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Delib.G.R. Lombardia 05/11/2008, n. 8/8355

Disposizioni per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici nel territorio regionale.
La presente delibera è stata sostituita dalla Delib.G.R. del 30/11/2011 n.IX/2601
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[Premessa]




LA GIUNTA REGIONALE


Premesso:

- che con deliberazione della Giunta regionale n. 5117 del 18 luglio 2007, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 7 agosto, 1° Supplemento Straordinario, sono state approvate le disposizioni per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici, in attuazione dell'art. 9 della l.r. 24/2006 e nel rispetto delle normative specifiche del settore;

- che con le successive deliberazioni della Giunta regionale n. 6033 del 5 dicembre 2007 e n. 6303 del 21 dicembre 2007 sono state apportate alcune m

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ALLEGATO - DISPOSIZIONI PER L'ESERCIZIO, IL CONTROLLO, LA MANUTENZIONE E L'ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI NEL TERRITORIO REGIONALE


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1. Premessa

A livello europeo, la normativa di riferimento per l'efficienza energetica in edilizia è rappresentata dalla Direttiva n. 2002/91/CE emanata nel dicembre 2002 con l'obiettivo di promuovere il miglioramento del rendimento energetico degli edifici nella Comunità.

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2. Normativa di riferimento

La normativa nazionale e regionale in vigore a cui si fa riferimento nel presente documento è la seguente:

- legge 6 dicembre 1971 n. 1083 «Norme per la sicurezza dell'impiego di gas combustibile»:

- legge 9 gennaio 1991 n. 10 «Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia»;

- d.P.R. 6 dicembre 1991 n. 447 «Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti»;

- d.P.R. 26 agosto 1993 n. 412 «Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fi

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3. Finalità

Le presenti «Disposizioni» definiscono indirizzi, criteri e procedure per le attività di accertamento e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale degli edifici, al fine di uniformare le attività stesse su tutto il territorio regionale.

Il presente documento disciplina in particolare:

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4. Definizioni

Ai lini dell'applicazione del presente dispositivo si adottano le seguenti definizioni:

a. «accertamento» l'insieme delle attività, svolte dagli incaricati dall'ente locale preposto competente, di controllo pubblico diretto ad accertare in via esclusivamente documentale la conformità alle norme vigenti e il rispetto delle prescrizioni e degli obblighi stabiliti;

b. «categoria di edificio» la classificazione in base alla destinazione d'uso come all'articolo 3, del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 e s.m.i.:R

c. «climatizzazione invernale», l'insieme di funzioni atte ad assicurare, durante il periodo di esercizio dell'impianto termico consentito dalla normativa vigente in materia, il benessere degli occupanti mediante il controllo, all'interno degli ambienti, della temperatura e, ove presenti dispositivi idonei, della umidità, della portata di rinnovo e della purezza dell'aria;

d. «coefficiente di prestazione» (COP): è il rapporto tra la potenza termica utile resa e la potenza elettrica assorbita di una pompa di calore elettrica;

e. «coefficiente di prestazione termico» (COPt) il rapporto tra il coefficiente di prestazione (COP) e il fattore di conversione dell'energia elettrica in energia primaria, fEP;

f. «conduzione» il complesso delle operazioni effettuate dal responsabile dell'esercizio e manutenzione dell'impianto, attraverso comando manuale, automatico o telematico per la messa in funzione, il governo della combustione, il controllo e la sorveglianza delle apparecchiature componenti l'impianto, al fine di utilizzare il calore prodotto convogliandolo ove previsto nelle quantità e qualità necessarie al garantire le condizioni di comfort;

g. «contratto di rendimento energetico» un accordo tra il beneficiario e il fornitore riguardante una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, in cui i pagamenti a fronte degli investimenti in siffatta misura sono effettuati in funzione del livello di miglior manto dell'efficienza energetica stabilito contrattualmente;

h. «contratto servizio energia» un contratto che nell'osservanza dei requisiti e delle prestazioni di cui al paragrafo 4 dell'allegato 11, del d.lgs. 30 maggio 2008, n. 115 R di attuazione della Direttiva 2006/32/CE, disciplina l'erogazione dei beni e servizi necessari alla gestione ottimale ed al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia;

i. «contratto servizio energia plus» un Contratto Servizio Energia che rispetta i requisiti di cui al paragrafo 5 dell'allegato II del d.lgs. 30 maggio 2008, n. 115 di attuazione della Direttiva 2006/32/CE, e che si configura come fattispecie di un contratto di rendimento energetico;

j. «contributo regionale» il contributo per la gestione regionale del Catasto degli Impianti Termici e dei servizi accessori che l'utente deve corrispondere al manutentore all'atto del rilascio della dichiarazione di avvenuta manutenzione; per il rispetto dell'equa ripartizione tra tutti gli ute

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5. Autorità competenti

Alla Regione Lombardia ai sensi dell'art. 9, comma 1 del d.lgs. 192/2005 e s.m.i. spettano compiti di attuazione del medesimo decreto.

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6. Ambito di applicazione

Il dispositivo si applica a tutti gli impianti termici per la climatizzazione invernale degli edifici presenti nel territorio regionale. A specifica di quanto stabilito nella definizione di impianto termico, si precisa che non sono considerati impianti termici gli impianti inseriti in cicli di processo, purché sia prevalente tale tipo di utilizzo (Ministero delle Attività Produttive: lettera del 24 marzo 1998, Prot. n. 206312), e quindi sia destinato al ciclo produttivo almeno il 51% del

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7. Attività di ispezione degli impianti termici

L'ispettore deve accertare l'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione degli edifici attraverso l'esame dell'impianto, l'esecuzione delle prove e la compilazione dei documenti di ispezione.

I risultati dell'ispezione devono essere registrati negli spazi dei libretti di impianto o di centrale, conformi al decreto ministeriale 17 marzo 2003 n. 60, ed in particolare nel punto 10 del libretto di centrale e nella seconda parte del punto 8 del libretto di impianto.

AI fine di non perdere informazioni sugli esiti anche intermedi delle operazioni compiute dall'ispettore riguardanti la combustione, e nello stesso tempo tenere in conto anche alcuni elementi sulla sicurezza di impianto, si adotta, quale standard per l'intero territorio regionale il «rapporto di prova» riportato negli allegati A e B, allegati alla d.g.r. 5117/2007 e successive modifiche, corredato del manuale di compilazione rispettivamente per gli impianti termici di potenza nominale al focolare complessiva inferiore a 35 kW e di potenza termica nominale al focolare uguale o superiore a 35 kW.

Nell'ambito delle attività ispettive ai sensi del d.lgs. 192/05 e s.m.i. i Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti e le Province per la restante parte del territorio dovranno effettuare i controlli anche sul corretto impiego dei combustibili negli impianti termici del settore civile, verificando cioè il rispetto delle disposizioni regionali che, ai sensi degli articoli 11, comma 1, lett. b), 24, comma 1 e 30, comma 5, della legge regionale 24/06, limitano l'uso dei combustibili più inquinanti.

Tali limitazioni riguardano:

- l'olio combustibile, di cui è vietato l'utilizzo su tutto il territorio regionale dalla d.g.r. 17 maggio 2004, n. 17533, integrata dalla d.g.r. 27 giugno 2006, n. 2839;

- il carbone, di cui è vietato l'utilizzo nelle aree critiche della Regione Lombardia dalla d.g.r. 29 luglio 2003, n. 13858;

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7.1 NUMEROSITÀ E FREQUENZA DELLE ISPEZIONI

L'ente locale competente provvede all'accertamento dei rapporti di controllo tecnico e manutenzione pervenuti (allegati «G» e «F» della d.g.r. 5117/2007 e successive modifiche) e, qualora ne rilevi la necessità, ad attivare le procedure finalizzate ad ottenere gli adeguamenti tecnici e documentali.

