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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Abruzzo 14/07/2010, n. 27
L.R. Abruzzo 14/07/2010, n. 27
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[Premessa] |
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Art. 2 - Modifiche all’articolo 5 della L.R. 64/981. All’articolo 5 della Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 64 “Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente (A.R.T.A.)” sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 dell’articolo 5, il primo capoverso è così sostituito: “L’A.R.T.A. svo |
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Art. 3 - Sostituzione dell’articolo 8 della L.R. 64/981. L’articolo 8 della Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 64 “Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente (A.R.T.A.)” è sostituito dal seguente: “Art. 8 - Vigilanza e Controllo 1. Il Consiglio regionale esercita la funzione di controllo sull’Agenzia per valutare gli effetti delle politiche e per verificare il raggiungimento dei risultati previsti. 2. Le funzioni di cui al comma 1 sono svolte per il tramite della Commissione consiliare competente per materia. |
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Art. 4 - Sostituzione dell’articolo 10 della L.R. 64/981. L’articolo 10 della Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 64 “Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente (A.R.T.A.)” è sostituito dal seguente: “Art. 10 - Direttore generale 1. Il Direttore generale è dotato dei più ampi poteri per l’amministrazione dell’ente, ne ha la rappresentanza legale, sovrintende al suo funzionamento, emana gli atti necessari per realizzarne le finalità e provvede a stabilire le direttive e gli atti di indirizzo. Adotta tutti i provvedimenti necessari per il buon funzionamento dell’ente e stabilisce le iniziative da intraprendere nei diversi settori di intervento, in coerenza con gli obiettivi previsti dalla programmazione regionale e dalle direttive impartite dal Componente la Giunta regionale preposto al settore competente. Verifica la corrispondenza dei risultati della gestione amministrativa e tecnica alle direttive generali impartite. 2. Il Direttore generale in particolare provvede a: a) adottare il bilancio preventivo e il conto consuntivo; b) adottare i regolament |
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Art. 5 - Modifiche all’articolo 11 della L.R. 64/981. All’articolo 11 della Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 64 “Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente (A.R.T.A.)” sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 5 dell’articolo 11 è sostituito dal seguente: |
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Art. 6 - Integrazione alla L.R. 64/981. Dopo l’articolo 13 della Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 64 “Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente (A.R.T.A.)” è aggiunto il seguente: |
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Art. 7 - Sostituzione dell’articolo 14 della L.R. 64/981. L’articolo 14 della Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 64 “Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente (A.R.T.A.)” è sostituito dal seguente: “Art. 14 - Direttore tecnico e Direttore amministrativo 1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Direttore generale è coadiuvato da un Direttore tecnico e da un Direttore amministrativo. Il Direttore tecnico e il Direttore amministrativo sono assunti con provvedimento motivato dal Direttore generale e sono responsabili nei confronti dello stesso. Il rapporto di lavoro del Direttore tecnico e del Direttore amministrativo è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato di durata pari a quella del Direttore generale. 2. Il Direttore tecnico è un laureato in discipline tecnico-scientifiche che abbia maturato, per almeno cinque anni, qualificata esperienza e competenza specifica nella direzione tecnico-scientifica di strutture pubbliche o private o servizi complessi. Il Direttore tecnico dirige e coordina le attività tecniche assumendone la responsabilit |
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Art. 8 - Sostituzione dell’articolo 15 della L.R. 64/981. L’articolo 15 della Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 64 “Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Tutela dell& |
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Art. 9 - Modifiche all’articolo 16 della L.R. 64/981. All’articolo 16, della Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 64 “Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente (A.R.T.A.)” sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: |
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Art. 10 - Modifiche all’articolo 17 della L.R. 64/981. All’articolo 17 della Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 64 “Istituzione dell’Ag |
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Art. 11 - Modifiche all’articolo 18 della L.R. 64/981. All’articolo 18 della Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 64 “Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente (A.R.T.A.)” sono apportate le seguenti mod |
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Art. 12 - Modifiche all’articolo 19 della L.R. 64/981. All’articolo 19 della Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 64 “Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente (A.R.T.A.)” sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 13 - Sostituzione dell’articolo 20 della L.R. 64/981. L’articolo 20 della Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 64 “Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente (A.R.T.A.)” è sostituito dal seguente: “Art. 20 - Rapporti con gli enti istituzionali 1. La Regione, le Province, i Comuni, le Comunità montane e le Aziende U.S.L. per lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche necessarie per l'esercizio delle funzioni di controllo ambientale e di prevenzione collettiva di rispettiva competenza, fatti s |
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Art. 14 - Integrazione all’art. 22 della L.R. 64/19981. All’art. 22, comma 2, della Legge Regionale 64/1998 “Istituzione dell’Agenzia Re |
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Art. 15 - Sostituzione dell’articolo 28 della L.R. 64/981. L’articolo 28 della Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 64 “Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente (A.R.T.A.)” è sostituito dal seguente: “Art. 28 - Trattamento giuridico ed economico |
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Art. 16 - Modifiche all’art. 29 della L.R. 64/98 |
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Art. 17 - Modifiche all’articolo 30 della L.R. 64/981. All’articolo 30 della Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 64 “Istituzione dell’Ag |
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Art. 18 - Disposizioni transitorie1. Tutte le disposizioni regolamentari ed amministrative che disciplinano il funzionamento dell&rsquo |
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Art. 19 - Modifica alla L.R. n. 33/20051. È abrogato il comma 29 dell’art. 1 della legge regionale n. 33 del 9.11.2005 “M |
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Art. 20 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Uffic |
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