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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Delib.G.P. Trento 26/02/2010, n. 395
Delib.G.P. Trento 26/02/2010, n. 395
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[Premessa] |
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PremessaIl nuovo Piano urbanistico provinciale, approvato con legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5, R ha introdotto un regime di tutela delle aree agricole particolarmente innovativo anche rispetto alla precedente disciplina delle aree agricole primarie prevista dal PUP del 1987. In particolare è prevista una nuova distinzione fra aree agricole, di cui all’articolo 37 delle norme di attuazione del nuovo PUP, e aree agricole di pregio, di cui all’articolo 38 delle predette norme di attuazione. Per quanto riguarda gli interventi edilizi ammessi nelle aree agricole, l’articolo 37 delle norme di attuazione del PUP, al comma 4, prevede che sono consentiti, nel rispetto degli strumenti urbanistici e in coerenza con la carta del paesaggio, oltre agli impianti e strutture di cui al comma 3 del medesimo articolo, esclusivamente i seguenti interventi: a) fabbricati ad uso abitativo e loro pertinenze, nella misura di un alloggio per impresa agricola per un volume massimo di 400 metri cubi residenziali, alle seguenti condizioni: 1) il richiedente svolga l’attività agricola a titolo principale ai sensi delle norme provinciali vigenti; 2) con carattere di eccezionalità e nei soli casi di stretta connessione e di inderogabile esigenza rispetto ai manufatti produttivi aziendali di cui a |
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ALLEGATO |
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Capo I - Criteri per la realizzazione delle abitazioni in aree agricole o aree agricole di pregio (articolo 37, comma 4, delle norme di attuazione del PUP) |
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Art. 1 - Definizioni1. Ai fini della presente deliberazione, si considera: a) transumanza: antica pratica di allevamento che prevede il trasferimento del bestiame in estate ai pascoli della montagna ed in autunno al piano. b) serra propriamente detta: la costruzione o l’impianto che realizza un ambiente artificiale mediante specifiche condizioni di luce, temperatura ed umidità, utilizzata per le colture intensive orto-florifrutticole o per la preparazione di materiali di moltiplicazione delle piante. È realizzata con materiali che consentono il passaggio della luce, stabilmente infisse al suolo, di tipo prefabbricato o eseguite in opera e destinate esclusivamente alla coltivazion |
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Art. 2 - Autorizzazione per la realizzazione delle abitazioni1. L’acquisizione del titolo edilizio per la costruzione di fabbricati ad uso abitativo e loro pertinenze in aree agricole di cui agli articoli 37 e 38 delle norme di attuazione del PUP, è subordinato al rilascio dell’autorizzazione della Provincia intesa a verificare la sussistenza delle condizioni previste per la loro realizzazione da |
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Art. 3 - Requisiti soggettivi1. Possono richiedere l’autorizzazione per la realizzazione di fabbricati ad uso abitativo e loro pertinenze le imprese iscritte alla sezione prima dell’APIA senza soluzione di continuità, da almeno 3 anni. 2. Si prescinde dal requisito di cui al comma 1 dell’iscrizione da almeno 3 anni all’APIA nel caso di: a) imprenditori agricoli che subentrano nella gestione di un’impresa esistente al fine di garantirne la continuità gestionale, purché siano rispettate le seguenti condizioni: 1) l’imprenditore agricolo che subentra nella gestione non deve avere età superiore a 40 anni al momento della richiesta della concessione edilizia; |
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Art. 4 - Criteri di eccezionalità, casi di stretta connessione e di inderogabile esigenza per la realizzazione di immobili ad uso abitativo1. Sono ritenuti casi di eccezionalità, stretta connessione e inderogabile esigenza quelle situazioni dove sussistono dei legami di interdipendenza fra l’ |
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Art. 5 - Imprese zootecniche1. Rientrano nelle situazioni previste dall’articolo 4, comma 1, le imprese zootecniche con una consistenza di capi allevati pari almeno a quella riportata nella tabella di cui all&r |
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Art. 6 - Imprese viti-enologiche1. Rientrano nelle situazioni previste dall’articolo 4, comma 1, le imprese viti - enologiche con una superficie azi |
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Art. 7 - Imprese floroortovivaistiche1. Rientrano nelle situazioni previste dall’articolo 4, comma 1, le imprese agricole caratterizzate pr |
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Art. 8 - Imprese frutticole; imprese di coltivazione di fragole e di piccoli frutti; imprese orticole1. Rientrano nelle situazioni previste dall’articolo 4, comma 1, le imprese frutticole con una superficie aziendale investita a frutteto di non meno di 5 ettari, di cui almeno 2 in proprietà, che dimostrino di aver proceduto direttamente nei tre anni preceden |
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Art. 9 - Imprese itticole1. Rientrano nelle situazioni previste dall’articolo 4, comma 1, le imprese itticole con una su |
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Art. 10 - Imprese vivaistiche del settore viticolo1. Rientrano nelle situazioni previste dall’articolo 4, comma 1, le imprese vivaistiche che ope |
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Art. 11 - Imprese agricole ad indirizzo misto1. Rientrano nelle situazioni previste dall’articolo 4, comma 1, le imprese agricole ad indirizzo misto (ad es. frutticole |
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Art. 12 - Imprese agrituristiche1. Rientrano nelle situazioni previste dall’articolo 4, comma 1, le imprese che svolgono almeno una delle seguenti attività agrituristiche, cos |
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Art. 13 - Modalità e procedimenti concernenti l’acquisizione del titolo edilizio1. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione provinciale per la costruzione di fabbricati ad uso abitativo e loro pertinenze in aree agricole di cui agli articoli 37 e 38 delle norme di attuazione del PUP, gli interessati devono presentare al servizio provinciale competente in materia di strutture agricole, oltre agli elaborati progettuali già previsti ai fini dell’acquisizione del titolo edilizio, la seguente ulteriore documentazione: a) dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 attestante: |
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CAPO II - Criteri per la realizzazione di strutture agrituristiche in aree agricole (articolo 37, comma 5, delle norme di attuazione del PUP) |
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Art. 1 - Criteri per la realizzazione di strutture agrituristiche in aree agricole1. L’attività agrituristica deve svolgersi prioritariamente nell’ambito di edifici e strutture esistenti. Il recupero di eventuali immobili esistenti non utilizzati dovrà sempre essere ritenuto prioritario rispetto a nuove edificazioni, fatti salvi i casi in cui sia esaurientemente dimostrato che essi non sono recuperabili in relazione alla destinazione d’uso. 2. Qualora l’intervento presenti una localizzazione e una tipologia non ottimale sotto il profilo urbanistico e paesaggistico-ambientale, la sua realizzazione può essere subordinata al rispetto di eventuali prescrizioni finalizzate ad ottenerne un migliore inserimento nel |
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Capo III - Disposizioni attuative in materia di utilizzo di aree a pascolo per il calcolo della densità fondiaria (articolo 62, comma 1, della l.p. n. 1 del 2008) |
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Art. 1 - Utilizzo aree a pascolo1. L’utilizzo di aree a pascolo per il calcolo della densità fondiaria è consentito nel solo caso di aziende a prevalente indirizzo zootecnico e limitatamente a superfici qualificabili come pascolo aziendale. Si intende per pascolo aziendale una superficie f |
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ALLEGATO A - TABELLA DEL NUMERO MINIMO DI CAPI ALLEVATI (Capo I, articolo 5)omissis |
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