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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 18/04/2017, n. 082/Pres.
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- D. Pres. R. 11/07/2017, n. 0160/Pres.
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PremessaIL PRESIDENTE
Vista la legge regionale n. 3 di data 20 febbraio 2015 (Rilancimpresa FVG - Riforma delle politiche industriali), e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l’articolo 6; Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione di data 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del |
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Capo I - Finalità e disposizioni generali |
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Art. 1 - Oggetto e finalità1. Il presente regolamento stabilisce, in attuazione dell’articolo 6, comma 4, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG-Riforma delle politiche industriali), i criteri e le modalità per la concessione e l’erogazione di incentivi in conto capitale, prioritariamente rivolti a imprese di media dimensione, a parziale copertura di interventi avent |
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Art. 2 - Definizioni1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) agglomerati industriali: ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 3/2015, gli agglomerati industriali di interesse regionale individuati dagli strumenti di programmazione economica e di pianificazione territoriale regionale, così come definiti dagli strumenti urbanistici comunali vigenti e individuati nelle zone D1 dal Piano Urbanistico Regionale Generale del Friuli Venezia Giulia (Allegato 1); a-bis) complesso produttivo degradato: ai sensi dell’articolo 82 della legge regionale 3/2021, gli edifici e le relative aree di pertinenza non utilizzati da più di tre anni o con caratteristiche tali da non essere più idonei ad attività legate alla produzione; N45 b) consorzi di sviluppo economico locale: i consorzi di cui all'articolo 62 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa - Riforma delle politiche industriali); c) consorzi di sviluppo industriale: i consorzi di cui alla legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo economico locale); d) distretti industriali: sistemi produttivi locali, caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese industriali nonché dalla specializzazione produttiva di sistemi di imprese; si definiscono sistemi produttivi locali i contesti produttivi omogenei, caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese, prevalentemente di piccole e medie dimensioni e da una peculiare organizzazione interna; e) piccole e medie imprese: le imprese che soddisfano i requisiti di cui all’Allegato I, articolo 2, paragrafi 1 e 2 al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuto compatibili con il mercato interno in applicazione degli articolo 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea serie L n. 187/1, di data 26 giugno 2014 (GBER); f) grandi imprese: imprese che non soddisfano i criteri di cui all'Allegato I al GBER; g) servizio competente: il Servizio sviluppo economico locale della Direzione centrale competente in materia di attività produttive dell’Amministrazione regionale, responsabile dell’attuazione e della gestione del presente regolamento;N46 h) aiuti de minimis: gli incentivi concessi nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato su |
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Art. 3 - Regime di aiuto1. I contributi per le iniziative di cui al presente regolamento sono concessi nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) 651/2014 (GBER), pu |
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Art. 4 - Caratteristiche degli investimenti1. Le iniziative relative alla realizzazione di nuovi insediamenti produttivi, o nuovi insediamenti di iniziative avanzate in ambito tecnologico oppure ampliamenti o programmi di riconversione di cui all’articolo 1, comma 1: a) sono localizzate presso una sede o unità locale collocata nei siti individuati all’articolo 1, comma 2; N60 b) possono prevedere anche la realizzazione di lavori edili; c) devono essere sostenibili dal punto di vista economico-finanziario ai sensi dell� |
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Art. 5 - Cumulo tra contributi1. Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3 del GBER, gli incentivi concessi ai sensi del presente regolamento possono essere cumulati: a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili; b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi am |
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Art. 6 - Intensità degli aiuti1. L’intensità di aiuto applicabile alle spese ammissibili è riportata nell’Allegato 5. |
