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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Delib.G.P. Bolzano 09/11/2009, n. 2644
Delib.G.P. Bolzano 09/11/2009, n. 2644
- Deliberaz. G.P. 10/09/2012, n. 1346
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Testo del provvedimentoLa legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, R ha per oggetto la disciplina e lo sviluppo dell’agriturismo. L’articolo 14 della |
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Allegato - CRITERI E MODALITÀ PER AGEVOLARE L’AGRITURISMO1) Oggetto dell’aiuto I presenti criteri e modalità stabiliscono ai sensi dell’articolo 14 della legge provinciale 19.09.2008, n. 7, R di seguito denominata legge provinciale, disposizioni per agevolare le misure a favore dell’agriturismo. 2) Beneficiari 2.1 I beneficiari degli aiuti di cui al comma 1 dell’articolo 14 della legge provinciale sono imprenditori agricoli singoli od associati, anche sotto forma di società di persone, iscritti nell’elenco comunale di cui all’articolo 8, comma 4 della legge provinciale, o per i quali la sussistenza dei presupposti per l’esercizio delle attività agrituristiche è stata accertata dalla Ripartizione Provinciale Agricoltura. 2.2. Gli aiuti a favore dei beneficiari di cui al comma precedente sono concessi nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 15-12-2006, n. 1998/2006, relativo agli aiuti d’importanza minore (”de minimis”). 2.3 Beneficiari degli aiuti di cui al comma 2 dell’articolo 14 della legge provinciale sono enti ed associazioni che operano nel settore agricolo. 3) Iniziative ammesse 3.1 A favore dei beneficiari di cui al punto 2.1 sono agevolate le spese per gli investimenti come la costruzione, il miglioramento e l’ampliamento delle seguenti strutture necessarie esclusivamente allo svolgimento delle attività agrituristiche: a) appartamenti per ferie o camere, nonché locali per uso comune riservati esclusivamente agli ospiti, b) locali per la somministrazione di pasti e bevande presso la sede aziendale, in malghe in esercizio, in ristori di campagna e lungo la rete ciclabile ai sensi della normativa vigente, inclusi arredamenti installati in modo fisso, c) bagni di fieno, strutture wellness per ospiti alloggiati nell’azienda, nonché locali per manifestazioni culturali e corsi formativi, d) arredamenti fissi per locali ad uso comune. 3.2 A favore dei beneficiari di cui al punto 2.3 sono ammessi a finanziamento, con riguardo a studi e ricerche, manifestazioni, convegni, materiale divulgativo e altre iniziative, le seguenti spese: - produzione e pubblicazione di cataloghi, |
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