Articolo abrogato dalla L.R. 25/11/2016, n. 23.

L’articolo 10 così recitava:

“Art. 10 - (Disposizioni particolari)

1. L’installazione di serbatoi di gas di petrolio liquefatto (GPL) di capacità complessiva non superiore a 13 mc. è soggetta a denuncia di inizio dell’attività, fatti salvi i pareri, le autorizzazioni e gli assensi, comunque denominati, previsti dalla normativa vigente in materia di vincoli archeologici, idrogeologici e ambiti inedificabili di cui al titolo V, capo I, della l.r. 11/1998.”

Dalla redazione