutela delle attività agricole |
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Art. 15 - Fondi agricoli sottratti all'attività venatoria1. Il proprietario o conduttore che a norma del comma 3 dell'art. 15 della legge statal |
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Art. 16 - Controllo delle specie di fauna selvatica1. La Regione ai sensi dell'art. 19 della legge statale provvede al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, eccettuati i parchi e le riserve naturali. 2. Nei parchi e nelle riserve naturali i prelievi e gli abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del parco sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente parco, secondo le modalità e le prescrizioni definite ne |
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Art. 16-bis - Destinazione della fauna selvatica catturata o abbattuta |
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Art. 17 - Danni alle attività agricole1. Gli oneri relativi ai contributi per i danni arrecati alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna selvatica cacciabile o da sconosciuti nel corso dell'attività venatoria sono a carico: a) degli ambiti territoriali di caccia per le specie di cui si consente il prelievo venatorio, qualora si siano verificati nei fondi ivi ricompresi; N41 |
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Art. 18 - Fondo per i danni |
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Capo III - Zone di protezione della fauna |
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Art. 19 - Zone di protezione della fauna selvatica1. Le oasi di protezione sono destinate alla conservazione degli habitat naturali, al rifugio, alla sosta ed alla produzione di specie selvatiche con particolare riferimento a quelle protette. Esse sono preferibilmente costituite lungo le rotte di migrazione della avifauna, nei terreni demaniali, secondo le esigenze di tutela individuate con il piano faunistico-venatorio regionale. 2. Le zone di ripopolamento e cattura (ZRC) sono destinate a: a) incrementare la riproduzione naturale delle specie selvatiche autoctone; b) favorire la sosta e la riproduzione delle specie migratorie; c) determinare, mediante l'i |
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Art. 20 - Gestione faunistica nei parchi e nelle riserve naturali |
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Art. 21 - Gestione faunistico-venatoria nelle aree contigue ai parchi |
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Art. 22 - Zone di rifugio1. La Regione, anche su proposta degli ATC, può istituire zone di rifugio dove, per la durata della stagione venato |
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Art. 22-bis - Aree di rispetto all'interno degli ambiti territoriali di caccia1. |
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Art. 23 - Gestione delle zone di protezione |
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Art. 24 - Tabelle di segnalazione delle zone protette1. I confini de |
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Art. 25 - Utilizzazione del demanio regionale a fini faunistici |
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Art. 26 - Controllo sanitario della fauna selvatica1. La fauna selvatica, comunque liberata, deve essere preventivamente assoggettata, a cura di chi effettua il ripopolamento, ai controlli veterinari che certifichino che gli animali sono esenti da malattie contagiose o non siano portatori di germi patogeni. Il sindaco può disporre ulteriori e motivati controlli sanitari avvalendosi del supporto tecnico dell'Azienda unità sanitaria locale di riferimento. 2. Prima delle catture di fauna selvatica stanziale da destinare al ripopolamento, la Regione concorda con le Unità sanitarie locali territorialmente competenti forme di controllo veterinario atte a consentire la valutazione della situazione sanitaria delle zoocenosi nelle zone protette. 3. abrogato. 4. Copia dei referti viene trasmessa alla Regione. |
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Art. 27 - Immissioni, catture, destinazione della fauna selvatica a scopo di ripopolamento1. La Regione approva annualmente un programma di immissione, produzione e cattura di specie autoctone nelle zone di ripopolamento e nei centri pubblici di riproduzione nonché di eventuali immissioni integrative e catture da attuar |
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Art. 28 - Destinazione della fauna selvatica catturata o abbattuta |
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Art. 29 - Salvaguardia dei nidi e dei nuovi nati |
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Capo IV - Organizzazione degli ambiti territoriali per la gestione della fauna selvatica e per la programmazione dei prelievi venatori |
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Art. 30 - Perimetrazione degli ambiti territoriali di caccia (ATC)1. La Regione, sentiti il Comitato di consultazione di cui all'art. 41 della legge regionale n. 13 del 2015, le Commissioni consultive di cui al comma 2 dell'art. 10, sentiti i comuni interessati definisce i perimetri degli ambiti territoriali di caccia, di cui all'art. 14, comma 1 della legge statale, con riferimento: |
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Art. 31 - Ambiti Territoriali di Caccia |
