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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Sicilia 04/01/1984, n. 1
L. R. Sicilia 04/01/1984, n. 1
- L.R. 18/12/2021, n. 33
- L.R. 20/11/2008, n. 15
- L.R. 28/12/2004, n. 17
- L.R. 03/05/2001, n. 6
- L.R. 27/04/1999, n. 10
- L.R. 11/05/1993, n. 15
- Sent. Corte Cost. 09/03/1992, n. 87
- L.R. 08/11/1988, n. 34
- L.R. 06/03/1986, n. 9
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Titolo I - Natura, composizione, scopi e mezzi finanziari |
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Art. 1 - Ambito normativoNel quadro degli indirizzi della programmazione e del decentramento amministrativo, la Regione siciliana svolge la propria attività di intervento nell’ambito delle aree desti |
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Art. 2 - Natura giuridica e composizioneI consorzi di cui alla presente legge sono enti di diritto pubblico non economici sottoposti alla vigilanza e tutela dell’Assessor |
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Art. 3 - ScopiI consorzi mirano a favorire l’insediamento di piccole e medie imprese nelle aree attrezzate secondo gli indirizzi stabiliti dagli organi regionali all’uopo preposti. |
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Art. 4 - Mezzi finanziariI mezzi finanziari dei consorzi sono costituiti: a) dai contributi a carico del bilancio regionale di cui all’art. 29 della presente legge; |
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Titolo II - Organi consortili e controlli |
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Art. 5 - Enumerazione e durataOrgani dei consorzi sono: |
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Art. 6 - Consiglio generaleIl consiglio generale è costituito dai rappresentanti degli enti o associazioni consorziate e della Regione siciliana. Ciascun ente locale consorziato partecipa al consiglio con tre rappresentanti eletti dai rispettivi consigli, con voto limitato |
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Art. 7 - Partecipazione dei comuniI comuni i cui territori ricadono nel perimetro dei consorzi e delle aree di sviluppo industriale hanno diritto alla rappresentanza |
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Art. 8 - Compiti del consiglio generaleIl consiglio generale: a) adotta lo statuto del consorzio, in conformità allo statuto - tipo di cui al successivo art. 14; |
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Art. 9 - Comitato direttivoIl comitato direttivo è costituito dal presidente del consorzio, da tre rappresentanti del consiglio generale eletti dallo stesso nel suo seno con voto limitato a due e dai tre rappresentanti delle associazioni degli |
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Art. 10 - Compiti del comitato direttivoIl comitato direttivo è l’organo esecutivo del consorzio. In particolare: a) predispone gli atti da sottoporre all’approvazione del consiglio regionale; b) esegue le deliberazioni del consiglio generale, delegandone l’attuazione al presid |
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Art. 11 - PresidenteIl presidente è il legale rappresentante del consorzio. |
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Art. 12 - Collegio dei revisoriIl collegio dei revisori è nominato con decreto dello Assessore regionale per l’industria ed è composto da tre componenti: |
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Art. 13 - Direttore del consorzioIl direttore del consorzio assiste gli organi di cui all’art. 5 della presente legge e partecipa alle riunioni degli stessi curand |
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Art. 14 - Norme statutarieL’Assessore regionale per l’industria predisporrà, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, uno statuto - tipo cui dovranno adeguarsi i singoli consorzi entro 90 giorni dall’insedi |
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Art. 15 - Controlli |
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Art. 16 - CompensiI compensi al presidente e ai componenti il consiglio generale, il comitato direttivo ed il collegio dei revisori, nonché i compens |
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Art. 17 - Interventi sostitutiviL’Assessore regionale per l’industria, quando accerti persistenti violazioni di legge o riscontri gravi irregolarità amminis |
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Titolo III - Piani regolatori, espropriazioni ed insediamenti industriali
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Art. 18 - Efficacia dei piani regolatoriIn applicazione dell’art. 25 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, nell’ambito della Regione siciliana, agli effetti dell’art. 52 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Rep |
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Art. 19 - