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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Puglia 09/10/2008, n. 25
L. R. Puglia 09/10/2008, n. 25
- L.R. 23/05/2022, n. 9
- L.R. 07/07/2021, n. 21
- L.R. 24/09/2012, n. 25
- Sent. Corte Cost. 26/03/2010, n. 120
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Art. 1 - (Oggetto e finalità)1. La presente legge disciplina l’esercizio di funzioni amministrative di competenza regionale, già attribuite alle amministrazioni provinciali e comunali in forza del punto 4 della lettera b) del comma 1 dell’articolo 4, come sostituito dall’articolo 27, comma 4, della legge regionale 11 maggio 2001, n. 13, e del punto 5 della lettera b) del comma 1 dell’articolo 5, come modificato dall’articolo 27 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 3, della |
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Art. 1-bis - (Definizioni)1. Ai fini delle presenti disposizioni si applicano le definizioni che seguono: a) Alta tensione (AT): tensione nominale tra le fasi superiore a 30.000 V e fino a 150.000 (linee terza classe); b) Media tensione (MT): tensione nominale tra le fasi superiore a 1.000 V e fino a 30.000 V (linee seconda classe); c) Bassa tensione (BT): tensione nominale tra le fasi fino a 1.000 V (linee prima classe); d) Autorità: Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481 (Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità); e) distribuzione: attività di trasporto, trasformazione |
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Art. 2 - (Accesso ai fondi per lo studio del tracciato)1. Per l’accesso ai fondi ai fini di studi e indagini necessari per la redazione progettuale degli impianti elettrici e opere accessorie, ove non si ottenga il consenso dei proprietari, i tecnici incaricati, anche privati, possono essere autorizzati a introdursi nell'area interessata. 2. Il soggetto richiedente il rilascio della autorizzazione deve darne notizia, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, |
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Art. 3 - (Piani di sviluppo della rete di distribuzione)1. I soggetti gestori degli elettrodotti, per le linee superiori a 30.000 volt (V), presentano annualmente alla Regione e alla provi |
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Art. 4 - (Titoli abilitativi alla costruzione e all’esercizio di linee e impianti elettrici)1. La costruzione e l’esercizio di linee e impianti elettrici con le relative opere accessorie, di cui alla presente legge, salvo quanto previsto dai commi successivi, è soggetta ad autorizzazione. Sono soggette ad autorizzazione anche le varianti delle linee e degli impianti esistenti che implicano aumento della tensione di esercizio indicata nell’originaria autorizzazione. 2. Sono soggette alla autorizzazione semplificata la costruzione e l’esercizio delle linee e degli impianti elettrici: a) con tensione nominale superiore a 1.000 V e fino 20.000 V la cui lunghezza non sia superiore a 2.000 metri (m); b) in cavo sotterra |
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Art. 5 - (Domanda di autorizzazione)1. La domanda di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di linee e impianti elettrici, corredata del piano tecnico delle opere da costruire, costituito da corografia su scala non inferiore a 1:25.000 e da una relazione tecnica illustrativa delle caratteristiche degli impianti, è presentata all’amministrazione competente. Tale domanda può essere presentata, ove istituito, per il tramite dello sportello unico delle imprese. 2. Qualora l’impianto interessi il territorio di due o più province, la domanda va presentata per l’istruttoria alla provincia il cui territorio sia interessato in via prevalente, acquisendo il parere delle altre province interessate dall'opera. 3. Qualora l’impianto interessi il territorio di due o più regioni, si applica il comma 5 dell’articolo 1-sexies del d.l. 239/2003, convertito, con modificazioni, d |
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Art. 6 - (Procedimento autorizzatorio)1. L’amministrazione comunica al richiedente le osservazioni e opposizioni pervenute, invitando lo stesso a formulare, entro i successivi trenta giorni, le proprie controdeduzioni. 2. L’amministrazione rilascia il provvedimento di autorizzazio |
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Art. 7 - (Procedimento di denuncia inizio lavori)1. La richiesta di autorizzazione semplificata, anche detta denuncia di inizio lavori, è l’istanza, a firma di un legale rappresentante dell’esercente, presentata all’amministrazione competente eventualmen |
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Art. 8 - (Attraversamenti e interferenze con beni demaniali, opere pubbliche, infrastrutture o con territori soggetti a vincoli)1. L'esecuzione dei lavori di costruzione dei tratti di linee elettriche e opere accessorie che attraversino o generino altri tipi di interferen |