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Art. 32 - Organi dell'ATC1. Sono organi dell'ATC: a) il Presidente; b) il Consiglio direttivo; c) l'Assemblea dei cacciatori iscritti, dei conduttori dei fondi agricoli inclusi nell'ATC, degli iscritti alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge n.349/1986 residenti nei comuni inclusi nell' |
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Art. 32-bis - Statuto dell'ATC1. Lo Statuto dell'ATC disciplina, sulla base di apposite direttive emanate dalla Regione: a) il numero dei componenti il Consiglio direttivo, nel rispetto delle percentuali previste dall'articolo 32, comma 2; b) le modalità per la designazione dei rappresentanti le associazioni; |
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Art. 32-ter - Controllo sostitutivo1. In |
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Art. 33 - Compiti dell'ATC1. Gli ATC approvano programmi annuali di gestione in conformità del piano faunistico-venatorio regionale avvalendosi per la parte tecnica di professionalità specifiche, che riguardano in particolare: a) la ricognizione delle risorse ambientali, delle presenze faunistiche e dei prelievi venatori programmati; b) l'incremento delle popolazioni animali selvatiche; c) le attività necessarie ad evitare danni effettivi alle produzioni agricole; d) le azioni di programmazione ed eventuale limitazione del prelievo venatorio per forme di caccia specifiche. Negli ATC non è conse |
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Art. 33-bis - Conferenza degli ATC |
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Art. 34 - Opzione sulla forma di caccia prescelta1. L'opz |
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Art. 35 - Criteri per la iscrizione dei cacciatori agli ATC1. La Regione disciplina quantità, tempi e modi di accesso dei cacciatori agli ATC, fermi restando i criteri indicati al presente articolo e agli articoli 36, 36-bis e 37. |
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Art. 36 - Modalità di iscrizione1. Il cacciatore avente diritto ai sensi del comma 3 |
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Art. 36-bis - Regolazione dei processi di mobilità controllata per l'attività venatoria1. In Emilia-Romagna è consentito esercitare la caccia alla fauna migratoria nelle forme, nelle giornate, con le modalità ed alle specie consentite d |
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Art. 37 - Interscambi di cacciatori1. Per rendere equilibrata e proporzionata alla dotazione faunistica la pressione venatoria sul |
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Art. 38 - Partecipazione dei cacciatori alla gestione dell'ATC |
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Art. 39 - Doveri del cacciatore |
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Art. 39-bis - Formazione permanente del cacciatore |
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Art. 40 - Divieti e facoltà negli ATC1. Oltre a quanto previsto dalle vigenti leggi sulla ca |
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Capo V - Strutture territoriali d'iniziativa privata per la produzione di fauna selvatica, per la caccia e per le attività cinofile |
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Art. 41 - Centri privati di riproduzione della fauna1. La Regione autorizza la costituzione di centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o coo |
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Art. 42 - Allevamenti1. La Regione autorizza gli allevamenti di specie appartenenti alla fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale. |
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Art. 43 - Aziende venatorie1. La Regione autorizza, sentito l'ISPRA, l'istituzione di aziende faunistico-venatorie e di aziende agri-turistico-venatorie, a norma dell'art. 16 della legge statale, nei limiti, con la densità e la collocazione territoriale indicati dal piano faunistico-venatorio regionale, da calcolarsi sulla base della superficie agro-silvo-pastorale come individuata con gli indirizzi di cui all'art. 5, così da garantire una pluralità di utilizzazione faunistico-venatoria del territorio. N33 2. L'autorizzazione scade il 31 dicembre del settimo anno di validità e può essere rinnovata. 3. L'autorizzazione è subordinata all'assenso scritto dei proprietari o conduttori, singoli o associati, dei fondi rustici compresi nell'azienda. Qualora i proprietari o i conduttori dei fondi non si siano costituiti in consorzio con atto pubblico, il rinnovo alla scadenza è subordinato all'assenso scritto dei proprietari o conduttori, ovvero |
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Art. 44 - Tasse regionali |
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Art. 44-bis - Tassa di concessione regionale per l'abilitazione all'esercizio venatorio1. La tassa di concessione regionale per l'abilitazione all'esercizio venatorio, di durata annuale, è determinata nella misura prevista dalla tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, approvata con il decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 e successive modificazioni. 2. Il versamento de |
