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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.R. Emilia Romagna 23/05/2011, n. 687
Deliberaz. G.R. Emilia Romagna 23/05/2011, n. 687
Deliberaz. G.R. Emilia Romagna 23/05/2011, n. 687
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[Premessa]LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Vista la L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 “Norme per la riduzione del rischio sismico”; Visti inoltre gli atti di indirizzo, emanati al fine di assicurare l’applicazione uniforme dei disposti normativi su tutto il territorio regionale, in particolare la deliberazione Giunta regionale n. 121 del 1 febbraio 2010 “Atto di indirizzo recante individuazione degli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e delle varianti, riguardanti parti strutturali, che non rivestono carattere sostanziale e definizione della documentazione attinente alla riduzione del rischio sismico necessaria per il rilascio del permesso di costruire e per la denuncia di inizio attività, ai sensi degli articoli 9, comma 4, e 10, comma 3 della L.R. n. 19 del 2008”; Rilevato che la Giunta regionale, nell’ambito della generale funzione di indirizzo e coordinamento di cui all’art. 4 della L.R. n. 19 del 2008, è chiamata a svolgere un’attività di monitoraggio della prima attuazione della L.R. n. 19 del 2008 e dell’applicazione degli atti di indirizzo, in coordinamento con gli enti locali e con le categorie economiche e professionali della Regione, come rappresentati presso il Comitato Regionale per la Riduzione del Rischio Sismico (CReRRS) di cui all’art. 4, comma 3, della suddetta legge regionale; Considerato che la Giunta regionale, nell’avviare, in data 10 novembre 2010, l’attività di monitoraggio degli atti di indirizzo attuativi della L.R. n. 19 del 2008, ha ritenuto opportuno assicurare il più ampio coinvolgimento degli operatori pubblici e privati che svolgono com |
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Allegato 1 - Interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici |
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1. Premessa |
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1.1. Ambito di applicazione ed efficaciaAi sensi dell’art. 9, comma 3, della legge regionale n. 19 del 2008, R gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici sono esclusi dalle procedure di autorizzazione e di deposito, di cui agli artt. 11 e 13 del Titolo IV (“Vigilanza su opere e costruzioni per la riduzione del rischio sismico”) della stessa legge. Ai fini del presente atto, si intendono “privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici”, quegli interventi ritenuti strutturalmente non rilevanti agli effetti della valutazione del rischio sismico, riconducibili unicamente ai casi di nuove costruzioni individuati nell’elenco A, e d |
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1.2. Titoli abilitativi ediliziPer gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, rimane fermo l’obbligo di acquisire il titolo abilitativo all’intervento edilizio, secondo la norma |
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1.3. Osservanza delle norme tecniche per le costruzioniPer gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, così come per ogni altra costruzione, r |
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1.4. Osservanza della disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, ed a struttura metallicaAnche gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, nel caso i |
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2. Elenco degli interventi |
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A. Nuove costruzioni prive di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici |
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A.1. Tettoie, serre e opere assimilabiliA.1.1. a) Tettoie aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 0,50 kN/m² di altezza media ≤ 3 m aventi superficie coperta ≤ 10 m². (L0) b) Tettoie aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 0,50 kN/m² di altezza media ≤ 3 m aventi superficie c |
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A.2. Opere di sostegno, opere idrauliche, opere e manufatti interrati con fondazione direttaA.2.1 a) Opere di sostegno in genere (muri in c.a., gabbionate, muri cellulari, terre rinforzate), di altezza fuori terra ≤ 1,50 m, con inclinazione media del terrapieno sull’orizzontale ≤ 15° o per le quali non siano presenti carichi permanenti direttamente agenti sul cuneo di spinta. (L0) b) Opere di sostegno in c.a. a sbalzo di altezza fuori terra ≤ 2,5 m, con inclinazione media del terrapieno sull’orizzontale ≤ 30° o per le quali non siano presenti carichi permanenti direttament |
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A.3. Manufatti, strutturalmente autonomi, adibiti a servizi, impianti tecnologici, ricovero animali e similiA.3.1. a) Manufatti leggeri ad uso servizi (quali spogliatoi, bagni, garage, rimesse attrezzi, depositi, capanni da caccia e pesca), chioschi e gazebi, ricovero animali, e locali simili, ad un solo piano con superficie ≤ 10 m² e altezza media ≤ 3 m, realizzati con strutture (in legno, elementi met |
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A.4. Altre opere o manufatti, impiantiA.4.1. Recinzioni (senza funzione di contenimento del terreno) con elementi murari o in c.a. o in legno o in acciaio, di altezza ≤ 2,20 m, comprese le relative coperture di ingresso di superficie ≤ 6 m². Il limite di altezza non sussiste per le recinzioni in rete metallica, in grigliati metallici e simili, per i cancelli carrabili e le relative strutture di sostegno puntuali. (L1) |
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A.5. Strutture temporaneeA.5.1. Strutture temporanee per m |
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A.6. Rampe e scaleA.6.1. |
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A.7. Manufatti ed elementi assimilabiliA.7.1. |
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B. Interventi relativi a costruzioni esistenti o manufatti privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici |
