Ai sensi dell’art. 25, della L.R. 18/01/2021, n. 1 il presente articolo si interpreta nel senso che, in sede di nuova pianificazione, le limitazioni imposte dalla L.R. Sardegna 25/11/2004, n. 8 (Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale) inerenti il dimensionamento della capacità insediativa alberghiera, non si applicano per i comuni che non abbiano raggiunto la potenzialità volumetrica originariamente prevista dal presente decreto a condizione che le relative volumetrie siano finalizzate alla promozione turistica mediante la realizzazione di strutture alberghiere, para alberghiere a 5 o 6 stelle. È consentito trasferire la residenza anagrafica e/o domicilio nelle strutture ricettive definite dalla L. R. Sardegna n. 16 del 2017, a prescindere dalla classificazione urbanistica delle aree in cui le medesime ricadono.

In seguito, la Sent. Corte Cost. 28/01/2022, n. 24 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 25, della L.R. 18/01/2021, n. 1.

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