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Art. 45 - Zone e campi per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani1. La Regione, anche su richiesta di associazioni venatorie o cinofile riconosciute o di produttori agricoli singoli od associati, previo assenso scritto dei proprietari o conduttori dei fondi territorialmente interessati, in attuazione del piano faunistico-venatorio regionale, autorizza l'istituzione e regola la gestione di: a) zone, di estensione non inferiore ai 100 ettari, in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da ferma, da cerca, da seguita e da riporto in campo aperto; b) campi di estensione non superiore ai 40 ettari, per l'addestramento e l'allenamento dei cani; c) campi recintati, di estensione non inferiore ai 10 ettari, per l'addestramento e l'allenamento dei cani; d) campi per l'addestramento e l'allenamento di cani da tana in |
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Art. 45-bis - Fondi chiusi1. L'esercizio venatorio � |
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Titolo II - Esercizio dell'attività venatoria |
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Capo I - Norme per l'abilitazione all'esercizio venatorio |
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Art. 46 - Commissione per l'abilitazione all'esercizio venatorio1. La Regione i |
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Art. 47 - Attestato di abilitazione1. La domanda di ammissione agli esami è presentata dall'interessato residente in Regione agli uf |
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Capo II - Norme per l'esercizio venatorio |
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Art. 48 - Esercizio venatorio1. Nel territorio della regione Emi |
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Art. 49 - Tesserino regionale per l'esercizio della caccia1. Il tesserino regionale di caccia viene consegnato dal Comune ai cittadini ivi residenti, dietro presentazione dei seguenti documenti: a) licenza di porto d'armi per uso di caccia; b) attestazione del versamento della tassa di concessione governativa di porto di fucile anche per uso caccia; |
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Art. 50 - Calendario venatorio1. La Giunta regionale, sentito l'ISPRA e la Commissione assembleare competente per materia, regola l'esercizio della caccia, con il cale |
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Art. 51 - Provvedimenti limitativi |
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Art. 52 - Appostamenti fissi di caccia e rilascio delle autorizzazioni1. Sono considerati appostamenti fissi di caccia quelli costituiti in muratura, legno, materie plastiche o plastificate, faesite o materiali simili, comunque approntati stabilmente ed atti a consentire un uso per l'intera stagione venatoria. 2. Sono considerati fissi anche gli appostamenti costituiti da botti, tine, imbarcazioni e simili, stabilmente ancorati al fondo dei corsi e specchi d'acqua, naturali o artificiali, nonché ai margini degli stessi. 2-bis. È fatto obbligo di ripristino dello stato dei luoghi alla scadenza dell’autorizzazione, fatta salva l’eventuale presenza di vincoli superiori. N48 3. Sono classificati appostamenti fissi con richiami vivi gli impianti approntati per l'intera stagione venatoria, nei quali l'accesso con armi proprie è consentito unicamente a coloro che hanno optato per la forma di caccia di cui alla lett. b) del comma 5 dell'art. 12 della legge statale, per i quali non è obbligatoria la residenza. In tali impianti è consentito l'uso dei richiami vivi indicati al comma 4 dell'art. 4 della legge statale. N23 4. Le autorizzazioni di appostamento fisso di caccia, con o senza l'impiego di richiami vivi possono avere durata quinquennale e sono rilasciate dalla Regione esclusivamente ai titolari di licenza di caccia sulla base di apposito regolamento, in numero non superiore a quello relativo all'annata venatoria 1989-1990. N49 5. Gli appostamenti fissi sono soggetti al consenso scritto del proprietario o del conduttore del terreno. Il consenso suddetto deve riguardare anche i terreni sui quali il cacciatore interessato intende richiedere la delimitazione della zona di rispetto. |
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Art. 53 - Esercizio venatorio da appostamento temporaneo1. L'appostamento temporaneo di caccia viene usato dal cacciatore che per primo abbia approntato il capanno od occupato il terreno sul quale questo viene collocato; di norma si usano capanni portatili prefabbricati. |
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Art. 54 - Disciplina dell'esercizio delle deroghe1. In relazione a quanto stabilito dall'art. 19-bis della legge statale è consentito svolgere attività venatoria, in deroga al divieto di prelievo previsto dalla Direttiva 2009/147/CE, in applicazione dell'art. 9, paragrafo 1, lett. a), della direttiva medesima. |
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Art. 55 - Detenzione e uso dei richiami vivi1. In attuazione del comma 1 dell'art. 5 della legge statale, sono consentiti la detenzione e l'uso per l'esercizio dell'attività venatoria di richiami allevati appartenenti alle specie cacciabili, secondo le disposizioni da emanarsi a norma della lett. a) del comma 1 dell'art. 62. 1-bis. È consentito l'uso come richiami vivi dei derivati domestici del germano reale e del piccione selvatico provenienti da allevamento. |
