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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Lazio 19/03/2008, n. 4
L. R. Lazio 19/03/2008, n. 4
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Art. 1 - Oggetto e finalità1. La Regione, nel rispetto della normativa comunitaria vigente e del criterio di compatibilità ecologica di cui all'articolo 8, comma 1, dello Statuto, detta disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione delle attività professionali della pesca e dell'acquacoltura, attenendosi alle effettive esigenze e vocazioni dei territori e delle rispettive comunità. 2. La presente legge persegue, attraverso la concertazione con le forze sociali, economiche e con le organizzazioni sindacali nonché attraverso la promozione della cooperazione e dell'associazionismo, le |
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Art. 2 - Interventi1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, la Regione direttamente o attraverso altri soggetti attua i seguenti interventi: a) promuove la costituzione dei distretti di pesca di cui all'articolo 6; b) incentiva le attività relative alla produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici, attraverso la concessione dei contributi di cui all'articolo 8, anche per favorire la cooperazione e l'associazionismo, l'adeguamento dello sforzo di pesca e le misure in fa |
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Art. 3 - Piano annuale per la pesca e l'acquacoltura1. La Regione individua gli obiettivi strategici che intende perseguire e le relative risorse, nonché la determinazione degli interventi nel piano annuale per la pesca e l'acquacoltura, di seguito denominato "piano annuale". 2. La Giunta regionale predispone lo schema del piano annuale, sentito il Tavolo blu di cui all'articolo 4. Il piano annuale è adottato dalla Giunta regionale previo parere della commissione consiliare competente in materia di pesca ed acquacoltura. |
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Art. 4 - Tavolo blu1. Presso l'assessorato competente in materia di pesca ed acquacoltura è istituito il "Tavolo blu", quale sede di concertazione per le politiche regionali del settore. 2. Il Tavolo blu svolge, in particolare, le seguenti attività: a) formula osservazioni e proposte concernenti il settore, per gli aspetti istituzionali, economici e sociali; b) esprime pareri sullo schema del piano annuale. 3. Il Tavolo blu è composto da: |
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Art. 5 - Costituzione e funzionamento del Tavolo blu1. Il Tavolo blu è costituito con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia, sentita la competente commissione consiliare, resta in carica per la durata della legislatura ed è rinnovato entro quarantacinque giorni dalla data di ins |
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Art. 6 - Distretti di pesca1. La Regione, in attuazione dell'articolo 4 del d.lgs. 226/2001, propone al Ministero delle politiche agricole e forestali le modalità d'identificazi |
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Art. 7 - Commissione consultiva locale per la pesca e l'acquacoltura1. La Regione, al fine di favorire a livello locale la concertazione con le forze sociali, economiche, con le organizzazioni sindacali e con le CCIAA, nonché il coordinamento tra soggetti pubblici e privati che oper |
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Art. 8 - Contributi per la produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici1. La Regione, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato, ed in particolare del regolamento di esenzione in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca, adottato dalla Commissione europea in forza dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/1998 del Consiglio, del 7 maggio 1998 relativo all'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, concede contributi per: |
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Art. 9 - Contributi per la pescaturismo e l'ittiturismo1. La Regione, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato ed in particolare del regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione, del 24 luglio 2007, relativo all'applicazione degli articol |
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Art. 10 - Ulteriori contributi nel settore della pesca e dell'acquacoltura1. La Regione, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato ed in particolare del regolamento di esenzione in materia di aiuti di Stato a favore dell'occupazione, adottato dalla Commissione europea in forza dell'articolo 1 del r |
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Art. 11 - Valorizzazione dei prodotti ittici regionali1. La Regione, anche al fine di tutelare i consumatori, valorizza i prodotti ittici regionali mediante la promozione di sistemi di tracciabilità e di etichettatura, anche |
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Art. 12 - Mappatura delle aree costiere per livelli di qualità delle acque1. La Regione promuove ed organizza il monitoraggio della salubrità dell'ecosistema marino delle aree costiere laziali, procedendo, in collaborazione |
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Art. 13 - Impianti di acquacoltura marina in siti costieri riparati1. Al fine di contenere l'impatto sull'ambiente derivante dall'attività di acquacoltura marina, nei siti costieri riparati individuati ai sensi del comma 2, possono essere rilasciate concessioni |
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Art. 14 - Specie allevate negli impianti di acquacoltura marina1. La Giunta regionale, sulla base dei dati forniti dall'osservatorio faunistico regionale, predispone, con propria deliberazione, l'elenco delle speci |
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Art. 15 - Regolamento regionale di attuazione ed integrazione1. Con regolamento regionale di attuazione ed integrazione adottato dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia, sono disciplinati, in particolare: a) i criteri e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi di cui agli articoli 8, 9 e 10 e le condizioni per l |
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Art. 16 - Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 1990, n. 87 "Norme per la tutela del patrimonio ittico e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne del Lazio" e successive modifiche e alla L.R. n. 2/1995 e successive modifiche1. Al comma 4 dell'articolo 3 della L.R. n. 87/1990, dopo la parola: "ittiofauna" sono aggiunte le seguenti: "sia nelle acque interne, sia nelle acque marine e salmastre.". |
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Art. 17 - Disposizione finale1. Ai sensi dell'articolo 22-bis, comma 2, della legge re |
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Art. 18 - Abrogazioni1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: |
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Art. 19 - Fondo di rotazione1. È istituito, ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 28 |
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Art. 20 - Disposizione finanziaria1. Agli oneri della presente legge si provvede mediante gli stanziamenti previsti dal capitolo B11543 che assume la denominazione: "Interventi per lo s |
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Art. 21 - Entrata in vigore1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
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