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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Marche 09/02/2010, n. 4
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- L.R. 21/12/2015, n. 28
- L.R. 03/04/2015, n. 13
- L.R. 15/11/2010, n. 16
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CAPO I - Oggetto e finalità |
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Art. 1 - (Oggetto e finalità)1. Ai fini di cui all’articolo 5, comma 3, dello Statuto, la presente legge detta norme in materia di beni e attività culturali ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione e nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), di seguito nominato Codice. |
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Art. 2 - (Valorizzazione dei beni culturali)1. La Regione promuove ai sensi dell’articolo 6 del Codice la valorizzazione dei beni culturali favorendo in particolare: a) la conoscenza e la fruizione pubblica dei beni culturali; b) l’attività di catalogazione, riproduzioni e pubblicazioni; c) la |
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Art. 3 - (Promozione delle attività culturali)1. La Regione promuove le attività e le iniziative rivolte a formare e diffondere espressioni della cultura e dell’arte, finalizzate in particolare: a) a sostenere la creatività nelle sue varie forme; |
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CAPO II - Funzioni della Regione e degli enti locali |
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Art. 4 - (Funzioni della Regione)1. La Regione svolge in materia di valorizzazione dei beni culturali le funzioni di programmazione, indirizzo, progettazione e monitoraggio previste dalla presente legge. 2. La Regione svolge le attività di tutela dei beni |
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Art. 5 - (Funzioni degli enti locali)1. Gli enti locali provvedono alla conservazione, valorizzazione dei beni e dei siti di cui hanno la titolarità o la disponibilità in base alla normativa vigente e incentivano, anche in forma integrata, le attività e i servizi degli istituti e dei luoghi della cultura situati nel proprio territorio. |
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Art. 6 - (Strumenti della programmazione)1. Sono strumenti della programmazione nel settore delle attività e dei beni culturali: |
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Art. 7 - (Piano regionale per i beni e le attività culturali)1. Il piano regionale per i beni e le attività culturali definisce, in coerenza con le finalità indicate dal capo I, le linee strategiche della politica culturale regionale. 2. Il piano contiene in particolare: a) il quadro conoscitivo, l’analisi del fabbisogno, dei punti di forza e delle eventuali criticità; |
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Art. 8 - (Programma operativo)1. Il programma operativo annuale individua le priorità e le azioni attuative degli obiettivi del piano di cui all’articolo 7, tenendo conto della pianificazione regionale indicata al comma 2 dell’articolo 6 e delle intese stipulate ai sensi dell’articolo 10. 2. Il |
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Art. 9 - (Osservatorio regionale per la cultura)1. È istituito, presso la struttura regionale competente in materia, l’Osservatorio regionale per la cultura avente in particolare i seguenti compiti: |
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Art. 10 - (Cooperazione istituzionale e forme di consultazione)1. La Giunta regionale può stipulare intese o accordi con soggetti pubblici o privati per l’attuazione degli interventi previsti dalla presente legge anche in esecuzione della pianificazione di cui all’articolo 7. 2. Dell’avvio delle proc |
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Art. 11 - (Progetti di interesse regionale e locale)1. I progetti di interesse regionale, annuali e pluriennali, riguardano attività direttamente funzionali a interessi o obiettivi di livello regionale e, in particolare, progetti: a) di valorizzazione delle eccel |
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CAPO III - Interventi per le attività culturali |
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Art. 12 - (Sostegno alle istituzioni culturali di rilievo regionale)1. La Regione promuove, sostiene e valorizza, anche mediante la concessione di contributi, l’attività e il patrimonio culturale degli enti, istituti, fondazioni e a |
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Art. 13 - (Sostegno all’editoria culturale)1. Nell’ambito dei progetti di cui all’articolo 11, la Regione sostiene iniziative realizzate da soggetti pubblici e privati finalizzate in particolare a: a) la pubblicazione di volumi di interesse regionale, rivolti alla conoscenza, alla promozione e alla valori |