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7.2 RAPPORTO DI PROVA

L'adozione dei rapporti di prova di cui ai modelli «A» e «B» allegati alle d.g.r. 5117/2007 e successive modifiche permette di standardizzare le procedure di ispezione e permette l'acquisizione e l'anno

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7.3 CONTROLLO DELLE TEMPERATURE

Su richiesta da parte dell'utente l'ente locale competente è tenuto a svolgere l'attività di ril

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8. Ispettori

Il d.lgs. 192/2005 e s.m.i. (art. 9, comma 2) prescrive che le autorità competenti realizzino, con cadenza periodica, privilegiando accordi tra gli Enti locali o anche attraverso altri organism

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8.1 REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI

L'attività ispettiva è affidata dall'ente locale competente o dall'organismo convenzionato, a personale esperto. Sono considerati esperti e quindi idonei all'esercizio delle attività di ispezione tutti gli ispettori già operanti sul territorio regionale alla data della pubblicazione delle presenti «Disposizioni». Tale attività deve essere attestata dagli Enti locali competenti presso cui hanno prestato la loro opera.

A partire dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, i professionisti che intendono avviare l'attività di ispezione degli impianti termici presso gli Enti locali, se mai esercitata in precedenza, devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) laurea in materia tecnica specifica conseguita presso un'università statale o legalmente riconosciuta: si ritengono lauree in materia tecnica spec

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8.2 INCOMPATIBILITÀ

Le incompatibilità tra le figure imprenditoriali preposte agli impianti termici e la figura dell'ispettore sono regolate dall'allegato «I» al d.P.R. 412/93 e s.m.i. A tal proposito si definisce che:

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9. Controllo e manutenzione degli impianti termici

Sia la precedente legislazione (d.P.R. 412/93 come modificato dal d.P.R. 551/99) che la nuova (d.lgs. 192/05 e s.m.i., comma 1 Allegato «L»), prescrivono che le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto termico debbano essere eseguite secondo i seguenti criteri:

a) conformemente alle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente;

b) in ogni caso le operazioni di controllo e manutenzione delle restanti parti dell'impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili le istruzioni del fabbricante relative allo specifico modello, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle vigenti normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.

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10. Dichiarazione di avvenuta manutenzione

La dichiarazione di avvenuta manutenzione di cui alla lettera «l» del capitolo 4 «definizioni», è redatta sulla base dei moduli «G» o «F» allegati alla d.g.r. 5117/2007 e successive modifiche, a seconda della potenza dell'impianto e, perché sia efficace, deve includere, il pagamento del contributo previsto dalla Regione e di quello, eventualmente, previsto dall'ente locale competente. La dichiarazione è obbligatoria per tutti gli impianti termici presenti sul territorio regionale, ad eccezione degli impianti costituiti esclusivamente da pompe di calore e da impianti collegati a reti di teleris

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10.1 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE

Per impianti di potenza nominale al focolare inferiore a 35 kW, i manutentori sono tenuti a trasmettere l'apposita dichiarazione con cadenza biennale.

Per impianti di potenza nominale al focolare superiore o uguale a 35 kW il terzo responsabile o, ove questo manchi, l'amministratore di condominio è tenuto alla trasmissione

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10.2 PRESENTAZIONE INFORMATIZZATA

La trasmissione delle dichiarazioni di avvenuta manutenzione deve avvenire anche in via telematica per consentire la realizzazione e la gestione del Catasto Unico Regionale Impianti Termici (CURIT). L'informatizzazione dei dati riguarda tutta la documentazione inerente la gestione degli impianti termici. Al fine di agevolare le operazioni di trasmissione in via telematica delle dichiarazioni, Regione Lombardia riconosce i «Centri di Assistenza Impianti Termici» (CAIT) istituiti dalle Associazioni Regionali di Categoria del settore con le quali ha sottoscritto apposita convenzione. L'ente locale competente può, in aggiunta ai soggetti di cui sopra, prevedere l'inserimento dei dati delle dichiarazioni tramite proprie risorse o società con specifiche competenze in materia, senza alcun onere aggiunto a carico di Regione Lombardia. A tali società, nonché nei confronti delle società ad esse collegate,

