D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 18/04/2017, n. 082/Pres.
Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di contributi in conto capitale a parziale copertura degli interventi di cui all'articolo 6, comma 2 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG-Riforma delle politiche industriali) e di cui all'articolo 60, comma 1 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3, (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa)).
D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 18/04/2017, n. 082/Pres.
Il titolo del decreto è stato così modificato dal D. Pres. 22/04/2021, n. 060/Pres. Il titolo era già stato modificato dal D. Pres. 30/09/2020, n. 0126/Pres. in: "Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di contributi in conto capitale a parziale copertura degli interventi di cui all'articolo 6, comma 2 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG-Riforma delle politiche industriali)". Il titolo originale della legge così recitava: "Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di contributi in conto capitale a parziale copertura degli interventi di cui all'articolo 6, comma 2 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG-Riforma delle politiche industriali), e per la stipula di contratti regionali di insediamento, ai sensi dell’articolo 6, comma 4 della legge regionale 3/2015".
Il decreto, in vigore dal 04/05/2017, stabilisce i criteri e le modalità per la concessione e l’erogazione di incentivi in conto capitale a parziale copertura di interventi aventi ad oggetto nuovi insediamenti produttivi, oppure ampliamenti o programmi di riconversione produttiva di imprese già insediate. Ammissibili a contributo anche investimenti in materia di efficienza energetica e volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché per studi ambientali.
D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 18/04/2017, n. 082/Pres.
Articolo 10, comma 1, lettera d); articolo 13, comma 1, lettera e); articolo 33, comma 2, lettera b); Allegato 6, punto 2, lettere ii e iii del punto 2, punto 3, lettera b).
Testo coordinato con le modifiche introdotte da: - D. Pres. R. 15/06/2022, n. 074/Pres. - D. Pres. R. 25/09/2021, n. 0163/Pres. - D. Pres. R. 22/04/2021, n. 060/Pres. - D. Pres. R. 30/09/2020, n. 0126/Pres. - D. Pres. R. 26/06/2019, n. 0107/Pres. - D. Pres. R. 21/12/2018, n. 0241/Pres. - D. Pres. R. 27/03/2018, n. 080/Pres. - D. Pres. R. 11/07/2017, n. 0160/Pres.
Vista la legge regionale n. 3 di data 20 febbraio 2015 (Rilancimpresa FVG - Riforma delle politiche industriali), e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l’articolo 6;
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione di data 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del
1. Il presente regolamento stabilisce, in attuazione dell’articolo 6, comma 4, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG-Riforma delle politiche industriali), i criteri e le modalità per la concessione e l’erogazione di incentivi in conto capitale, prioritariamente rivolti a imprese di media dimensione, a parziale copertura di interventi avent
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) agglomerati industriali: ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 3/2015, gli agglomerati industriali di interesse regionale individuati dagli strumenti di programmazione economica e di pianificazione territoriale regionale, così come definiti dagli strumenti urbanistici comunali vigenti e individuati nelle zone D1 dal Piano Urbanistico Regionale Generale del Friuli Venezia Giulia (Allegato 1);
a-bis) complesso produttivo degradato: ai sensi dell’articolo 82 della legge regionale 3/2021, gli edifici e le relative aree di pertinenza non utilizzati da più di tre anni o con caratteristiche tali da non essere più idonei ad attività legate alla produzione; N45
c) consorzi di sviluppo industriale: i consorzi di cui alla legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo economico locale);
d) distretti industriali: sistemi produttivi locali, caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese industriali nonché dalla specializzazione produttiva di sistemi di imprese; si definiscono sistemi produttivi locali i contesti produttivi omogenei, caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese, prevalentemente di piccole e medie dimensioni e da una peculiare organizzazione interna;
e) piccole e medie imprese: le imprese che soddisfano i requisiti di cui all’Allegato I, articolo 2, paragrafi 1 e 2 al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuto compatibili con il mercato interno in applicazione degli articolo 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea serie L n. 187/1, di data 26 giugno 2014 (GBER);
f) grandi imprese: imprese che non soddisfano i criteri di cui all'Allegato I al GBER;
g) servizio competente: il Servizio sviluppo economico locale della Direzione centrale competente in materia di attività produttive dell’Amministrazione regionale, responsabile dell’attuazione e della gestione del presente regolamento;N46
h) aiuti de minimis: gli incentivi concessi nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato su
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Art. 3 - Regime di aiuto
1. I contributi per le iniziative di cui al presente regolamento sono concessi nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) 651/2014 (GBER), pu
