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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Circ.R. Veneto 17/01/2007, n. 1
Circ.R. Veneto 17/01/2007, n. 1
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[Premessa]La legge regionale L.R. 23 aprile 2004, n. 11 R "Norme per il governo del territorio", detta la nuova disciplina urbanistica, in sostituzione della precedente legge regionale n. 61 del 1985. Si tratta di una normativa che contiene numerosi aspetti innovativi in materia di pianificazione, fondata essenzialmente su due livelli, il piano strutturale (PAT) e il piano operativo (PI), per la quale si è reso necessario prevedere una disciplina transitoria al fine di coordinare la vecchia legge regionale con quella nuova; tale disposizione transitoria è prevista all’articolo 48, che ha stabilito un applicabilità differita dell’apparato norm |
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Articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 18 che introduce il comma 7 ter all’articolo 48 della legge regionale 23 aprile 204, n. 11a) Sottozone classificate E1: 1. Articolo 48, comma 7 ter, lett. a) della legge regionale n. 11 del 2004: “sono ammessi esclusivamente gli interventi sui fabbricati esistenti di manutenzione ordinaria e straordinaria e di consolidamento, gli interventi diretti a dotare gli edifici dei servizi igienici e dei necessari impianti tecnologici nel rispetto delle caratteristiche strutturali e tipologiche degli edifici, nonché gli altri tipi di interventi previsti dal vigente strumento urbanistico comunale finalizzati alla tutela del patrimonio storico ambientale e rurale ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24”. L’introduzione della presente norma trova fondamento nella necessità di salvaguardare l’integrità di tali parti di territorio, escludendo ab origine la possibilità di qualsiasi intervento che incida sugli ambiti di maggior rilievo ambientale paesaggistico già rilevati dagli strumenti urbanistici vigenti, ivi compresa la ristrutturazione edilizia. Tuttavia, per quanto riguarda la realizzazione dei servizi igienici e l’installazione degli impianti tecnologici, che sono esplicitamente consentiti dalla norma, i volumi tecnici devono essere realizzati all’interno degli edifici o comunque non devono comportare significative alterazioni dell’impianto strutturale e tipologico degli stessi. 2. Articolo 48, comma 7 ter, lett. d) della legge regionale n. 11 del 2004: “sono altresì consentiti, nel rispetto delle previsioni e prescrizioni dello stesso [n.d.r.: Piano Regolatore Generale], gli interventi edilizi, compresa la nuova edificazione, in funzione dell’attività agricola destinati a strutture agricolo-produttive con le modalità di cui agli articoli 44 e 45”. L’introduzione della previsione - concernente oltre alle sottozone E1 anche le sottozone E2 ed E3 - si rende necessaria per normare la disciplina applicabile nelle more dell’approvazione del primo PAT e PI. Si precisa che la nuova edificazione di cui parla la norma si riferisce alle sole strutture agricolo-produttive N1; non è pertanto consentita, fino all’approvazione del primo PAT e PI, l’edificazione di nuove residenze. Gli interventi devono essere attuati con le modalità degli articoli 44 e 45 della L.R. 23.04.2004 n. 11, con particolare riferimento, tra l’altro, al piano aziendale, all’imprenditore agricolo titolare di un’azienda agricola con i requisiti previsti dalla legge, all |
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Articolo 2 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 18 che introduce modifiche al comma 7 bis 2 dell’articolo 48 della legge regionale 23 aprile 204, n. 11a) Interventi assoggettabili allo sportello unico per le attività produttive 1. Articolo 48, comma 7 bis 2, della legge regionale n. 11 del 2004: “In deroga al divieto previsto dal comma 1, fino all’approvazione del primo PAT è consentita l’adozione delle varianti allo strumento urbanistico generale conseguenti alla procedura dello sportello unico per le attività produttive di cui all’articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 e successive modificazioni finalizzate alla ristrutturazione, riconversione, cessazione, riattivazione e ampliamento di attività produttive esistenti nonché alla trasposizione, a parità di superficie di zona e per comprovate ragioni di tutela ambientale e della salute, di zone territoriali omogenee D a carattere industriale e artigianale interessate da una unica struttura aziendale...” |
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Articolo 5 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 18 che disciplina il recupero del patrimonio edilizio degradato nelle zone di montagnaLa norma, in deroga a quanto previsto dall’articolo 48 della L.R. 23 aprile 2004, n. 11, nelle more dell’approvazione del primo PAT e PI, nelle zone agricole dei territori classificati montani N4,consente la ricostruzione di fabbricati crollati dei quali residuino solo frazioni dei muri subordinandola alla concomitante esistenza dell |
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