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Art. 7 - Soggetti beneficiari e requisiti1. Sono beneficiarie degli incentivi in conto capitale per la realizzazione di nuovi insediamenti produttivi, di programmi di ampliamento o riconversione produttiva di cui al presente regolamento: a) le piccole e medie imprese che operano nei settori della produzione e dei servizi, localizzate o che localizzano l’attività negli agglomerati industriali; b) le grandi imprese, le piccole e medie imprese che operano nei settori della produzione e dei servizi localizzate o che localizzano l’attività negli agglomerati industriali, ricadenti nelle zone assistite di cui all’Allegato 4 al presente regolamento, a condizione che apportino un contributo finanziario pari almeno al 25 per cento dei costi |
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Art. 8 - Iniziative finanziabili1. Sono ammissibili a contributo gli investimenti iniziali per la creazione di un nuovo stabilimento, l’ampliamento e la riconversione produttiva di imprese già esistenti. 2. Nell’ambito delle iniziative di cui al comma 1: a) è ammissibile l’acquisizione di attivi appartenenti ad uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione a condizione che tale stabilimento sia oggetto di investimenti di cui al comma 1; |
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Art. 9 - Spese non ammissibili1. Non sono ammesse le spese sostenute prima della presentazione della domanda di incentivo. 2. Non sono in ogni caso ammesse le spese relative a: a) strumenti ed attrezzature non strettamente funzionali alla realizzazione del progetto, acquisto di arredi; |
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Capo II - Disposizioni concernenti i nuovi insediamenti produttivi, programmi di ampliamento o riconversione produttiva |
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Art. 10 - Spese ammissibili e condizioni di ammissibilità nelle zone assistite a finalità regionale1. Negli agglomerati industriali, ricadenti nei comuni di cui all’Allegato 4 al presente regolamento, sono ammissibili, ai sensi dell’articolo 14 del GBER, e fatte salve le esclusioni di cui all’articolo 13 del GBER, le spese strettamente legate alla realizzazione del programma di investimento, sostenute dai soggetti di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b) e comma 1-bis, dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda, e relative ai seguenti costi: a) costi per gli investimenti in attivi materiali, consistenti nell’acquisto di terreni, immobili, impianti, macchinari e attrezzature nuovi di fabbrica; b) costi per gli investimenti in attivi immateriali, che consistono in diritti di brevetto, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale; c) costi salariali stimati, relativi ai posti di lavoro creati per effetto dell’investimento iniziale, ammesso a contributo ai sensi dell’articolo 8, calcolati su un periodo di due anni; |
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Art. 11 - Spese ammissibili e condizioni di ammissibilità in zone diverse da quelle assistite a finalità regionale1. Negli agglomerati industriali ricadenti nei Comuni non compresi nell’Allegato 4 al presente regolamento, sono ammissibili, ai sensi dell’articolo 17 del GBER, come richiamate all’Allegato 6, le spese strettamente legate alla realizzazione del programma di investimento, sostenute dai soggetti di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a) e comma 1-bis, dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda, e relative ai seguenti costi: a) costi per gli investimenti in attivi materiali, consistenti nell’acquisto di terreni, immobili, impianti, macchinari e attrezzature nuovi di fabbrica; b) costi per gli investimenti in attivi immateriali, che consistono in diritti di brevetto, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale; |
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Art. 12 - Spese ammissibili in regime “de minimis”1. Negli agglomerati industriali possono essere concessi contributi in regime “de minimis” per le spese strettamente legate alla realizz |
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Art. 13 - Spese ammissibili per investimenti in efficienza energetica1. Per le iniziative di cui all’articolo 8, comma 3, lettera a), sono ammissibili a contributo, ai sensi dell’articolo 38 del GBER, le spese per: a) interventi finalizzati all’introduzione, nei tradizionali cicli di lavorazione e/o di erogazione di servizi, di innovazioni di processo o di prodotto, ovvero tecnologie, attrezzature o interventi su impianti tecnologici in grado di contribuire al contenimento dei consumi energetici derivanti dall’uso di combustibili fossili; tali spese comprendono l’installazione di nuove linee di produzione ad alta efficienza energetica; b) razionalizzazione, efficentamento o sostituzione dei sistemi di alimentazione elettrica ed illuminazione, impiegati nei cicli di produzione funzionali alla riduzione |
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Art. 14 - Spese ammissibili per investimenti a favore della cogenerazione ad alto rendimento1. Per le iniziative di cui all’articolo 8, comma 3, lettera b) a favore della cogenerazione ad alto rendimento sono ammissibili a contributo, ai sensi dell’articolo 40 regolamento (UE) 651/2014, i soli programmi finalizzati ad auto-consumare l’energia prodotta secondo quanto stabilito in materia dalla legislazione nazionale in vigore. 2. Sono ammissibili a contributo le spese per: a) la progettazione tecnica dell’intervento comprensiva degli eventuali studi di supporto (correlati con l’intervento, i progetti agli stadi preliminare, definitivo ed esecutivo) nei limiti del 5 per cento dei costi ritenuti ammissibili per l’intero intervento; |