1. Le iniziative relative alla realizzazione di nuovi insediamenti produttivi, o nuovi insediamenti di iniziative avanzate in ambito tecnologico oppure ampliamenti o programmi di riconversione di cui all’articolo 1, comma 1:
a) sono localizzate presso una sede o unità locale collocata nei siti individuati all’articolo 1, comma 2; N60
b) possono prevedere anche la realizzazione di lavori edili;
c) devono essere sostenibili dal punto di vista economico-finanziario ai sensi dell�
1. Sono beneficiarie degli incentivi in conto capitale per la realizzazione di nuovi insediamenti produttivi, di programmi di ampliamento o riconversione produttiva di cui al presente regolamento:
a) le piccole e medie imprese che operano nei settori della produzione e dei servizi, localizzate o che localizzano l’attività negli agglomerati industriali;
b) le grandi imprese, le piccole e medie imprese che operano nei settori della produzione e dei servizi localizzate o che localizzano l’attività negli agglomerati industriali, ricadenti nelle zone assistite di cui all’Allegato 4 al presente regolamento, a condizione che apportino un contributo finanziario pari almeno al 25 per cento dei costi
1. Sono ammissibili a contributo gli investimenti iniziali per la creazione di un nuovo stabilimento, l’ampliamento e la riconversione produttiva di imprese già esistenti.
2. Nell’ambito delle iniziative di cui al comma 1:
a) è ammissibile l’acquisizione di attivi appartenenti ad uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione a condizione che tale stabilimento sia oggetto di investimenti di cui al comma 1;
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Art. 9 - Spese non ammissibili
1. Non sono ammesse le spese sostenute prima della presentazione della domanda di incentivo.
2. Non sono in ogni caso ammesse le spese relative a:
a) strumenti ed attrezzature non strettamente funzionali alla realizzazione del progetto, acquisto di arredi;
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Capo II - Disposizioni concernenti i nuovi insediamenti produttivi, programmi di ampliamento o riconversione produttiva
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Art. 10 - Spese ammissibili e condizioni di ammissibilità nelle zone assistite a finalità regionale
1. Negli agglomerati industriali, ricadenti nei comuni di cui all’Allegato 4 al presente regolamento, sono ammissibili, ai sensi dell’articolo 14 del GBER, e fatte salve le esclusioni di cui all’articolo 13 del GBER, le spese strettamente legate alla realizzazione del programma di investimento, sostenute dai soggetti di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b) e comma 1-bis, dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda, e relative ai seguenti costi:
a) costi per gli investimenti in attivi materiali, consistenti nell’acquisto di terreni, immobili, impianti, macchinari e attrezzature nuovi di fabbrica;
b) costi per gli investimenti in attivi immateriali, che consistono in diritti di brevetto, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale;
c) costi salariali stimati, relativi ai posti di lavoro creati per effetto dell’investimento iniziale, ammesso a contributo ai sensi dell’articolo 8, calcolati su un periodo di due anni;
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Art. 11 - Spese ammissibili e condizioni di ammissibilità in zone diverse da quelle assistite a finalità regionale
1. Negli agglomerati industriali ricadenti nei Comuni non compresi nell’Allegato 4 al presente regolamento, sono ammissibili, ai sensi dell’articolo 17 del GBER, come richiamate all’Allegato 6, le spese strettamente legate alla realizzazione del programma di investimento, sostenute dai soggetti di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a) e comma 1-bis, dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda, e relative ai seguenti costi:
a) costi per gli investimenti in attivi materiali, consistenti nell’acquisto di terreni, immobili, impianti, macchinari e attrezzature nuovi di fabbrica;
b) costi per gli investimenti in attivi immateriali, che consistono in diritti di brevetto, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale;
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Art. 12 - Spese ammissibili in regime “de minimis”
1. Per le iniziative di cui all’articolo 8, comma 3, lettera a), sono ammissibili a contributo, ai sensi dell’articolo 38 del GBER, le spese per:
a) interventi finalizzati all’introduzione, nei tradizionali cicli di lavorazione e/o di erogazione di servizi, di innovazioni di processo o di prodotto, ovvero tecnologie, attrezzature o interventi su impianti tecnologici in grado di contribuire al contenimento dei consumi energetici derivanti dall’uso di combustibili fossili; tali spese comprendono l’installazione di nuove linee di produzione ad alta efficienza energetica;
b) razionalizzazione, efficentamento o sostituzione dei sistemi di alimentazione elettrica ed illuminazione, impiegati nei cicli di produzione funzionali alla riduzione
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Art. 14 - Spese ammissibili per investimenti a favore della cogenerazione ad alto rendimento
1. Per le iniziative di cui all’articolo 8, comma 3, lettera b) a favore della cogenerazione ad alto rendimento sono ammissibili a contributo, ai sensi dell’articolo 40 regolamento (UE) 651/2014, i soli programmi finalizzati ad auto-consumare l’energia prodotta secondo quanto stabilito in materia dalla legislazione nazionale in vigore.