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10.3 COSTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il contributo economico previsto dall'ente locale per la copertura dei costi delle attività di accertamento e ispezione necessarie all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici, correlato al rapporto di controllo tecnico redatto dal manutentore conforme ai moduli «G» e «P» sopra citati, è determinato da ogni singolo Ente competente secondo il principio della equa ripar

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10.4 VALIDAZIONE DEGLI ALLEGATI «G» E «F» COME «DICHIARAZIONE DI AVVENUTA MANUTENZIONE»

I rapporti di controllo tecnico «G» e «F» sopra citati possono essere validati come dichiarazione attraverso l'apposizione dell'etichetta di identificazione sull'allegato stesso. L'Etichetta, su modello regionale personalizzabile, sarà composta da tre (3) matrici separabili con lo stesso numero identificativo: una matrice verrà posta, da parte del manutentore, sulla copia del rapporto che rimane all'utente, un'altra matrice verrà collocata, quale convalida del rapporto, sulla copia da trasmettere all'ente, e l'altra collocata sul rapporto che conserverà il manutentore.

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11. DOCUMENTAZIONE IN DOTAZIONE AGLI IMPIANTI TERMICI E COMUNICAZIONI ALL'ENTE LOCALE

Gli impianti termici devono essere dotati della seguente documentazione:

A. impianti termici con potenza nominale al focolare inferiore a 35 kW:

- Libretto di impianto conforme al modello previsto dal decreto 17 marzo 2003 n. 60;

- Libretto di uso e manutenzione dell'impianto redatto dalla ditta installatrice/costruttrice o incaricata della manutenzione dell'impianto;

- Libretto di Istruzioni uso e manutenzione del generatore fornito dal produttore;

- Dichiarazione di conformità prevista dal d.m. 37/08, e, per gli impianti installati antecedentemente l'entrata in vigore di

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11.1 LIBRETTO DI IMPIANTO

In caso di nuova installazione o di ristrutturazione di impianti termici e in caso di cambio dei generatori di calore di potenza nominale al focolare inferiore a 35 kW è prescritta l'adozione del libretto di impianto. All'atto dell'adozione occorre inviare all'ente competente per le ispezioni (al comune con popolazione superiore a 40.000 abitanti o alla Provincia competente per la restante parte del territorio) la scheda identificativa dell'impianto (scheda «E1» di cui alla d.g.r. 5117/2007 e successive modifiche).

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11.2 LIBRETTO DI CENTRALE

In caso di nuova installazione o di ristrutturazione di impianti termici di potenza uguale o maggiore di 35 kW è prescritta l'adozione del libretto di centrale.

All'atto dell'adozione occorre inviare all'ente competente per le ispezioni (al comune con popolazione superiore a 40.000 abitanti o alla Provincia competente per la restante parte del territorio) la scheda identificativa dell'impianto (scheda «E2» di cui alla d.g.r. 5117/2007 e successive modifiche).

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11.3 SCHEDE IDENTIFICATIVE DELL'IMPIANTO TERMICO

Si adottano, per la comunicazione all'ente competente dell'avvenuta nuova installazione, ristrutturazione di impianti termici e sostituzione di generatori di calore di impianti termici, le schede identificative di impianto indicate con i modelli «E1», «E2», «E3» ed «E4», allegati alla d.g.r. 5117/2007 e successive modifiche.

Dette schede redatte nell'arco del mese solare devo

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12. Requisiti ed adempimenti del manutentore

Il manutentore deve appartenere ad un'impresa iscritta alla CCIAA o all'albo degli Artigiani, ai sensi del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 ed abilitata con riferimento alla lettera c) (impianti di riscaldamento e climatizzazione) e, per gli impianti a gas, anche lettera e) (impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas

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13. REQUISITI ED ADEMPIMENTI DELL'INSTALLATORE

L'installatore deve appartenere ad un'impresa iscritta alla CCIAA o all'albo degli Artigiani, ai sensi del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 ed abilitata con riferimento alla lettera c) (impianti di riscaldamento e climatizzazione) e, per gli impianti a gas, anche lettera e) (impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas sia allo

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14. RESPONSABILE DELL'ESERCIZIO E DELLA MANUTENZIONE

Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione, così come sopra definito (proprietario, amministratore, occupante), può trasferire le proprie responsabilità ad un terzo (terzo responsabile) avente i requisiti di cui alle presenti disposizioni.