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Art. 56 - Gestione venatoria degli ungulati1. La gestione faunistico-venatoria degli ungulati è finalizzata alla conservazione delle specie in rapporto di compatibilità con l'ambiente ed al conseguimento degli obiettivi indicati dalla Carta regionale delle vocazioni faunistiche del territorio e dal piano faunistico-venatorio regionale, ed è disciplinata da apposito Regolamento regionale. 2. Il prelievo venatorio degli ungulati, con eccezione del cinghiale, è consentito esclusivamente in forma selettiva secondo le indicazioni e previo parere dell'ISPRA. I limiti quantitativi, la scelta dei capi ed eventuali prescrizioni sul prelievo sono approvati annualmente dalla Regione, su proposta degli organismi direttivi dell'ATC e dei concessionari delle aziende venatorie, attraverso l'adozione di piani di prelievo, ripartiti per distretto e per AFV, sulla base delle presenze censite in ogni ATC o azienda venatoria regionale. I tempi e le modalità del prelievo sono stabiliti |
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Art. 57 - Custodia dei cani1. I ca |
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Titolo III - Disposizioni finali |
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Art. 58 - Vigilanza venatoria d'istituto e volontaria1. La vigilanza per la protezione della fauna selvatica, la repressione della caccia e della pesca di frodo, la salvaguardia della flora e la tutela dell'ambiente sono esercitate dalle Province e dalla Città metropolitana di Bologna ai sensi degli articoli 27, 28 e 29 della legge statale e dell'art. 40, comma 1, della legge regionale n. 13 del 2015. 2. Alle Province e alla Città metropolitana di Bologna competono in particolare: a) le funzioni di vigilanza e di controllo derivanti dall'applicazione della presente legge e dall'attuazione del piano faunistico-venatorio regionale e le attività di formazione e di impiego del personale di istituto |
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Art. 59 - Coordinamento dei Servizi di vigilanza1. Le Province e la Città metropolitana di Bologna, ai sensi dell'art. 40 comma 1 della |
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Art. 60 - Divieti1. Oltre ai divieti già previsti dalla legge statale e dalle altre norme della presente legge, nel territorio della regione Emilia-Romagna è altresì vietato: a) disturbare la fauna selvatica negli ambiti protetti, nelle aziende venatorie e negli ATC con metodi e mezzi non giustificati, o comunque tali da allontanarla o danneggiarne la sosta e la riproduzione; b) attraversare o circolare all'interno degli ambiti di cui |
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Art. 61 - Sanzioni1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 30, 31 e 32 della legge statale, le seguenti violazioni sono così sanzionate: a) uso di bocconi avvelenati e di altri mezzi non selettivi nelle operazioni di prelievo faunistico-venatorio per fini di controllo della fauna selvatica: da 206 Euro a 1.239 Euro; b) caccia nelle zone di rifugio: da 464 Euro a 1.549 Euro; c) mancato controllo sanitario della fauna selvatica liberata da parte di chi effettua il ripopolamento: da 103 Euro a 619 Euro; d) immissioni di fauna selvatica compiute al di fuori dei casi consentiti: da 258 Euro a 1.549 Euro; e) immissioni di fauna selvatica secondo periodi e modalità tali da arrecare danni alle colture agricole: da 25 Euro a 154 Euro; f) prelievo, detenzione e vendita di uova e nuovi nati per finalità non consentite: da 51 Euro a 309 Euro; g) omessa comunicazione all'autorità della raccolta uova o nuovi nati di fauna selvatica in situazioni di pericolo e in stato di necessità: da 25 Euro a 154 Euro; h) violazione dell'obbligo di comunicazione al Comune di residenza dell'accesso ad ATC di altre Regioni: da 25 Euro a 154 Euro; i) mancato rispetto delle limitazioni alla caccia previste dal programma venatorio annuale dell'ATC: da 103 Euro a 619 Euro; l) mancata compilazione del tesserino di caccia in ogni sua parte; compilazione non conforme alle modalità; mancata riconsegna del tesserino utilizzato nell'ultima stagione venatoria entro il termine di cui all'art. 39, comma 1, lett. b): da 25 Euro a 154 Euro; m) accesso motorizzato alle aree cortilizie o comunque alle pertinenze di strutture di lavoro agricolo senza autorizzazione del proprietario o del conduttore: da 25 Euro a 154 Euro; n) detenzione di tesserino contraffatto o con cancellature ed annotazioni sovrapposte o comunque manomesso: da 103 Euro a 826 Euro; detenzione di tesserino deteriorato non perfettamente leggibile: da 25 Euro a 154 Euro; |
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Art. 62 - Norme regionali specifiche1. La Regione emana mediante direttive vincolanti, criteri di attuazione delle disposizioni della legge statale ed in particolare per le attività o gli adempimenti seguenti: |
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Art. 62-bis - Protezione dei dati personali1. I dati relativi all'esercizio dell'attività venatoria richiesti per il rilascio del tesserino regionale di cui |
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Art. 63 - Disposizioni transitorie e finali |
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Art. 64 - Disposizioni finanziarie1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'art. 37 della l |
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