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Art. 15 - Spese ammissibili per investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili1. Le iniziative di cui all’articolo 8, comma 3, lettera c), riferite esclusivamente ad autoconsumo, sono concessi esclusivamente a nuovi impianti, e non possono essere concessi dopo l’entrata in attività dell’impianto. N53 2. Ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 6, del GBER sono ammissibili, i costi degli investimenti supplementari necessari per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili, determinati come segue: |
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Capo III - Modalità di accesso e istruttoria |
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Art. 17 - Presentazione della domanda di contributo1. Ai sensi dell’articolo 37, comma 2, della legge regionale 7/2000, è emanato, con decreto del Direttore centrale competente in materia di attività produttive, un bando per acquisire le manifestazioni di interesse all’insediamento contenente le spese ammissibili, le forme e le modalità degli interventi, la durata del procedimento di selezione delle manifestazioni di interesse, la documentazione necessaria per l'attività istruttoria e i criteri di selezione. Ai sensi dell’articolo 37, comma 3, i soggetti di cui all’articolo 7, comma 1 lettere a) e b) presentano domanda redatta, a pena di inammissibilità, su modulo approvato con decreto del Direttore centrale competente in materia di attività produttive, sottoscritta con firma digitale ed inoltrata esclusivamente con posta elettronica certificata (Pec) alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive. 2. La domanda si considera validamente presentata se: a) è inviata mediante la casella di PEC dell’impresa richiedente; b) è sottoscritta: con firma digitale del legale rappresentante e corredata dalla documentazione richiesta, o con firma autografa del legale rappresentante apposta sulla versione cartacea, successivamente scansionata, e inviata tramite PEC corredata dalla documentazione richiesta, unitamente a un documento d’identità del legale rappresentante in corso di validità. |
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Art. 18 - Istruttoria delle domande1. Il responsabile dell’istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti per la singola tipologia di intervento nonché la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, effettuando, ove necessario, gli opportuni accertamenti anche mediante sopralluoghi o richiedendo documentazione integrativa. 2. Qualora la domanda di incentivo sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all’interessato indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all’integrazione. È consentita la proroga del termine, per una sola volta e per un massimo di trenta giorni, a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. 3. Ove l’integrazione resa non consenta di concludere l’istruttoria della domanda di contributo, il progetto è valutato sulla base della documentazione agli atti. 4. In caso di esito positivo dell’istruttoria, i documenti tecnici relativi alle domande di contributo sono trasmessi ai consorzi competenti, al fine delle verifiche in merito ai seguenti aspetti di natura tecnica: |
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Art. 19 - Procedimento contributivo1. Gli incentivi sono concessi con procedimento valutativo a bando emanato con decreto del Direttore centrale competente in materia di attività produttive, contenente le spese ammissibili, le forme e le modalità degli interventi, la documentazione necessaria per l'attività istruttoria e i criteri di selezione. 2. Il bando per l’accesso agli incentivi aventi ad oggetto la realizzazione di nuovi insediamenti produttivi o nuovi insediamenti di iniziative avanzate in ambito tecnologico, oppure ampliamenti o programmi di riconversione produttiva di imprese già insediate è emanato con cadenza annuale. 3. I bandi per l’accesso alle iniziative per l’attrazione di investimenti in attuazione dell’articolo 60 della legge regionale 3/2021 sono emanati con cadenza quadrimestrale a valere su una riserva di fondi disposta annualmente, nei documenti di programmazione, dalla Giunta regionale nell’ambito della dotazione della linea contributiva e richiamano gli ambiti prioritari di ricerca attiva degli investimenti ai quali rivolgere le attività di attrazione come individuati da Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa. 4. La valutazione delle domande di incentivo è effettuata dal Servizio competente attribuendo alle stesse i seguenti punteggi: a) domanda |
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Art. 20 - Sottoscrizione di impegni1. Ai fini dell’attribuzione dei punteggi di cui all’articolo 19, comma 4 lettere da e-bis) a e-quinquies), l’impresa beneficiaria sottoscrive, rispettivamente, l’impegno a: a) assumere a tempo indeterminato una percentuale, n |