2. Sono ammissibili a contributo le spese per:
a) la progettazione tecnica dell’intervento comprensiva degli eventuali studi di supporto (correlati con l’intervento, i progetti agli stadi preliminare, definitivo ed esecutivo) nei limiti del 5 per cento dei costi ritenuti ammissibili per l’intero intervento;
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Art. 15 - Spese ammissibili per investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili
1. Le iniziative di cui all’articolo 8, comma 3, lettera c), riferite esclusivamente ad autoconsumo, sono concessi esclusivamente a nuovi impianti, e non possono essere concessi dopo l’entrata in attività dell’impianto. N53
2. Ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 6, del GBER sono ammissibili, i costi degli investimenti supplementari necessari per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili, determinati come segue:
1. Sono ammissibili ad incentivazione, ai sensi dell’articolo 49 del GBER, le spese per gli studi ambientali, compresi gli audit energetici, delle imprese di cui all’articolo 7
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Capo III - Modalità di accesso e istruttoria
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Art. 17 - Presentazione della domanda di contributo
1. Ai sensi dell’articolo 37, comma 2, della legge regionale 7/2000, è emanato, con decreto del Direttore centrale competente in materia di attività produttive, un bando per acquisire le manifestazioni di interesse all’insediamento contenente le spese ammissibili, le forme e le modalità degli interventi, la durata del procedimento di selezione delle manifestazioni di interesse, la documentazione necessaria per l'attività istruttoria e i criteri di selezione. Ai sensi dell’articolo 37, comma 3, i soggetti di cui all’articolo 7, comma 1 lettere a) e b) presentano domanda redatta, a pena di inammissibilità, su modulo approvato con decreto del Direttore centrale competente in materia di attività produttive, sottoscritta con firma digitale ed inoltrata esclusivamente con posta elettronica certificata (Pec) alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive.
2. La domanda si considera validamente presentata se:
a) è inviata mediante la casella di PEC dell’impresa richiedente;
b) è sottoscritta: con firma digitale del legale rappresentante e corredata dalla documentazione richiesta, o con firma autografa del legale rappresentante apposta sulla versione cartacea, successivamente scansionata, e inviata tramite PEC corredata dalla documentazione richiesta, unitamente a un documento d’identità del legale rappresentante in corso di validità.
1. Il responsabile dell’istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti per la singola tipologia di intervento nonché la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, effettuando, ove necessario, gli opportuni accertamenti anche mediante sopralluoghi o richiedendo documentazione integrativa.
2. Qualora la domanda di incentivo sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all’interessato indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all’integrazione. È consentita la proroga del termine, per una sola volta e per un massimo di trenta giorni, a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.
3. Ove l’integrazione resa non consenta di concludere l’istruttoria della domanda di contributo, il progetto è valutato sulla base della documentazione agli atti.
4. In caso di esito positivo dell’istruttoria, i documenti tecnici relativi alle domande di contributo sono trasmessi ai consorzi competenti, al fine delle verifiche in merito ai seguenti aspetti di natura tecnica:
1. Gli incentivi sono concessi con procedimento valutativo a bando emanato con decreto del Direttore centrale competente in materia di attività produttive, contenente le spese ammissibili, le forme e le modalità degli interventi, la documentazione necessaria per l'attività istruttoria e i criteri di selezione.
2. Il bando per l’accesso agli incentivi aventi ad oggetto la realizzazione di nuovi insediamenti produttivi o nuovi insediamenti di iniziative avanzate in ambito tecnologico, oppure ampliamenti o programmi di riconversione produttiva di imprese già insediate è emanato con cadenza annuale.
