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L.R. Lazio 29/11/2006, n. 21

Disciplina dello svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Modifiche alle LL.RR. 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e 18 novembre 1999, n. 33 (Disciplina relativa al settore del commercio) e successive modifiche.
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CAPO I - Disposizioni generali
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Art. 1 - (Oggetto e finalità)

1. La presente legge, in conformità agli articoli 117 e 118 della Costituzione, disciplina lo svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, ponendo a base il principio della libertà di iniziativa economica privata e perseguendo le seguenti finalità:

a) la trasparenza del mercato, l'incremento dei livelli di concorrenza nel settore, la libertà di impresa e la libera circolazione delle merci;

b) la promozione di forme e stili di consumo responsabile;

c) la tutela dei consumatori, con pa

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Art. 2 - (Ambito di applicazione)

1. La presente legge si applica allo svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande come defi

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Art. 3 - (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intende:

a) per somministrazione di alimenti e bevande:

1) la vendita ed il relativo servizio per il consumo di alimenti e bevande nei locali dell'esercizio ovvero in una superficie attrezzata, aperti al pubblico, ivi comprese le aree pubbliche come definite dall'articolo 36 della l. r. 33/1999;

2) l'organizzazione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolto esclusivamente al consumatore, ai suoi familiari e alle persone da lui invitate nel domicilio del consumatore stesso;

b) per d

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CAPO II - Indirizzi ed iniziative della Regione, criteri dei comuni. Regolamenti
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Art. 4 - (Indirizzi e iniziative della Regione)

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 69, comma 1, lettera a bis), della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche, con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, sono defi

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Art. 5 - (Criteri dei comuni)

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 71 della l.r. 14/1999 e successive modifiche, i comuni, nel rispetto degli indirizzi regionali di cui all'articolo 4, comma 1, della presente legge, determinano i criteri per lo sviluppo degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande indicando, anche per singole zone del territorio comunale, le condizioni per il rilascio di nuove autorizzazioni, ivi comprese quelle a cara

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Art. 6 - (Attività escluse dai criteri dei comuni)

1. Non rientrano nei criteri dei comuni di cui all'articolo 5 le attività di somministrazione di alimenti e bevande che vengono svolte:

a) congiuntamente ad altra attività prevalente, quale quella di spettacolo, intrattenimento, svago, sport, cultura, avente carattere non occasionale o stagionale; l'attività congiunta si intende prevalente nei casi in cui la superficie dei locali utilizzati per essa è pari ad almeno tre quarti della superficie della struttura complessivamente a disposizione per lo svolgimento delle attività, esclusi magazzini, depositi, uffici e servizi igienici; non costituisce attività di intrattenimento e svago la semplice musica

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Art. 7 - (Regolamenti)

1. Con regolamento regionale sono dettate, nel rispetto della potestà normativa dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione e dell'articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3) e sentiti i rappresentanti regionali delle organizzazioni dei pubblici esercizi maggiormente rappresentative a livello nazionale, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e le organizzazioni dei consumatori, disposizioni attuative ed integrative della presente legge, con particolare riguardo agli aspetti la cui disciplina è

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CAPO III - Requisiti per lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e formazione professionale
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Art. 8 - Art. 9

N12

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CAPO IV - Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
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Art. 10 - (Tipologia di esercizi)

1. Lo svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, rientra nell'unica tipologia di esercizio di somministrazione, come definita dall'articolo 3, co

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Art. 11 - (Esercizio dell’attività)

N13

1. All’apertura e al trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione, anche stagionali, si provvede mediante segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) ai sensi del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124) da presentare al SUAP competente per territorio, utilizzando la modulistica unificata adottata dalla Regione.