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Art. 21 - Concessione del contributo1. I contributi sono concessi con decreto del direttore del Servizio competente entro il termine di trenta giorni decorrent |
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Art. 22 - Avvio, proroga e conclusione delle iniziative1. L’iniziativa può avere una durata massima di 36 mesi decorrenti dalla data di avvio effettivo dei lavori fino alla data di conclusione degli stessi. 2. Per avvio dei lavori si intende, la data del primo impegno giuridicamente vincolante o di qualsiasi altro impegno c |
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Art. 23 - Erogazione in via anticipata1. Gli incentivi possono essere erogati in via anticipata, nella misura massima del 70 per cento dell’importo concesso, entro sessanta giorni dalla data della ricezione della relativa richiesta redatta secondo il fac-simile disponibile sul sito www.regione.fvg.it, corredata dalla documentazione di cui al comma 2. |
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Art. 24 - Variazioni all'iniziativa ammessa a contributo1. Il beneficiario esegue l’iniziativa conformemente alle voci di spesa ed agli importi ammessi a contributo come riportati nel decreto di concessione. 2. Nel caso in cui l’iniziativa necessiti di variazioni rispetto |
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Capo IV - Rendicontazione della spesa |
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Art. 25 - Presentazione della rendicontazione1. Ai fini dell’erogazione del contributo, i beneficiari presentano al Servizio competente la documentazione di cui all’articolo 27, entro il termine massimo di sei mesi decorrenti dalla data di conclusione del progetto, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 21 e 24 “; nei casi di cui agli articoli 10, comma 6, lettera b) e 11, comma 5, lettera b) il progetto si intende concluso alla scadenza dei termini rispettivamente previsti agli articoli 10, comma 6, lettera c) e 11, comma 5, lettera c)” |
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Art. 26 - Giustificativi di spesa1. Entro il termine di presentazione della rendicontazione di cui all’articolo 25, comma 1, i beneficiari devono effettuare tutti i pagamenti relativi alle spese rendicontate, pena l’inammissibilità delle stesse. 2. Le spese sostenute dai beneficiari devono essere giustificate da fatture o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, di data compresa tra la data di avvio e quella di presentazione della rendicontazione e riferite alla sede o unità locale oggetto del programma di investimento, pena la non ammissibilità a contributo. |
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Art. 27 - Certificazione delle spese1. I beneficiari per rendicontare la spesa sostenuta si avvalgono dell’attività di certificazione della spesa prestata da commercialisti, revisori contabili, centri di assistenza fiscale, ai sensi dell’articolo 41-bis della legge regionale n. 7/2000. 2. Per la certificazione della spesa i beneficiari presentano al certificatore la seguente documentazione: a) documentazione di spesa in originale o in copia non autenticata annullata in originale ai fini dell'incentivo, con allegata una dichiarazione |
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Capo V - Liquidazione e rideterminazione del contributo |
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Art. 28 - Istruttoria delle rendicontazioni1. Il Servizio competente procede all’istruttoria della documentazione presentata dai beneficiari in sede di rendicontazione, verificando la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l’erogazione del contributo. Il Servizio competente può richiedere documentaz |
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Art. 29 - Liquidazione del contributo1. Il decreto di liquidazione a saldo del contributo è emanato dal Servizio competente entro novanta giorni dalla data di presentazione della rendicontazione. Detto termine è sospeso in pendenza dei termini assegnati per l’integrazion |
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Capo VI - Obblighi e vincoli dei beneficiari, annullamento, revoca e controlli |
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Art. 30 - Obblighi dei beneficiari1. I beneficiari sono tenuti a: a) avviare l’iniziativa in data successiva a quella di presentazione della domanda; b) mantenere i requisiti soggettivi e le condizioni di ammissibilità previsti per tutta la durata del progetto e fino alla scadenza dei vincoli; c) mantenere l’iscrizione nel registro delle |
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Art. 31 - Vincoli per le imprese beneficiarie1. Il beneficiario ha l’obbligo di mantenere la sede o l'unità operativa attiva nel territorio regionale nonché la destinazione dei beni mobili e immobili oggetto degli incentivi per il seguente periodo decorrente dalla data di conclusione dell’iniziativa: a) 3 anni per le piccole e medie imprese; b) 5 anni per le grandi imprese. |