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Art. 14 - (Sostegno al volontariato culturale)1. Nell’ambito dei principi di cui alla l |
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CAPO IV - Istituti e luoghi della cultura |
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Art. 15 - (Valorizzazione degli istituti e luoghi della cultura)1. La Regione promuove gli istituti e i luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del Codice, nonché gli altri luoghi di particolare valore storico-culturale tra cui il patrimonio di archeologia industr |
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Art. 16 - (Sistema unitario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura)1. La Regione organizza servizi unitari a supporto degli istituti e dei luoghi della cultura, in particolare per la catalogazione del patrimonio, la comunicazione e l’informazione. 2. La Regione, al fine di garantire la sostenibili |
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Art. 17 - (Sistema bibliotecario)1. Fermo restando quanto previsto al comma 2 dell’articolo 16, la Regione, in particolare: |
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Art. 18 - (Standard regionali di qualità)1. La Giunta regionale, con proprio regolamento, al fine di favorire la valorizzazione del patrimonio culturale contenuto negli istituti e luoghi della cultura, determina: |
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Art. 20 - (Sistema informativo regionale della cultura)1. La Regione organizza e gestisce il sistema informativo regionale della cultura. 2. Il sistema informativo regionale è articolato per ambiti tematici e fornisce una conoscenza complessiva ed aggiornata degli aspetti patrimoniali, gestionali e dei servizi resi all’utenza. |
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CAPO V - Distretto culturale e sostegno al lavoro in campo culturale |
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Art. 21 - (Distretto culturale delle Marche)1. È istituito il Distretto culturale delle Marche, quale sistema territoriale di relazioni tra soggetti pubblici e privati, volto a sviluppare le potenzialità del territorio regionale in ambito culturale, a garantire il governo integrato delle dinamiche del settore e a sostenere programmi di sviluppo locali. 2. Il Distretto culturale comprende l’intero territorio regionale. |
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Art. 22 - (Sostegno al lavoro in campo culturale)1. È istituita, presso la struttura regionale competente in materia, la banca dati regionale delle professioni per i beni e le attività culturali in cui vengo |
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CAPO VI - Norme finanziarie |
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Art. 23 - (Fondo unico per i beni e le attività culturali)1. È istituito, a decorrere dall’anno 2011, il fondo unico per i beni e le attività culturali finalizzato agli interventi di cui alla presente legge. |
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Art. 24 - (Disposizioni finanziarie)1. Per l’anno 2010, per il finanziamento degli atti adottati ai sensi dell’articolo 25 si provvede mediante impegno delle risorse iscritte nelle UPB per le specifiche leggi regionali indicate all’articolo 26. |
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CAPO VII - Disposizioni transitorie e finali |
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Art. 25 - (Norme transitorie e finali)1. Fino alla data di esecutività del piano di cui all’articolo 7 continuano ad applicarsi le leggi regionali abrogate dall’articolo 26 e i relativi provvedimenti at |
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Art. 26 - (Abrogazioni)1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) l.r. 30 dicembre 1974, n. 53 (Tutela e valorizzazione dei beni culturali); b) l.r. 22 maggio 1975, n. 44 (Modifiche alla l.r. 30 dicembre 1974, n. 53 concernente “Tutela e valorizzazione dei beni culturali”); c) l.r. 1° settembre 1979, n. 28 (Rifinanziamento della legge regionale 30.12.1974, n. 53 e successive modificazioni concernente tutela e valorizzazione dei beni culturali); d) l.r. 13 luglio 1981, n. 16 (Promozione delle attività culturali); e) l.r. 24 luglio 1981, n. 19 (Decennale dello Statuto della Regione Marche); f) l.r. 16 dicembre 1981, n. 39 (Contributo annuale all’associazione “Giustizia e Costituzione - Associazione di studi giuridici e costituzionali Emilio Alessandrini”); g) l.r. 24 gennaio 1983, n. 5 (Disciplina per il trasferimento dei beni e del personale dei centri di servizi culturali); h) l.r. 25 gennaio 1983, n. 6 (Norme per il funzionamento del Centro regionale per i beni culturali); i) l.r. 10 dicembre 1987, n. 39 (Norme in materia di biblioteche di enti locali o di inter |
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