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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Toscana 12/12/2017, n. 71
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Preambolo
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 4, comma 1, lettere a), n), o) e z), dello Statuto; |
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Capo I - Princìpi generali |
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Art. 1 - Oggetto e finalità1. La presente legge, nel rispetto dei principi generali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59), in una prospettiva di sviluppo sostenibile, disciplina l'intervento della Regione nell'economia toscana con le finalità di: a) concorrere a consolidare, accrescere e diversificare la base produttiva regionale e i livelli di occupazione, con particolare attenzione a quella giovanile e femminile, per migliorare la competitività del sistema produttivo; |
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Art. 2 - Programmazione1. Gli interventi di cui alla presente legge sono realizzati, in conformità al prog |
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Capo II - Ambiti e modalità di intervento |
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Art. 3 - Ambiti di intervento1. Gli interventi di sostegno alle imprese possono riguardare: a) gli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione, ivi compresa l’acquisizione di servizi qualificati e avanzati; b) lo sviluppo produttivo; c) la promozione commerciale e l’internazionalizzazione; d) l’accesso al credito e lo sviluppo di strumenti finanziari; e) la ristrutturazione e diversificazione aziendale e di settore, i processi di ibridazione tra imprese for profit e non profit, la crescita dimensionale delle imprese; f) gli investimenti in forma aggregata con particolare riferimento alle reti di imprese; |
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Art. 4 - Infrastrutture pubbliche di servizio alle imprese1. La Regione, nel rispetto della disciplina urbanistica, al fine di favorire l’insediamento di imprese e migliorare la localizzazione del sistema delle imprese insediate, favorisce la realizzazione di infrastrutture di servizio alla produzione, anche in partenariato con soggetti pubblici o privati, quali: a) aree e infrastrutture per insediamenti produttivi, con priorità alle aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA); b) s |
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Capo II-bis - Sostegno alla transizione digitale e tecnologica |
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Art. 4-bis. - Sostegno alla transizione digitale e tecnologica1. Al fine di favorire processi di trasformazione tecnologica delle micro, pi |
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Art. 4-ter - Ecosistema regionale del trasferimento tecnologico1. L'ecosistema regionale del trasferimento tecnologico è un sistema di cooperazione aperto in cui diversi attori, pubblici e privati, concorrono nel favorire lo sviluppo delle applicazioni delle tecnologie digitali nei sistemi di produzione e nei ser |
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Capo II-ter - Modalità di attuazione degli interventi |
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Art. 5 - Tipologie degli interventi1. Gli interventi di sostegno alle imprese sono attuati secondo le seguenti tipologie: a) contributo in conto capitale; b) contributo in cont |
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Art. 6 - Criteri generali per l’attuazione degli interventi di sostegno alle imprese1. Gli interventi a sostegno delle imprese sono disposti in conformità alla normativa dell’Unione europea e, in particolare, agli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). 2. Le intensità di aiuto, espresse in termini di equ |
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Art. 7 - Condizioni per l’accesso alle agevolazioni1. Per accedere agli interventi regionali, le imprese devono dimostrare: |
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Art. 8 - Prestazione di garanzia su anticipazioni |
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Art. 9 - Procedimenti di attuazione degli interventi di sostegno1. Per l’attuazione degli interventi di sostegno alle imprese si applica la procedura automatica, valutativa o negoziale, secondo quanto previsto dagli articoli 4, 5 e 6 del d.lgs. 123/1998. |
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Art. 10 - Interventi a carattere strategico1. Ai fini della presente legge, per interventi a carattere strategico si intendono progetti di significativa dimensione del volume degli investimenti, con rilevante impatto tecnologico o occupazionale, finalizzati ad accrescere: a) il potenziale competitivo del territorio regionale; b) il numero delle imprese; c) la dimensione delle imprese localizzate; d) la presenze di imprese estere. 2. Si intendono interventi |
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Art. 11 - Contenuto dei provvedimenti di attuazione1. I provvedimenti emanati per l’attuazione degli interventi di cui alla presente legge ne individuano l’oggetto e gli obiettivi e determinano: 0a) la tipologia di intervento; N55 |
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Capo III - Misure di semplificazione |
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Art. 12 - Misure di semplificazione e trasparenza1. La Regione promuove azioni finalizzate alla riduzione degli oneri a carico delle imprese e della pubblica amministrazione, all’informatizzazione dei procedimenti per l’accesso alle agevolazioni, nonché alla verifica periodica degli effetti della normativa regionale sulle imprese. 2. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite anche mediante: |
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Art. 13 - Banca dati delle agevolazioni e sistema informativo1. La banca dati delle agevolazioni di cui all’articolo 12, comma 2, lettera a), suddivisa per ambiti di intervento, modalità e tipologia di impresa, contiene sia le informazioni da fornire all’utenza sia i dati che descrivono in modo strutturato il relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fa |
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Art. 14 - Attestazione dei requisiti da parte delle imprese1. I bandi regionali possono prevedere che le imprese attestino, con le modalità di cui al comma 3, al momento della presentazione della domanda di agevolazione, i seguenti requisiti: a) dimensione d’impresa; b) condizione di impresa economicamente e finanziariamente sana ai sensi della normativa comunitaria vigente; c) affidabilità economico-finanziaria, desumibile dalla contabilità dell’impresa; N14 d) |
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Art. 14-bis - Semplificazione delle rendicontazioni delle imprese1. Al fine di accelerare i procedimenti di erogazione in favore di soggetti beneficiari, pubblici e privati |
