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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Responsabilità precontrattuale della P.A. prima della scelta del contraente
RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE NELLA FASE SUCCESSIVA ALL’AGGIUDICAZIONE - Il Consiglio di Stato ricorda come la giurisprudenza più risalente abbia in generale riconosciuto la responsabilità precontrattuale in tutti i casi in cui la P.A. - dopo l'aggiudicazione - intervenga con provvedimenti di vario tipo (revoche, annullamenti, dinieghi di stipula o approvazione) che vanificano gli esiti della procedura di selezione. In tale contesto, la responsabilità è stata indifferentemente configurata dalla giurisprudenza sia in presenza del preventivo annullamento per illegittimità di atti della sequenza procedimentale, sia in caso di loro validità ed efficacia, ma sempre e solo nel caso di intervenuta aggiudicazione (si veda in proposito C. Stato 05/09/2005, n. 6 (Adunanza Plenaria).
Ad esempio:
- revoca dell'indizione della gara e dell'aggiudicazione per esigenze di una ampia revisione del progetto, disposta vari anni dopo l'espletamento della gara;
- impossibilità di realizzare l'opera prevista per essere mutate le condizioni dell'intervento;
- annullamento d'ufficio degli atti di gara per un vizio rilevato dall'amministrazione solo successivamente all'aggiudicazione definitiva o che avrebbe potuto rilevare già all'inizio della procedura;
- revoca dell'aggiudicazione, o rifiuto a stipulare il contratto dopo l'aggiudicazione, per mancanza dei fondi.
RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE NELLA FASE ANTECEDENTE ALL’AGGIUDICAZIONE - Quanto invece alla fase antecedente all’aggiudicazione, si registrano orientamenti contrapposti. In particolare:
- C. Stato 15/07/2013, n. 3831, ove si afferma che va riconosciuta la sussistenza della responsabilità precontrattuale anche nella fase che precede la scelta del contraente, seppure il grado di sviluppo raggiunto dalla singola procedura al momento della revoca, riflettendosi sullo spessore dell’affidamento ravvisabile nei partecipanti, presenta una sicura rilevanza, sul piano dello stesso diritto comune, ai fini dello scrutinio di fondatezza della domanda risarcitoria a titolo di responsabilità precontrattuale;
- viceversa, C. Stato 29/07/2015, n. 3748 afferma in sostanza che la violazione delle regole di correttezza che presiedono alla formazione del contratto può assumere rilevanza solo dopo che la fase pubblicistica abbia attribuito all’interessato effetti concretamente vantaggiosi e solo dopo che tali effetti siano venuti meno, nonostante l'affidamento ormai conseguito dalla medesima parte interessata.