2. Nel caso in cui gli esercizi di somministrazione ricadano in zone sottoposte a tutela da parte del comune, all’apertura o al trasferimento di sede si provvede mediante autorizzazione ai sensi del d.lgs. 222/2016, su richiesta presentata utilizzando la modulistica unificata adottata dalla Regione. Si provvede altresì mediante autorizzazione nel caso in cui il trasferimento dell’attività di

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Art. 12 - (Esercizio temporaneo)

N13

1. In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, l’attività di somministrazione, fatto salvo il divieto di somministrazion

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Art. 13 - (Affidamento della gestione di reparti)

1. Il titolare di un esercizio di somministrazione può affidare la gestione di uno o più reparti, per un periodo di tempo convenuto, ad un sog

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Art. 14 - (Subingresso)

1. Il trasferimento della titolarità dell’esercizio di somministrazione è soggetto a comunicazione al comune in cui ha sede l’esercizio stesso, da effettuarsi, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla stipula dell’a

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Art. 15 - (Sospensione e decadenza dell'autorizzazione)

1. Le autorizzazioni all'esercizio di somministrazione sono sospese:

a) per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore a quindici giorni, in caso di recidiva per il mancato rispetto dei turni stabiliti eventualmente nei programmi predisposti dal comune ai sensi dell'articolo 17, comma 5;

b) per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni, in caso di recidiva per il mancato rispetto dei limiti di orario di cui all’articolo 17, comma 2;

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Art. 16 - (Pubblicità dei prezzi)

1. I prezzi dei prodotti destinati alla somministrazione devono essere resi noti al pubblico con le seguenti modalità:

a) mediante esposizione, all'interno del locale, di apposita tabella in tutti i casi di somministrazione di alimenti e bevande, ivi comprese

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Art. 17 - (Orario di apertura e chiusura degli esercizi)

N13

1. Gli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione, compresi quelli in cui sono svolte con

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Art. 18 - (Disposizioni per i distributori automatici)

1. L'installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in locali esclusivamente desti

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Art. 19 - (Sussidiarietà)

1. I comuni, in attuazione dell'articolo 118, comma quarto, della Costituzione, favoriscono le autonome iniziative delle organizzazioni di rappresentanza dei pubblici esercizi per lo svolgimento di attività di interesse generale volte a facilita

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CAPO V - Sanzioni e disposizioni finali
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Art. 20 - (Sanzioni pecuniarie)

N9

1. Chiunque svolge l’attività di somministrazione di alimenti e bevande senza “i prescritti titoli abilitativi, o quando questi sono deca

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Art. 21 - (Abrogazione della legge regionale 12 agosto 1978, n. 40)

1. La legge regionale 12 agosto 1978, n. 40 (Determinazione, ai sensi dell'articolo 54, lettera d), del

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Art. 22 - (Modifiche alla l.r. 14/1999 e successive modifiche)

1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 69 della l.r. 14/1999 e successive modifiche è inserita la seguente:

"a bis)

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Art. 23 - (Modifiche alla l.r. 33/1999 e successive modifiche)

1. L'articolo 8 della l.r. 33/1999 e successive modifiche è sostituito dal seguente:

"Art. 8 - (Osservatorio regionale per il commercio e i pubblici esercizi)

1. Ai fini della rilevazione, dell'analisi e dello studio delle problematiche del settore del commercio e dei pubblici esercizi, è istituito l'Osservatorio regionale per il commercio ed i pubblici esercizi, di seguito denominato Osservatorio, presso la struttura regionale competente in materia di commercio, il cui dirigente assume le funzioni di coordinamento.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, da adottarsi ogni cinque anni, determina la composizione dell'Osservatorio nel numero massimo di quattordici membri effettivi, assicurando al suo interno la presenza, oltre che dei dirigenti delle strutture regionali direttamente interessate, di soggetti esperti nei settori della distribuzione commerciale, dei pubblici esercizi, dello sviluppo economico e territoriale, del marketing territoriale, del credito e gi

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Art. 24 - (Disapplicazione di norme statali)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere applicazione nella Regione Lazio la

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Art. 25 - (Disposizioni transitorie)

1. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai soggetti già iscritti al registro esercenti il commercio di cui all'articolo 1 della l. 426/1971 e successive modifiche.

2. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono titolari di autorizzazioni o di altri titoli rilasciati ai sensi delle leggi e dei regolamenti statali per l'esercizio di somministrazione hanno diritto ad estendere la relativa attività. N10 Il comune provvede alla conversione d'ufficio delle autorizzazioni senza obbligo di comunicazione da parte del titolare.

3. Le autorizzazioni di cui all'articolo 5 della l. 287/1991, attivate in uno stesso locale, dalla data di entrata in vigore della presente legge si considerano

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Art. 26 - (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.



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