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L. 07/10/2014, n. 154

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre.
In vigore dal 12/11/2014.
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Art. 1 - Delega al Governo per l'attuazione di direttive europee

1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo le procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234R, i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B alla presente legge.

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Art. 2 - Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea

1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, ai sensi dell'arti

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Art. 3 - Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385R, e al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva 2013/36/UE e all'applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012;

b) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia e dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) secondo le rispettive competenze e in ogni caso entro l'ambito di quanto specificamente previsto dalla direttiva 2013/36/UE; le disposizioni di attuazione della Banca d'Italia sono emanate senza previa deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio; nell'esercizio dei poteri regolamentari le autorità di vigilanza tengono conto dei principi di vigilanza adottati dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria e delle linee guida emanate dall'Autorità bancaria europea;

c) attribuire alle autorità di vigilanza, secondo le rispettive competenze, tutti i poteri che la direttiva 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 575/2013 richiedono di assegnare loro;

d) rivedere, in linea con la direttiva 2013/36/UE, con il regolamento (UE) n. 575/2013 e con le linee guida emanate dall'Autorità bancaria europea, la materia dei requisiti degli esponenti aziendali e dei partecipanti al capitale degli intermediari, in modo da rafforzare l'idoneità a garantire la sana e prudente gestione degli intermediari stessi; individuare inoltre il momento della prima valutazione dei requisiti prescritti dalla nuova disciplina;

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Art. 4 - Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2013/14/UE, che modifica le direttive 2003/41/CE, 2009/65/CE e 2011/61/UE, e per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 462/2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009, relativo alle agenzie di rating del credito

1. Nell'esercizio della delega legislativa per l'attuazione della direttiva 2013/14/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, che modifica la direttiva 2003/41/CE, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali, la direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), e la direttiva 2011/61/UE, sui gestori di fondi di investimento alternativi, per quanto riguarda l'eccessi

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Art. 5 - Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 345/2013, relativo ai fondi europei per il venture capital, e del regolamento (UE) n. 346/2013, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale

1. Il Governo è delegato ad adottare, con le procedure di cui all'articolo 1, comma 1, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'attuazione del regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per il venture capital, e del regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

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Art. 6 - Principi e criteri direttivi per l'attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo le procedure di cui all'articolo 31, commi 2, 3, 5 e 9, della legge 24 dicembre 2012, n. 234R, un decreto legislativo recante le norme occorrenti per l'attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di esso sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto delle disposizioni previste dalla decisione quadro, dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), e), f) e g), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, non

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Art. 7 - Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni di attuazione della normativa dell'Unione europea in materia di protezione internazionale e di protezione temporanea

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 20 luglio 2019, secondo le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234

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Art. 8 - Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2013/11/UE, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE - direttiva sull'ADR per i consumatori

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

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Art. 9 - Delega al Governo per l'attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, secondo le procedure e i criteri direttivi di cui agli articoli 31, commi 2, 3, 5 e 9, e 32, comma 1, lettere a), e), f) e g), della legge 24 dicembre 2012, n. 234 R, nonché secondo i seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:

a) prevedere l'applicazione delle definizioni di cui all'articolo 2 della decisione quadro;

b) prevedere che l'autorità centrale ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro sia individuata nel Ministero della giustizia;

c) prevedere che, ai sensi dell'articolo 2, lettera d), punto iii), della decisione quadro, la richiesta di riconoscimento possa essere avanzata dall'autorità giudiziaria italiana anche per le confische disposte ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, ovvero per le confische disposte ai sensi degli articoli 24 e 34 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni;

d) prevedere che l'autorità competente a chiedere il riconoscimento e l'esecuzione ai sensi dell'articolo 4 della decisione quadro sia l'autorità giudiziaria italiana procedente;

e) prevedere che la trasmissione dei provvedimenti di riconoscimento della confisca di beni emessi dall'autorità giudiziaria di un altro Stato membro avvenga nelle forme della cooperazione giudiziaria diretta, avvalendosi, se necessario, dei punti di contatto della Rete giudiziaria europea, anche al fine di individuare l'autorità competente, e assicurando in ogni caso modalità di trasmissione degli atti che consentano all'autorità giudiziaria italiana di stabilirne l'autenticità;

f) prevedere

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Allegato A

(Articolo 1, commi 1 e 3)

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Allegato B

(Articolo 1, commi 1 e 3)


2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (rifusione) (termine di recepimento: 31 marzo 2015);

2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (versione codificata);

2012/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che modifica la direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (termine di recepimento: 4 luglio 2014; per l'articolo 1, punto 5, termine di recepimento: 4 gennaio 2015);

2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2

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