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B.1. Tettoie, portici, pensiline e opere assimilabili collegate alla costruzione esistenteB.1.1. a) Tettoie aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 0,50 kN/m² di altezza media ≤ 3 m aventi superficie coperta ≤10 m². (L0) b) Tettoie aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 0,5 kN/m² di altezza media ≤ 3 m aventi s |
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B.2. Manufatti interniB.2.1. a) Locali, posti a piano terra, all&rsquo |
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B.3. Interventi che comportano modifiche alle strutture orizzontali compresa la coperturaB.3.1. a) Realizzazione, chiusura e modifica di apertura nel singolo campo di solaio o di copertura, senza modifica della falda e alterazione del comportamento strutturale, di superficie ≤ 1,50 m². (L1) b) Realizzazione, chiusura e modifiche alle aperture nel singolo campo di solaio o di copertura, ciascuna d |
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B.4. Interventi che comportano modifiche alle strutture verticaliB.4.1. Realizzazione, modifica e sostituzione di elementi non strutturali, quali rivestimenti, intonaci, isolamenti. (L0) B.4.2. Sostituzione di architravi su vani di apertura senza variazione della larghezza del vano. (L1) B.4.3. Trasformazione di finestra in porta-finestra, e viceversa, che non ne aumenti la larghezza o |
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B.5. Scale, soppalchi, rampeB.5.1. a) Scala o rampa leggera in legno o metallica, di larghezza ≤ 1 m, all’interno di una singola unità immobiliare, di altezza ≤ 3,50 m. |
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B.6. Impianti, ascensoriB.6.1. Antenne di altezza ≤ 8 m e impianti (pannelli solari, fotovoltaici, generatori eolici etc., anche s |
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B.7. Demolizioni, rimozioniB.7.1. |
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B.8. Manufatti ed elementi assimilabiliB.8.1. |
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3. Elaborati progettuali con cui dimostrare la ricorrenza degli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismiciIl presente paragrafo disciplina gli elaborati necessari a dimostrare che un intervento è privo di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici. Si tratta quindi di quegli elaborati necessari a dimostrare la ricorrenza delle caratteristiche e dei requisiti, indicati negli elenchi A e B del presente Allegato. La documentazione necessaria è costituita da: 1) per gli interventi contrassegnati dal codice (L0) non è dovuta alcuna documentazione integrativa, rispetto a quella necessaria per il titolo |
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Allegato 2 - Varianti in corso d’opera, riguardanti parti strutturali, che non rivestono carattere sostanziale |
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1. Premessa: varianti sostanziali ai progetti esecutivi riguardanti le strutture e normativa ediliziaOccorre chiarire in premessa i rapporti tra la normativa edilizia in materia di variante in corso d’opera, di cui alla L.R. n. 31 del 2002 e le varianti sostanziali ai progetti esecutivi riguardanti le strutture, di cui all’art. 9, commi 1, 2, 3 e 4, della L.R. n. 19 del 2008, oggetto del presente Allegato. Gli articoli 18 e 19 della L.R. n. 31 del 2002 disciplinano le modifiche apportate in corso d’opera all’intervento previsto dal titolo abilitativo edilizio, distinguendone il regime giuridico a seconda che: a) comportino modifiche progettuali rilevanti, in quanto riguardino anche una sola delle variazioni d |
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2. DisposizioniLa realizzazione delle varianti in corso d’opera, riguardanti parti strutturali, che non rivestono carattere sostanziale (VNS) non richiede il deposito preventivo della documentazione progettuale nelle zone 3 e 4 (bassa sismicità) o l’autorizzazione sismica preventiva nella zona 2 (media sismicità), in quanto non introducono modificazioni significative agli atti depositati o autorizzati, con il progetto originario. L’appartenenza alla categoria delle varianti non sostanziali (VNS) comporta in ogni caso il rispetto delle norme tecniche specifiche e della normativa urbanistica ed edilizia; le opere dovranno pertanto essere progettate e realizzate in osservanza delle vigenti “Norme tecniche per le costruzioni” (NTC) e delle disposizioni relative alla direzione lavori e al collaudo statico delle costruzioni. La documentazione relativa alle varianti non sostanziali dovrà essere predisposta, depositata e disponibile secondo quanto indicato al successivo paragrafo 3. Le disposizioni del presente Allegato si applicano alle varianti in corso d’opera relative sia agli interventi di nuova costruzione sia agli interventi sulle costruzioni esistenti. Sono da considerare, in ogni caso, varianti sostanziali quelle che comportano significative variazioni degli effetti dell’azione sismica o delle resistenze delle strutture o della loro duttilità |
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3. Elaborati progettuali con cui dimostrare la ricorrenza delle varianti in corso d’opera, riguardanti parti strutturali, che non rivestono carattere sostanzialeIl presente paragrafo disciplina gli elaborati necessari a dimostrare che un intervento costituisce una variante in corso d’opera che, pur riguardando parti strutturali, non riveste carattere sostanziale. Si tratta quindi di quegli elaborati con cui si dimostra la ricorrenza dei requisiti delle varianti non sostanziali, indicati nel precedente paragrafo 2. 1) Per i casi individuati dalle lettere da V.1 a V.6, la documentazione necessaria è costituita da: - la dichiarazione sintetica descrittiva dell’intervento, firmata congiuntamente dal progettista architettonico e dal progettista che cura l’intera progettazione dell’opera strutturale, contenente l’asseverazione che la variante in corso d’opera, riguardante parti strutturali, non ha carattere sostanziale in quanto rientra tra le ipotesi di cui alle lettere da V.1 a V.6 del presente Allegato. Tale dichiarazione deve essere vistata per presa visione dal direttore dei lavori e immediatamente comunicata al collaudatore statico, ove previsto; |
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