Nel caso di impianti termici individuali con potenza termica nominale al focolare inferiore a 35 kW restano all'occupante dell'immobile le responsabilità:

- del periodo di riscaldamento;

- dell'osservanza dell'orario prescelto, nei limiti della durata giornaliera di attivazione consentita dall'art. 9 del d.P.R. 412/93 e s.m.i.;

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14.1 REQUISITI MINIMI DEL TERZO RESPONSABILE

Il terzo responsabile deve essere un'impresa iscritta alla CCIAA o all'albo degli Artigiani, ai sensi del decreto ministeriale 22 genn

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14.2 TERZO RESPONSABILE - OBBLIGHI ED INCOMPATIBILITÀ

Il terzo eventualmente nominato è il soggetto tenuto a:

- trasmettere all'ente locale competente per i controlli previsti al comma 3 dell'art. 31 della legge 9 gennaio 1991 n. 10 la propria nomina di assunzione di responsabilità sottoscritta nell'arco di un mese solare, entro e non oltre la fine del mese immediatamente successivo; al medesimo Ente comunica, con

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14.3 MODELLI DI COMUNICAZIONE ALL'ENTE COMPETENTE DI NOMINA O REVOCA DEL TERZO RESPONSABILE

Al fine di comunicare all'ente competente all'ispezione l'avvenuta nomina, revoca e/o dimissioni della qualifica di terzo responsabile, si utilizzano i modelli «H» e «I» allegati alla d.g.r. 5117/2007 e successive mo

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15. Energy Building Manager

Regione Lombardia intende perseguire il miglioramento dell'efficienza energetica e la riduzione dei consumi di energia degli edifici. Con questo scopo, promuove e riconosce la competenza professionale attestata dal superamento di corsi per Energy Building Manager, di cui al successivo punto 15.1, a cui possono partecipare volo

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15.1 FORMAZIONE MINIMA RICHIESTA PER LA FIGURA DELL'ENERGY BUILDING MANAGER

Il conseguimento dell'attestazione di competenza di Energy Building Manager, come previsto al paragrafo 15. Presuppone un'adeguata formazione.

I corsi che prevedono la formazione per i soggetti idonei a richiedere il riconoscimento dell'attestazione di competenza di Energy Building Manager devono essere tenuti da organi di formazione riconosciuti dalla Regione Lombardia, come meglio specificato al successivo par. 15.2 e devono essere strutturati su una durata minima di 80 ore.

I corsi per il riconoscimento dell'attestazione di competenza di Energy Building Manager organizzati dai soggetti abilitati devono essere preventivamente riconosciuti dalla società Cestec s.p.a., e riguardare i seguenti argomenti:

- Ruolo del terzo responsabile: panorama legislativo a

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15.2 SOGGETTI ABILITATI ALLA FORMAZIONE

I soggetti abilitati all'organizzazione di corsi di formazione per la specifica attestazione di competenza di Energv Building Ma

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15.3 RICONOSCIMENTO IN APPOSI T I ELENCHI REGIONALI

L'acquisizione dell'attestazione di competenza di Energy Building Manager sarà certificata dal

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15.4 REQUISITI MINIMI DELLE MODALITÀ CONTRATTUALI/OPERATIVE:

L'attestazione di competenza dell'Energy Building Manager prevede l'assunzione di responsabilità dell'impianto termico in qualità di terzo responsabile. Pertanto l'Energy Building Manager deve garantire il pieno rispetto di tutta la normativa vigente in materia di efficienza energetica, sicurezz

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16. Amministratore di condominio - Obblighi

L'amministratore di condominio, in caso di impianto centralizzato è, a tutti gli effetti, a meno di nomina di un soggetto terzo, da considerarsi responsabile dell'impianto per l'esercizio e la manutenzione.