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Art. 32 - Operazioni straordinarie e subentro1. Ai sensi dell’articolo 32-ter della legge regionale 7/2000, in caso di variazioni soggettive dei beneficiari anche a seguito di conferimento, scissione, scorporo, fusione, trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, gli incentivi assegnati, concessi o erogati possono essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante, alle seguenti condizioni: |
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Art. 33 - Annullamento, revoca e rideterminazione del provvedimento di concessione1. Ai sensi dell’articolo 49 della legge regionale 7/2000, il provvedimento di concessione del contributo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di illegittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede. 2. Il provvedimento di concessione è revocato, in particolare, a seguito della decadenza dal diritto all’incentivo derivante dalla rinuncia del beneficiario, ovvero per inadempimento del beneficiario rilevabile qualora: a) l’iniziativa non sia stata avviata nei termini previsti dal decreto di concessione, fatte salve |
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Art. 34 - Controlli, verifiche tecniche e amministrative1. Nel corso dell’intero procedimento per la concessione ed erogazione dell’incentivazione, nonché per tutta la durata dei vincoli di destinazione |
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Capo IX - Norme finali e transitorie |
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Art. 35 - Norma transitoriaIn occasione della prima apertura del termine di presentazione delle domande, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, in attuazione di quanto previsto da |
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Art. 37 - Entrata in vigore1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. |
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Allegato 2 - Impresa unica(Riferito all’articolo 2, comma 1, lettera i))
L’insieme delle i |
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Allegato 3: Settori di attività e tipologie di aiuto esclusi
Iniziative di cui all’articolo 12 (finanziabili ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013) Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1407/2013, non possono essere concessi aiuti “de minimis”: a) ad imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio; b) ad imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli; c) ad imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti: i) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base |
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Allegato 4: Zone assistite a finalità regionale(Riferito agli articoli 7 e 10)
Elenco delle “zone c non predefinite” ex articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE della regione Friuli Venezia Giulia di cui alla Decisione C(2014) 6424 final
Elenco delle "zone c non predefinite" ex articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE della regione Friuli-Venezia Giulia di cui alla Decisione C(2022)1545 final
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Allegato 5: Percentuali di aiuto concedibili(Riferito all’articolo 6)
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Allegato 6: Caratteristiche degli investimenti1. Ai sensi del punto 51, lettere a) e b) dell’articolo 2 del regolamento GBER, le grandi imprese possono accedere ai contributi in conto capitale per la realizzazione di investimenti iniziali a favore di una nuova attività economica, localizzati nelle zone assistite di cui all’Allegato 4, come di seguito indicati: a) investimenti in attivi materiali e immateriali relativi alla creazione di un nuovo stabilimento o alla diversificazione delle attività di uno stabilimento, a condizione che le nuove attività non siano uguali o simili a quelle svolte precedentemente nello stabilimento; b) acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia stato acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore, a condizione che le nuove attività che verranno svolte utilizzando gli attivi acquisiti non siano uguali o simili a quelle svolte nello stabilimento prima dell'acquisizione.
2. Ai sensi del punto 49, lettere a) e b) dell’articolo 2 del regolamento GBER, le piccole e medie imprese possono accedere ai contributi in conto capitale per la realizzazione di investimenti iniziali, localizzati nelle zone assistite di cui all’Allegato 4, di seguito indicati: a) investimenti in attivi materiali e immateriali relativi alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente o a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente; b) l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquis |
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Allegato 7: Modalità per la determinazione della sostenibilità economico finanziaria(Riferito all’articolo 4, comma 1)
La verifica del possesso del requisito di capacità economico-finanziaria ha esito positivo qualora almeno uno dei seguenti requisiti A e B è soddisfatto.
Requisito A) Sostenibilità finanziaria del progetto: ST/F ≤ 0,3 La spesa totale preventivata per il progetto non è superiore al 30% del fatturato
Requisito B) Congruenza fra patrimonio netto e costo del progetto: PN/ST ≥ |
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