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Art. 15 - Avvalimento dei requisiti1. Nell’ambito degli interventi a sostegno delle imprese, al fine di favorire la r |
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Art. 16 - Termini di conclusione dei procedimenti per la concessione delle agevolazioni1. I procedimenti per la concessione di agevolazioni a favore delle imprese si concludono con il provvedimento di concessione o di diniego notificato al beneficiario o |
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Art. 17 - Termini dei procedimenti erogativi |
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Capo IV - Fondi per il sostegno alle imprese e alle infrastrutture |
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Art. 18 - Fondo unico per le imprese1. Il fondo unico per il sostegno alle imprese, istituito con la legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli inter |
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Art. 18-bis. - Fondo per la programmazione negoziata |
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Art. 18-ter. - Fondo nuova finanza toscana1. Per favorire l'accesso al credito da parte delle micro, piccole e medie imprese (MPMI), è istituito il fondo "nuova finanza toscana", finalizzato all'attivazione di strumenti finanziari nella forma di garanzia, prestito, equity, quasi equity ed eventuali sovvenzioni in abbinamento. |
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Art. 19 - Fondo unico per le infrastrutture1. È istituito il fondo unico per il sostegno alla realizzazione delle infrastrutture di servizio al |
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Capo V - Procedure, revoca e sanzioni |
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Art. 20 - Obblighi per i beneficiari1. Le imprese beneficiarie di agevolazioni hanno l’obbligo di mantenere per cinque anni successivi all’erogazione del saldo: a) l’investimento oggetto di agevolazione; |
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Art. 20-bis. - Rimodulazione e riduzione del progetto |
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Art. 21 - Revoca delle agevolazioni1. In caso di mancata realizzazione del progetto e in caso di realizzazione in una percentuale inferiore a quella minima prevista dal bando è disposta la revoca totale dell'agevolazione concessa. N21 2. Con il provvedimento di revoca è disposta la restituzione delle somme erogate, maggiorate degli interessi maturati al tasso ufficiale di riferimento. |
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Art. 22 - Revoca parziale delle agevolazioni1. Nell’ipotesi di mancato rispetto delle disposizioni dell’articolo 20, comma 1, lettera a), e comma 1-bis, salve diverse disposizioni comunitarie o nazionali connesse alla natura delle risorse, successivamente alla realizzazione dell’investimento e durante il periodo di mantenimento dello stesso, la revoca dell’agevolazione può essere disposta in misura parziale secondo la previsione del bando. L’entità della revoca è calcolata in rapporto al periodo per il quale il requisito non è sodd |
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Art. 23 - Esclusione dalle agevolazioni1. Non possono accedere alle agevolazioni per un periodo di due anni successivi all'adozione del provvedimento di revoca le imprese che sono state oggetto di revoca totale: a) ai sensi dell'articolo 21, comma 3; |
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Art. 24 - Rimborso dei costi istruttori |
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Art. 25 - Provvedimenti per il contrasto del lavoro nero e sommerso1. L’adozione, da parte delle autorità competenti, dei provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del d.lgs. 81/2008 determina la sospensione dell’agevolazione concessa. |
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Art. 25-bis. - Interventi a seguito di eventi calamitosi o a carattere emergenziale |
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Art. 25-ter - Contrasto alla discriminazione ed alle molestie nei luoghi di lavoro |
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Capo VI - Monitoraggio, controllo, valutazione di efficacia. |
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Art. 26 - Monitoraggio1. Gli interventi di sostegno alle imprese sono oggetto di monitoraggio al fine di assicurare la effettiva realizzazione degli impegni assunti da parte dei benefic |
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Art. 27 - Controllo1. La Giunta regionale esercita il controllo sull’attuazione degli interventi sulla base dei principi e dei criteri stabiliti dalle norme comunitarie riguardanti i controlli finanziari effettuati dagli stati membri sulle operazioni cofinanziate dai fondi comunitari. |
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Art. 28 - Valutazione di efficacia1. La Giunta regionale assicura la valutazione di efficacia degli interventi. 2. Al fine di fornire un quadro conoscitivo generale sull’attuazione e sui risultati prod |
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Art. 29 - Consulta delle imprese1. È istituita la Consulta delle imprese, di seguito denominata consulta, quale sede permanente di confronto e partecipazione sulle politiche riguardanti la crescita, lo sviluppo, la qualificazione e l'evoluzione dei sistemi di impresa dell'economia regionale, con particolare riguardo a: a) la transizione al digitale e l'innovazione tecnologica; b) la transizione verso il "Green deal europeo" e l'economia circolare; |
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Capo VII - Norme finali |
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Art. 30 - Abrogazioni1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni: a) la legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive e competitività delle imprese); b) gli articoli da 1 a 16 della legge regionale 30 aprile 2008, n. 22 (Modifiche alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 “Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive”); c) l’articolo 10 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 62 (Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2008); d) gli articoli da 1 a 27 della legge regionale 19 luglio 2012, n. 38 (Modifiche alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 “Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive”); e) l’articolo 31 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2013); f) l’articolo 8 della legge regionale 4 luglio 2013, n. 34 (Disciplina del sostegno regionale alle imprese di informazione. Modifiche alla l.r. 35/2000, alla l.r. 22/2002 ed alla l.r. 32/2002); g) gli articoli da 1 a 25 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 72 (Norme sulla competitività del sistema produttivo toscano. Modifiche alla |
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