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20/11/2017

Whistleblowing: approvato il DDL con le nuove disposizioni

La Camera ha approvato il 15/11/2017 il DDL che modifica l’art. 54-bis del D. Leg.vo 165/2001 e l'art. 6 del D. Leg.vo 231/2001 sul tema del cd. whistleblowing. Il provvedimento è ora in attesa di pubblicazione in Gazzetta.

Le norme trattano in particolare della protezione del dipendente, sia pubblico che privato, che segnali illeciti, rispetto a misure discriminatorie o comunque penalizzanti, entro il rapporto di lavoro, pubblico o privato.

TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO - Si prevede che chi - in buona fede e nell'interesse dell'integrità della P.A. - segnali al Responsabile anticorruzione dell'ente o all'ANAC ovvero denunci all'Autorità giudiziaria le condotte illecite o di abuso di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto di lavoro, non possa essere - per motivi collegati alla segnalazione - soggetto a sanzioni, licenziato o sottoposto a misure organizzative che abbiano effetto negativo di sorta sulle condizioni di lavoro.
L'ambito della segnalazione - comunque sottratta al diritto d'accesso agli atti previsto dalla L. 241/1990 - risulta il medesimo rispetto a quello di cui al vigente articolo 54-bis del D. Leg.vo 165/2001 (Testo unico del pubblico impiego), riferendosi a “condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza” il dipendente pubblico.
L'adozione eventuale delle misure discriminatorie va comunicata dall'interessato o dai sindacati più rappresentativi all’ANAC, la quale a sua volta ne dà comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica e agli altri organismi di garanzia, per le determinazioni di competenza.
La nuova disciplina, rispetto al vigente art. 54-bis del D. Leg.vo 165/2001 si applicherebbe alle segnalazioni fatte dal dipendente pubblico in buona fede, ritenendosi tali quelle circostanziate mosse “nella ragionevole convinzione, fondata su elementi di fatto”, che la condotta illecita si sia verificata.
L’identità del segnalante non può essere rilevata.

TUTELA DEL DIPENDENTE O COLLABORATORE PRIVATO- Il DDL modifica l’art. 6 del D. Leg.vo 231/2001, con riguardo ai modelli di organizzazione e di gestione dell'ente idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, e la cui adozione esclude la responsabilità dell'ente medesimo.
Secondo i requisiti aggiunti con le modifiche, i modelli devono contemplare canali e modalità idonee per effettuare le segnalazioni, misure per tutelare l’identità del segnalante, il divieto di ritorsioni e atti discriminatori.

Dalla redazione