Pertanto è tenuto a:

- trasmettere all'ente locale competente la propria nomina di amministratore di condominio sottoscritta nell'arco di un mese solare entro e non oltre la fine del mese su

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16.1 MODELLI DI COMUNICAZIONE ALL'ENTE COMPETENTE DI NOMINA O REVOCA DI AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

AI fine di comunicare all'ente competente l'avvenuta nomina, revoca e/o dimissioni della qualifica amministratore di con

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17. Catasto Unico Regionale degli impianti termici (CURIT)

Regione Lombardia, allo scopo di conoscere, in modo completo ed unitario, i dati relativi agli impianti termici e di favorire u

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18. Gestione del CURIT

Regione Lombardia tramite la società Cestec s.p.a. provvederà alle seguenti attività:

- gestione del Catasto Unico Regionale impianti termici in tutte le sue componenti;

- coordinamento dei Centri di Assistenza Impianti Termici;

- s

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19. Contributo regionale

Per garantire la copertura economica dei servizi e dei controlli di cui sopra è richiesto un contributo al responsabile dell'impianto a favore di Regione Lombardia, come previsto in particolar modo dall'art. 9, comma 1-bis della l.r. 24/06 e s.m.i.

Il contributo è così determinato:

- la potenza nominale al focolare complessiva dell'impianto stabilisce la fascia di appartenenza dello stesso:

- il contributo addizionale viene determinato moltiplicando il limite superiore della fascia di appartenenza per l'indice unitario di euro 0.03 per kW; per la fascia superiore ai 350 kW lo stesso è stato calcolato sulla potenza media pari a 600 kW.

Pertanto si hanno i seguenti importi, determinati in ragione delle

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20. Obblighi dei distributori di combustibile

Al fine di garantire la continua implementazione del Catasto, i distributori di combustibile sono ten

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21. Trattamento e riservatezza dati

L'aggiornamento dei dati che costituiscono il Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici è affidato, attraverso la trasmissione telematica delle dichiarazioni, ai manutentori con possibilità di accesso al catasto, ai CAIT costituiti e riconosciuti dalla Regione Lombardia, dalle Associazioni di Cat

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22. Attività sanzionatoria

Qualora, in sede di ispezione dello stato di manutenzione ed esercizio degli impianti termici, si constati il mancato rispetto delle presenti disposizioni, desumibile dai risultati delle ispezioni riportati nel rapporto di prova, si devono contestare le irregolarità rilevate al responsabile di impianto (proprietario/occupante/amministratore condominiale/terzo responsabile). Nel caso in cui, in sede di ispezione, vengano riscontrate non conformità per cui l'ente locale o settore dell'ente preposto non è direttamente competente, sarà cura dello stesso darne opportuna comunicazione all'ente, o settore, o altra autorità competente in materia.

L'ente locale può diffidare il Responsabile di impianto ad effettuare, entro un termine perentorio, gli interventi necessari ad eliminare le inadempienze riscontrate e notificategli; il mancato adempimento delle prescrizioni entro il termine assegnato comporta l'avvio della procedura sanzionatoria.

L'avvio immediato della procedura sanzionatoria senza diffida preliminare può essere disposto dall'ente locale competente in caso di gravi inadempienze nella manutenzione e conduzione degli impianti, fermo restando l'obbligo di attuare, entro un termine perentorio, gli interventi necessari a eliminare le irregolarità riscontrate.

Nel corso della procedura sanzionatoria, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, deve essere redatto processo verbale di accertamento dell'infrazione, cui fa seguito la notifica al trasgressore e l'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge 10/91 e dal d.lgs. 192/2005 e s.m.i., dal d.lgs. 152/06 e dalla l.r. 24/06 d

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23. Relazione biennale sulle ispezioni degli impianti termici

Al termine delle campagne di ispezione (e quindi con cadenza biennale) e non oltre il 31 dicembre suc

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24. Disposizioni finali

Le dichiarazioni di avvenuta manutenzione presentate agli Enti competenti ai sensi della normativa preesistente, nell'ambito delle Campagne di Controllo degli Impianti Termici mantengono la loro validità per il biennio di riferimento.

È istituito un tavolo tecnico composto da rappresentati delle Associazioni Regionali di categori

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