3. I bandi per l’accesso alle iniziative per l’attrazione di investimenti in attuazione dell’articolo 60 della legge regionale 3/2021 sono emanati con cadenza quadrimestrale a valere su una riserva di fondi disposta annualmente, nei documenti di programmazione, dalla Giunta regionale nell’ambito della dotazione della linea contributiva e richiamano gli ambiti prioritari di ricerca attiva degli investimenti ai quali rivolgere le attività di attrazione come individuati da Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa.
4. La valutazione delle domande di incentivo è effettuata dal Servizio competente attribuendo alle stesse i seguenti punteggi:
1. Ai fini dell’attribuzione dei punteggi di cui all’articolo 19, comma 4 lettere da e-bis) a e-quinquies), l’impresa beneficiaria sottoscrive, rispettivamente, l’impegno a:
a) assumere a tempo indeterminato una percentuale, n
1. L’iniziativa può avere una durata massima di 36 mesi decorrenti dalla data di avvio effettivo dei lavori fino alla data di conclusione degli stessi.
2. Per avvio dei lavori si intende, la data del primo impegno giuridicamente vincolante o di qualsiasi altro impegno c
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Art. 23 - Erogazione in via anticipata
1. Gli incentivi possono essere erogati in via anticipata, nella misura massima del 70 per cento dell’importo concesso, entro sessanta giorni dalla data della ricezione della relativa richiesta redatta secondo il fac-simile disponibile sul sito www.regione.fvg.it, corredata dalla documentazione di cui al comma 2.
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37500989005258
Art. 24 - Variazioni all'iniziativa ammessa a contributo
1. Il beneficiario esegue l’iniziativa conformemente alle voci di spesa ed agli importi ammessi a contributo come riportati nel decreto di concessione.
2. Nel caso in cui l’iniziativa necessiti di variazioni rispetto
1. Ai fini dell’erogazione del contributo, i beneficiari presentano al Servizio competente la documentazione di cui all’articolo 27, entro il termine massimo di sei mesi decorrenti dalla data di conclusione del progetto, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 21 e 24 “; nei casi di cui agli articoli 10, comma 6, lettera b) e 11, comma 5, lettera b) il progetto si intende concluso alla scadenza dei termini rispettivamente previsti agli articoli 10, comma 6, lettera c) e 11, comma 5, lettera c)”
1. Entro il termine di presentazione della rendicontazione di cui all’articolo 25, comma 1, i beneficiari devono effettuare tutti i pagamenti relativi alle spese rendicontate, pena l’inammissibilità delle stesse.
2. Le spese sostenute dai beneficiari devono essere giustificate da fatture o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, di data compresa tra la data di avvio e quella di presentazione della rendicontazione e riferite alla sede o unità locale oggetto del programma di investimento, pena la non ammissibilità a contributo.
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37500989005262
Art. 27 - Certificazione delle spese
1. I beneficiari per rendicontare la spesa sostenuta si avvalgono dell’attività di certificazione della spesa prestata da commercialisti, revisori contabili, centri di assistenza fiscale, ai sensi dell’articolo 41-bis della legge regionale n. 7/2000.
2. Per la certificazione della spesa i beneficiari presentano al certificatore la seguente documentazione:
a) documentazione di spesa in originale o in copia non autenticata annullata in originale ai fini dell'incentivo, con allegata una dichiarazione
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Capo V - Liquidazione e rideterminazione del contributo
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Art. 28 - Istruttoria delle rendicontazioni
1. Il Servizio competente procede all’istruttoria della documentazione presentata dai beneficiari in sede di rendicontazione, verificando la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l’erogazione del contributo. Il Servizio competente può richiedere documentaz
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37500989005265
Art. 29 - Liquidazione del contributo
1. Il decreto di liquidazione a saldo del contributo è emanato dal Servizio competente entro novanta giorni dalla data di presentazione della rendicontazione. Detto termine è sospeso in pendenza dei termini assegnati per l’integrazion
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Capo VI - Obblighi e vincoli dei beneficiari, annullamento, revoca e controlli
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37500989005267
Art. 30 - Obblighi dei beneficiari
1. I beneficiari sono tenuti a:
a) avviare l’iniziativa in data successiva a quella di presentazione della domanda;
b) mantenere i requisiti soggettivi e le condizioni di ammissibilità previsti per tutta la durata del progetto e fino alla scadenza dei vincoli;
1. Il beneficiario ha l’obbligo di mantenere la sede o l'unità operativa attiva nel territorio regionale nonché la destinazione dei beni mobili e immobili oggetto degli incentivi per il seguente periodo decorrente dalla data di conclusione dell’iniziativa:
1. Ai sensi dell’articolo 32-ter della legge regionale 7/2000, in caso di variazioni soggettive dei beneficiari anche a seguito di conferimento, scissione, scorporo, fusione, trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, gli incentivi assegnati, concessi o erogati possono essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante, alle seguenti condizioni:
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37500989005270
Art. 33 - Annullamento, revoca e rideterminazione del provvedimento di concessione
1. Ai sensi dell’articolo 49 della legge regionale 7/2000, il provvedimento di concessione del contributo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di illegittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.
