N11 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall’art. 4, comma 7, della L.R. 28/12/2015, n. 30, così recitava:

“Art. 19 - (Fondazione Marche Musei)

1. La Regione promuove la costituzione di una Fondazione denominata “Marche Musei”.

2. La Fondazione ha lo scopo di promuovere, sostenere, coordinare e valorizzare i musei e le altre strutture culturali e monumentali di eccellenza del territorio regionale.

3. La Fondazione provvede inoltre alla gestione dei musei e delle altre strutture indicate al comma 2 acquisiti a qualsiasi titolo o ad essa temporaneamente affidati.

4. Per le finalità di cui ai commi 2 e 3, la Fondazione può partecipare ad altre Fondazioni o associazioni che operano nel campo culturale e dello spettacolo.

5. L’Assemblea legislativa regionale, su proposta della Giunta, approva lo statuto della Fondazione di cui al comma 1; la Giunta regionale ed il Presidente della Giunta, nell’ambito delle rispettive competenze, compiono gli atti necessari per la costituzione, il riconoscimento ed il funzionamento della Fondazione.

6. La Regione contribuisce alla dotazione patrimoniale della Fondazione di cui al comma 1 e concede alla stessa un contributo annuale, determinato nell’ambito del programma operativo di cui all’articolo 8.”

Dalla redazione