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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 10/02/2017, n. 28
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[Premessa]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87, della Costituzione; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234 R recante norme generali per la partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea ed in particolare l’articolo 33; Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154 R recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - legge di delegazione 2013 - secondo semestre ed in particolare l’articolo 2; Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689 R recante modifiche al sistema penale e successive modificazioni; Vista l |
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Art. 1. - Campo di applicazione1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. |
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Art. 2. - Definizioni1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all’articolo 3 del regolamento limitatamente ai termini effettivamente utilizzati. |
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Art. 3. - Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 8 e 15, paragrafo 1, del regolamento in materia di notifica di esportazione trasmessa alle parti e ad altri Paesi1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua un’operazione di esportazione di una sostanza chimica presente nella parte 1 dell’allegato I del regolamento o una miscela contenente tale sostanza in concentrazioni tali da far scattare l’obbligo di etichettatura ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008, che non ottempera all’obbligo di notifica di cui all’articolo 8, |
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Art. 4. - Violazione dell’obbligo derivante dall’articolo 10 del regolamento in materia di informazioni sull’esportazione e sull’importazione di sostanze chimiche1. Salvo che il fatto costituisca reato, l’esportatore o l’importatore che entro il 31 marzo di ogni anno, non |
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Art. 5. - Violazione degli obblighi derivanti dall’articolo 14 del regolamento in materia di altre informazioni diverse dall’obbligo di notifica1. Salvo che il fatto costituisca reato, l’esportatore che non si conforma alle decisioni contenute nelle risposte del Paese importatore di cui all’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento, entro il termine stabilito, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 30.000 euro. 2. |
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Art. 6. - Violazione dell’obbligo derivante dall’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento in materia di divieto di esportazione1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua un’operazione di esportazione di una sostanza chimica o d |
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Art. 7. - Violazione degli obblighi derivanti dall’articolo 16 del regolamento in materia di informazione sui movimenti di transito1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua un’operazione di esportazione di una sostanza elencata ne |
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Art. 8. - Violazione degli obblighi derivanti dall’articolo 17 del regolamento in materia di informazioni obbligatorie per le sostanze chimiche esportate1. Salvo che il fatto costituisca reato, l’esportatore di sostanze chimiche che non adempie agli obblighi di etichettatura ed imballaggio di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento, è soggetto alla sanzione ammin |
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Art. 9. - Attività di vigilanza1. L’attività di vigilanza, nonché di accertamento e irrogazione delle sanzioni di cui al presente decreto è esercitata dalle Autorità nazionali designate di cui all’articolo 2, comma 2, e, nell’ambito delle rispettive competenze, dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, dal Corpo della Guardia di finanza e dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. L’attività d |
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Art. 10. - Disposizioni di rinvio1. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 |
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Art. 11. - Disposizioni finanziarie1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, |
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Art. 12. - Disposizioni finali1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 200 R, è abrogato. 2. L’entità delle sanzio |
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