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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Pres.R. Sicilia 10/10/2017, n. 26
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- Avviso di rettifica in G.U.R. 03/11/2017, n. 48
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[Premessa]IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Visti lo Statuto della Regione siciliana e le norme di attuazione in materia di industria e commercio nonché di opere pubbliche; Vista la Costituzione della Repubblica italiana, con particolare riferimento all'art. 9, comma 2 e all’art. 117, commi 1, 5 e 6; Viste la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e la legge regionale 30 aprile1991, n. 10, recante “Disposizioni per i provvedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa”; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante “Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”; Visto l’art. 69, comma 6, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32; Visto il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, emanato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; Vista la legge 1 giugno 2002, n. 120 di Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione quadro delle Nazioni unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l’11 dicembre 1997; Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e s.m.i., recant |
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Art. 1 - Definizioni1. Ai fini del presente decreto, gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza non superiore a 20 kW sono individuati, secondo la classificazione degli elementi a rischio riportata nella Tabella 11.2 delle norme di attuazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI), con la sigla “EO1”; gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza superiore a 20 kW e non superi |
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TITOLO I - Aree non idonee |
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Art. 2 - Aree non idonee caratterizzate da pericolosità idrogeologica e geomorfologica1. Gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica di tipo EO2 ed EO3 possono essere considerati impianti |
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Art. 3 - Beni paesaggistici, aree e parchi archeologici, boschi1. I beni paesaggistici nonché le aree e i parchi archeologici comprendono i siti e le aree di cui all’art. 134, lett. a), b) e c) del Codice dei beni culturali e del paesaggio approvato con D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.; comprendono, altresì, i beni e le aree di interesse archeologico di cui all’art. 10 del codice medesimo. I parchi archeologici si identificano co |
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Art. 4 - Aree di particolare pregio ambientale1. Non sono idonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica EO1, EO2, EO3 le aree di particolare pregio ambientale di seguito individuate: a. Siti di importanza comunitaria (SIC); b. Zone di protezione speciale (ZPS); |
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TITOLO II - Aree di particolare attenzione |
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Art. 5 - Aree che presentano vulnerabilità ambientali con vincolo idrogeologico1. Sono di particolare attenzione ai fini della realizzazione degli impianti di tipo EO1, EO2, EO3, le aree nelle quali &e |
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Art. 6 - Aree di particolare attenzione ambientale1. Per la realizzazione degli impianti di tipo EO1, sono di particolare attenzione i corridoi ecologici come richiamati da |
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Art. 7 - Aree di particolare attenzione caratterizzate da pericolosità idrogeologica e geomorfologica1. Gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica di tipo EO1 possono essere considerati impianti tecnologici di secondaria importanza rientranti nella classe “E2”. |
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Art. 8 - Aree di particolare attenzione paesaggistica1. Gli interventi per la realizzazione di impianti di energia eolica di tipo EO1, EO2 ed EO3 ricadenti nell’ambito e in vista delle aree indicate all’art. 134, comma 1, lett. a) e c) del Codice dei beni culturali e del paesaggio ovvero in prossimit&ag |
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Art. 9 - Aree di pregio agricolo e beneficiarie di contribuzioni ed aree di pregio paesaggistico in quanto testimonianza della tradizione agricola della Regione1. Sono di particolare attenzione, ai fini della realizzazione degli impianti di tipo EO1, EO2, EO3, le aree di pregio agricolo così come individuate nell'ambito del “Pacchetto Qualità” culminato nel regolamento UE n. 1151/2012 e nel regolamento UE n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e nell'ambito della produzione biologica incentrata nel regolamento CE n. 834/2007 del Consiglio e nel regolamento CE n. 889/2007 del Consiglio, dove si realizzano l |
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Art. 10 - Disposizione transitoria1. L’aggiornamento delle aree e dei siti non idonei elencati nell’appendice al presente decreto, pubblicati e consultabili sui siti istituzion |
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Art. 11 - Pubblicazione1. Il presente decreto è pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e, ai sensi dell' & |
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Appendice - ELENCAZIONE DEI SITI E DEI BENI VINCOLATIL’elencazione dei siti aggiornata, incluse le relative cartografie in formato shape, è consultabile con le modalità di cui all’art. 1, comma 4. Art. 4, comma 1, lett. d: Aree di rispetto delle zone umide e/o di nidificazione e transito d'avifauna migratoria o protetta 1. IBA 152 Isola Eolie; 2. IBA 153 Monti Peloritani; 3. IBA 154 Nebrodi; 4. IBA 155 Monte Pecoraro e Pizzo Cirina; 5. IBA 156 Monte Cofano, capo San Vito e Monte Sparagio; 6. IBA 157 Isola Egadi; 7. IBA 158 Stagnone di Marsala e Saline di Trapani (anche Ramsar); 8. IBA 162 zone umide di capo Feto (anche Ramsar); 9. IBA 163 medio corso del Simeto e Biviere di Lentini; 10. IBA 164 Madonie; 11. IBA 166 biviere e piana di Gela (anche Ramsar); 12. IBA 167 pantani di Vendicari e capo Passero (anche Ramsar); 13. IBA 168 Pantelleria e isole Pelagie; 14. IBA 215 Monti Sicani, Rocca Busambra e bosco della Ficuzza (ex IBA 159 e 160). Art. 4, comma 1, lett. f: Siti Ramsar 1. Saline di Trapani e Paceco istituita con D.A. n. 81 del 14 marzo 1984; 2. Palude Costiera di Capo Feto, Margi Spanò, Margi Nespolilla e Margi Milo istituita con D.M. 28 giugno 2011; 3. Stagno Pantano Leone istituita con D.M. 28 giugno 2011; 4. Biviere di Gela istituito con D.A. n. 585/44 dell’1 settembre 1997; 5. Riserva Naturale Oasi Faunistica di Vendicari istituito con D.A. n. 81 del 14 marzo 1984; 6. Laghi di Murana, Preola e Gorghi Tondi istituita con D.M. 28 giugno 2011. Art. 4, comma 1, lett. f: Riserve naturali Ente gestore AGRIGENTO
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