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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L’articolo 26 così recitava:
“Art. 26 - (Modifiche alla legge regionale 31 agosto 1979, n. 54)
1. Dopo il nono comma dell’articolo 2 della legge regionale 31 agosto 1979, n. 54 (Disciplina dei complessi ricettivi all’aperto) sono aggiunti i seguenti:
“9 bis. I complessi ricettivi turistici all’aperto possono comprendere spazi o piazzole per l’insediamento di allestimenti mobili, ivi compresi strutture edilizie leggere, comunque denominate, non assimilabili per funzioni e dimensioni alle ordinarie abitazioni o strutture o manufatti a carattere residenziale.
9-ter. Tra gli allestimenti mobili rientrano tende, roulotte, caravan, maxi caravan e case mobili. Per case mobili si intendono manufatti non permanentemente infissi al suolo, che mantengono i sistemi di rotazione in funzione, ed hanno gli allacciamenti alle reti tecnologiche, gli accessori e le pertinenze rimovibili in ogni momento.
9-quater. I mezzi di cui al comma 9 ter possono essere dotati di preingressi funzionali al loro utilizzo costituiti da installazioni quali verande o coperture con mera funzione di protezione e soggiorno diurno delle persone ed aventi le caratteristiche tecniche di cui al punto 16) dell’Allegato 1 della presente legge.
9-quinquies. Nei complessi ricettivi turistici all’aperto, i mezzi mobili di pernottamento e soggiorno e relativi allestimenti, anche se collocati permanentemente entro il perimetro delle strutture regolarmente autorizzate per l’esercizio dell’attività, non costituiscono in alcun caso attività rilevante ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici e non sono soggetti, pertanto, a permessi di costruire, DIA o altro titolo abilitativo edilizio.”.”
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