Articolo modificato dall’art. 21, comma 1, della L.R. 03/03/2020, n. 16; dall’art. 2, commi 1-2, della L.R. 29/06/2020, n. 47 e, successivamente, abrogato dall'art. 22, comma 1, della L.R. 16/03/2023, n. 13, così recitava:

"Art. 24 - Rimborso dei costi istruttori

1. La revoca totale dell’agevolazione comporta il pagamento di un rimborso a carico dell’impresa beneficiaria.

2. Il rimborso è dovuto anche dall’impresa che rinuncia all’agevolazione decorsi sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di concessione dell’agevolazione.

3. In caso di agevolazione concessa sotto forma di garanzia, il rimborso è dovuto se l’impresa rinuncia alla stessa decorsi sessanta giorni dalla data di ricevimento della delibera di concessione di finanziamento da parte del soggetto finanziatore.

4. Il rimborso è determinato forfettariamente dalla Giunta regionale in relazione ai costi istruttori sostenuti per la relativa pratica ed in proporzione all’agevolazione ottenuta.

5. Le somme introitate ai sensi del presente articolo sono destinate al finanziamento degli interventi a sostegno delle imprese nell’ambito del fondo unico per le imprese di cui all’articolo 18."

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