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Art. 9 - (Procedura espropriativa per opere soggette ad autorizzazione)1. Qualora il richiedente intenda ottenere con l’autorizzazione di cui alla presente legge anche la dichiarazione di pubblica utilità nonché, ove previsto dalla legge, l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, la documentazione prevista dal comma 1 dell’articolo 5 deve contenere anche l’indicazione delle aree interessate dagli impianti e l’indicazione dei proprietari catastali. Per l’acquisizione degli eventuali nulla-osta, autorizzazioni o atti di assenso necessari può essere indetta, anche su istanza del richiedente, la conferenza di servizi di cui all’articolo 14 della l. 241/1990. 2. È in facoltà del richiedente chiedere, prima della presentazione della domanda di cui al comma 1 dell’articolo 5, la convocazione di una conferenza di servizi preliminare, così come disciplinata dall’articolo 14 bis della l. 241/1990, da ultimo modificato dall’ |
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Art. 10 - (Decreto di esproprio o di occupazione anticipata)1. Il decreto di esproprio o di occupazione anticipata, ai sensi del comma 2 dell’articolo 15 della l.r. 3/2005, può essere emanato senza particolari indagini o formalità allorquando |
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Art. 11 - (Determinazione dell’indennità di servitù)1. L’indennità per l’imposizione della servitù di elettrodotto da corrispondere agli aventi diritto, tenuto conto di quanto stabilito dall’articolo 44 del d.p.r. 327/2001, viene commisurata: a) al valore totale delle aree occupate dai cavi interrati, dai basamenti dei sostegni nonché dalle cabine o da altre costruzioni, comprese le eventuali aree di pertinenza indicate nel piano particolareggiat |
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Art. 12 - (Disposizioni urbanistiche)1. La realizzazione di linee e impianti elettrici non è soggetta a permesso a costruire o a denuncia di inizio attività disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edil |
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Art. 13 - (Decadenza, revoca e sospensione)1. L’autorizzazione e l’autorizzazione semplificata possono essere revocate qualora il titolare non adempia alle prescrizioni e agli obblighi contenuti nella stessa e persista in tale inosservanza anche dopo la notifica di una specifica diffida. Il provvedimento di diffida: |
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Art. 14 - (Inamovibilità)1. Gli elettrodotti con tensione nominale uguale o superiore a 130.000 V sono inamovibili, fatto salvo quanto disposto dall’artico |
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Art. 15 - (Comunicazione di fine lavori)1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in esercizio di un impianto con tensione di esercizio superiore a 20.000 V, autoriz |
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Art. 16 - (Collaudo)1. Le linee e gli impianti elettrici di cui al comma 1 dell’articolo 4, con livelli di tensione superiori a 20.000 V, sono sottoposti a collaudo, entro dodici mesi a partire dal terzo anno dalla data di messa in esercizio, su richiesta del titolare dell’autorizzazione presentata contestualmente alla comunicazione dell’avvenuta ultimazione dei lavori. 2. Il collaudatore è nominato dall’autorità competente e deve essere scelto tra tecnici qualificati esperti in materia di costruzione di impianti elettrici, non collegati professio |
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Art. 17 - (Spostamenti o modifiche per ragioni di pubblico interesse)1. L’autorità competente può, per ragioni di prevalente pubblico interesse, ordinare lo spostamento o la modifica di linee e impianti |
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Art. 18 - (Piani di risanamento degli elettrodotti)1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal comma 4 dell’articolo 4 della l. 36/2001, i gestori degli elettrodotti presentano alla provincia territorialmente competente una proposta di piano di risanamento conforme alle prescrizioni del sopra citato d.p.c.m. al fine di assicurare la tutela della salute e dell’ambiente. 2. La provincia, sentiti i comuni interessati, approva, ai sensi dell� |
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Art. 19 - (Catasto informatico regionale degli elettrodotti)1. Per le finalità di cui al comma 1 dell’articolo 4 e dell’articolo 7 della l. 36/2001 e in esecuzione dell’articolo 11 della legge regionale 8 marzo 2002, n.5 (Norme transitorie per la tutela dall’inquinamento elettromagnetico prodotto da sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell’intervallo di frequenza fra 0 Hz e 300 GHz), è stato istituito presso l’ARPA Puglia il Catasto regionale delle sorgenti di campo elettromagnetico. |
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Art. 20 - (Disposizioni transitorie per gli elettrodotti)1. Per gli elettrodotti aventi tensione fino a 150.000 V, già in esercizio prima della data di entrata in vigore della presente legge e per i quali non sia già stata rilasciata l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’esercente può chiedere l’autorizzazione all’ |
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Art. 21 - (Disposizioni transitorie relative ai procedimenti pendenti)La presente legge si applica a partire dai procedimenti per i quali non sia scaduto il termine per la formulazione delle osservazioni da parte dei soggetti interessati, a meno che il soggetto istante abbia optato espre |
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