1. L’articolo 46 della legge regionale 4 marzo 2016, n. 5 R è così sostituito:
“Articolo 46 - (Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)
1. Il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito dall’articolo 3, comma 24 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”, si applica ai rifiuti di cui alla parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive modifiche e integrazioni, compresi i fanghi palabili:
a) conferiti in discarica;
b) smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia;
c) abbandonati o scaricati in depositi incontrollati.
2. Il tributo di cui al comma 1 è dovuto dai seguenti soggetti passivi:
a) dal gestore di impianti di stoccaggio definitivo di rifiuti;