N1 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L.R. 25/09/2015, n. 21 così recitava:

Art. 17 (Varianti non sostanziali agli strumenti di Pianificazione comunale di cui all'art. 63, comma 5, della legge) — 1. Ai sensi dell'art. 63, comma 5, lett. a) della legge si intendono per varianti non sostanziali quelle che:

a) rispettano il limite di flessibilità indicato nella relazione al Piano regolatore vigente;

b) prevedono l'ampliamento delle zone agricole;

c) prevedono la rettifica della perimetrazione delle zone omogenee A, B, C, D, G, H ed I, entro il limite del 10 per cento delle superfici previste, ferma restando la quantità complessiva delle superfici previste per le zone omogenee D, G, H ed I, ovvero prevedono la modifica della perimetrazione delle zone omogenee A, B e C, entro il limite del 10 per cento delle superfici previste, ferma restando la capacità insediativi teorica di piano;

d) hanno ad oggetto le norme di attuazione che non incrementino l'indice di edificabilità territoriale e fondiaria ed il rapporto di copertura, fermo restando quanto previsto alle lettere precedenti;

e) hanno ad oggetto l'individuazione di nuove aree ovvero l'ampliamento di quelle esistenti per la realizzazione di progetti di opere pubbliche e di pubblica utilità e per servizi pubblici;

f) hanno ad oggetto la revisione dei vincoli urbanistici e procedurali;

g) derivano dall'approvazione di Piani comunali di settore, entro i limiti indicati alle lettere precedenti.

2. Sono parimenti soggette alla procedura prevista dal presente articolo le varianti di cui all'art. 63, comma 5, lettere b) e c) e comma 6. Agli effetti del calcolo di comparazione tra residenti e dimensionamento nelle ipotesi di cui alla lettera b) trova applicazione la metodologia già seguita nell'ambito di formazione del vigente strumento urbanistico.

3. Il progetto di variante di cui al comma 1 è adottato dal Consiglio comunale.

4. La deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati è depositata presso la Segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prendere visione di tutti i suoi elementi. Del deposito viene dato tempestivo avviso dal Comune sul Bollettino Ufficiale della Regione, nonché mediante pubblicazione nell'Albo comunale ed inserzione su almeno un quotidiano locale. Nei Comuni con meno di diecimila abitanti quest'ultima forma di pubblicità può essere sostituita dall'affissione di manifesti.

5. Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni alla variante. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante possono presentare opposizioni, sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.

6. Il Comune prima dell'approvazione della variante interpella la competente struttura del Ministero per i beni e le attività culturali, qualora siano interessati beni vincolati dalla Parte seconda del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e raggiunge con le Amministrazioni competenti le intese necessarie ai fini degli eventuali mutamenti di destinazione dei beni immobili, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato o della Regione, previsti dalla variante adottata, nonché le intese necessarie con gli enti pubblici, ai quali leggi statali o regionali attribuiscono speciali funzioni di pianificazione territoriale, ai fini di eventuali mutamenti di destinazione di beni immobili rientranti nella competenza degli enti stessi.

7. Decorsi i termini di cui ai precedenti commi, il Consiglio comunale si pronuncia sulle opposizioni ed osservazioni presentate al Comune ed introduce le modifiche conseguenti alle prescrizioni del Ministero per i beni culturali ed ambientali e alle intese con gli enti di cui al comma precedente ed approva la variante modificata di conseguenza o decide la sua rielaborazione e riadozione anche parziale. La riadozione é necessaria quando le modifiche comportino, ai sensi dell'art. 9 del DPR 327/01, ulteriori vincoli preordinati all'esproprio o di inedificabilità assoluta.

8. Copia della variante approvata e della relativa deliberazione divenuta esecutiva sono inviati all'Amministrazione regionale. Il Comune provvede a pubblicare la predetta deliberazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione.

9. Il rispetto dei limiti indicati dai commi 1 e 2 del presente articolo sono asseverati con le modalità previste dall'art. 22, comma 4, della legge.

10. La variante al Piano regolatore entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BUR, ad opera del Comune, dell'avviso della delibera del Consiglio comunale di approvazione della variante allo strumento urbanistico.

11. La variante al Piano regolatore sin dalla adozione deve contenere l'asseverazione geologica ovvero il parere geologico, secondo la disciplina di settore, nonché una valutazione degli aspetti paesaggistici del Piano, redatta dal Comune tenuto conto dei criteri generali previsti dal D.P.C.M. 12 dicembre 2005 e s.m.i. per quanto compatibili e proporzionalmente al dettaglio stabilito dalla scala di rappresentazione del Piano, allorché nella medesima siano ricompresi beni tutelati ai sensi della Parte terza del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

12. La variante medesima contiene la Valutazione di incidenza significativa sui siti di Rete natura 2000, secondo quanto previsto dalla disciplina di settore.

13. Il Comune valuta la presenza di eventuali effetti significativi sull'ambiente, ai sensi della Direttiva 42/2001/CE, che richiedano l'espletamento della procedura di VAS.

14. Le varianti di cui ai commi 1 e 2, recepiscono con le necessarie verifiche, precisazioni ed integrazioni, le prescrizioni dei piani e delle normative sovraordinate e disciplinano l'uso del territorio considerato con strumenti grafici e normativi che contengono:

a) una relazione che illustra i contenuti della variante nel rispetto dei commi 1 e 2, e contenente nei casi di cui alla lett. f) del comma 1, una motivazione puntuale della reiterazione dei vincoli;

b) elaborati grafici di progetto che illustrano le previsioni urbanistiche vigenti e le proposte di modifica;

c) l'esplicitazione della metodologia impiegata per il dimensionamento nel caso di espansione delle aree residenziali;

d) schede quantitative dei dati urbanistici e territoriali, ove necessarie;

e) norme tecniche di attuazione, ove necessarie;

f) una relazione di coerenza con il limite di flessibilità, ove previsto;

g) una relazione di coerenza con la normativa di settore e con la pianificazione sovraordinata.

15. Per gli strumenti disciplinati dal presente articolo trova applicazione il D.P.G.R. 126/1995 e s.m.i. sino all'adeguamento di cui all'art. 12, comma 2 della legge. In sede di adeguamento di cui all'art. 12, comma 2, della legge, trova invece applicazione, salva diversa e specifica prescrizione del PTR, l'Allegato 1 al presente regolamento recante i Criteri per il dimensionamento degli insediamenti residenziali, dei servizi e attrezzature e degli insediamenti produttivi disposti ai sensi dell'art. 61, comma 4, lettera c) della legge.”

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