2. Il provvedimento di concessione è revocato, in particolare, a seguito della decadenza dal diritto all’incentivo derivante dalla rinuncia del beneficiario, ovvero per inadempimento del beneficiario rilevabile qualora:
a) l’iniziativa non sia stata avviata nei termini previsti dal decreto di concessione, fatte salve
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37500989005271
Art. 34 - Controlli, verifiche tecniche e amministrative
1. Nel corso dell’intero procedimento per la concessione ed erogazione dell’incentivazione, nonché per tutta la durata dei vincoli di destinazione
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37500989005272
Capo IX - Norme finali e transitorie
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Art. 35 - Norma transitoria
In occasione della prima apertura del termine di presentazione delle domande, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, in attuazione di quanto previsto da
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Art. 36 - Rinvio
1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si rinvia alle pertinenti disposizioni richiamate all’
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37500989005275
Art. 37 - Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
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Allegato 1 - Elenco agglomerati industriali
(Riferito all’articolo 2, comma 1, lettera a))
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Allegato 2 - Impresa unica
(Riferito all’articolo 2, comma 1, lettera i))
L’insieme delle i
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Allegato 3: Settori di attività e tipologie di aiuto esclusi
Iniziative di cui all’articolo 12 (finanziabili ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013)
Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1407/2013, non possono essere concessi aiuti “de minimis”:
a) ad imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
b) ad imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
c) ad imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
i) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base
Elenco delle “zone c non predefinite” ex articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE della regione Friuli Venezia Giulia di cui alla Decisione C(2014) 6424 final
Elenco delle "zone c non predefinite" ex articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE della regione Friuli-Venezia Giulia di cui alla Decisione C(2022)1545 final
Intensità di aiuto espressa in percentuale massima dei costi ammissibili e importi massimi dell'aiuto
Art. 10 - Aiuti agli investimenti nelle aree di cui all'Allegato 4
PROVINCIA DI UDINE E GORIZIA
35% piccole imprese - max. 1,5 milioni di euro per impresa e per progetto
25% medie imprese - max. 1,5 milioni di euro per impresa e per progetto
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37500989005281
Allegato 6: Caratteristiche degli investimenti
1. Ai sensi del punto 51, lettere a) e b) dell’articolo 2 del regolamento GBER, le grandi imprese possono accedere ai contributi in conto capitale per la realizzazione di investimenti iniziali a favore di una nuova attività economica, localizzati nelle zone assistite di cui all’Allegato 4, come di seguito indicati:
a) investimenti in attivi materiali e immateriali relativi alla creazione di un nuovo stabilimento o alla diversificazione delle attività di uno stabilimento, a condizione che le nuove attività non siano uguali o simili a quelle svolte precedentemente nello stabilimento;
b) acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia stato acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore, a condizione che le nuove attività che verranno svolte utilizzando gli attivi acquisiti non siano uguali o simili a quelle svolte nello stabilimento prima dell'acquisizione.
2. Ai sensi del punto 49, lettere a) e b) dell’articolo 2 del regolamento GBER, le piccole e medie imprese possono accedere ai contributi in conto capitale per la realizzazione di investimenti iniziali, localizzati nelle zone assistite di cui all’Allegato 4, di seguito indicati:
a) investimenti in attivi materiali e immateriali relativi alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente o a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
b) l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquis
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37500989005282
Allegato 7: Modalità per la determinazione della sostenibilità economico finanziaria
(Riferito all’articolo 4, comma 1)
La verifica del possesso del requisito di capacità economico-finanziaria ha esito positivo qualora almeno uno dei seguenti requisiti A e B è soddisfatto.
Requisito A) Sostenibilità finanziaria del progetto: ST/F ≤ 0,3
La spesa totale preventivata per il progetto non è superiore al 30% del fatturato
Requisito B) Congruenza fra patrimonio netto e costo del progetto: PN/ST ≥
Normativa di riferimento - Incentivi di cui al D. Min. Sviluppo Econ. 06/07/2012 - Incentivi di cui al D. Min. Sviluppo Econ. 23/06/2016 - Incentivi di cui al D. Min. Sviluppo Econ. 04/07/2019.
PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO - ASPETTI GENERALI (Categorie di interventi e di soggetti ammessi; Edifici esistenti; Soggetti beneficiari; Tetto massimo cumulato di spesa; Altri soggetti coinvolti nel meccanismo; Definizioni) - DETTAGLIO INTERVENTI INCENTIVABILI - DETTAGLIO SPESE AMMISSIBILI AI FINI DELL’INCENTIVO (Tabella generale; Diagnosi energetica e APE) - CATALOGO DEGLI APPARECCHI DOMESTICI - PROCEDURA PER L’ACCESSO ALL’INCENTIVO E LA FRUIZIONE (Procedura per l’accesso; Fruizione dell’incentivo e ammontare; Confronto con Ecobonus e Bonus ristrutturazioni).
Analisi sintetica e puntuale di tutte le disposizioni di interesse del settore tecnico contenute nel D.L. 24/04/2017, n. 50 (c.d. “manovrina correttiva” convertito in legge dalla L. 21/06/2017, n. 96), con rinvio ad approfondimenti sulle novità di maggiore rilievo.
Analisi degli interventi edilizi di manutenzione o ristrutturazione dai quali discende l’obbligo della dichiarazione di variazione in catasto e aggiornamento della rendita
Analisi sistematica della complessa normativa, richiami giurisprudenziali, prassi e orientamenti finalizzati a garantire la completa operatività delle società partecipate alla luce delle criticità più ricorrenti. Aggiornamento di carattere avanzato indirizzato a professionisto già operanti nel settore.
Analisi degli interventi edilizi di manutenzione o ristrutturazione dai quali discende l’obbligo della dichiarazione di variazione in catasto e aggiornamento della rendita
Analisi sistematica della complessa normativa, richiami giurisprudenziali, prassi e orientamenti finalizzati a garantire la completa operatività delle società partecipate alla luce delle criticità più ricorrenti. Aggiornamento di carattere avanzato indirizzato a professionisto già operanti nel settore.
Analisi degli interventi edilizi di manutenzione o ristrutturazione dai quali discende l’obbligo della dichiarazione di variazione in catasto e aggiornamento della rendita
Legislazione per l’efficienza energetica degli edifici - Calcolo del fabbisogno energetico - Requisiti minimi per tipologie di edificio e intervento - Classificazione energetica e redazione dell’APE - Esempi pratici su residenze e uffici - Approfondimenti
(Rischio incendio e riqualificazione energetica - Trasmittanza termica media e ponti termici - Ventilazione degli ambienti).
INCLUDE: Rassegna di valutazioni su svariati casi pratici.
DOWNLOAD: Schede rilievo dati per Super-Ecobonus su edifici unifamiliari o condomini - Esempi di impostazione e calcolo parcella per Super-Ecobonus.
Guida agile e completa per i tecnici del settore edilizio ed energetico. Fornisce una panoramica dettagliata e completa delle modalità per l’identificazione, il calcolo e l’eliminazione dei ponti termici negli edifici.
ISBN: 9791255860273
D.Lgs. 25/11/2024, n. 190
Mercato e produzione - Testo commentato articolo per articolo - Sintesi delle novità e degli elementi rilevanti - Diagramma di flusso dei procedimenti - Decreto aree idonee e relativo commento - Normativa di riferimento aggiornata
L’IEQ: NORME, SOLUZIONI IMPIANTISTICHE, PROTOCOLLI DI VERIFICA
ISBN: 9788862193597
Indoor Air Quality e Indoor Environmental Quality - Benessere termoigrometrico - Benessere olfattivo e la qualità dell’aria - Benessere acustico
e benessere visivo - Impianti e soluzioni per il benessere negli edifici - Verifiche strumentali per l’IEQ - Protocolli di verifica dell’IEQ
Comfort termo-igrometrico e qualità dell’aria - Criteri di progetto per il condizionamento - Calcolo dei carichi termici di raffreddamento - Impianti di condizionamento a tutt’aria e ad acqua - Refrigeratori d’acqua, pompe di calore, gruppi polivalenti - Terminali idronici, ad espansione diretta e aeraulici - Unità di trattamento aria (UTA) - Reti tecnologiche di distribuzione - Impianti di ventilazione e VMC avanzate
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