Articolo abrogato dalla L.R. 26/09/2016, n. 18.

L’articolo 23 così recitava:

“Art. 23 - (Modifiche alla legge regionale 13 aprile 1995, n. 60)

1. Il comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 60 [RXPMLR6095] (Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale) è sostituito dal seguente:

“3. Per l’espletamento delle funzioni di cui al comma 2, al Direttore sono riservati i poteri di direzione e di gestione non espressamente assegnati alla dirigenza dalla normativa vigente e dallo Statuto, nonché la legale rappresentanza dell’ARPA.”

Dalla redazione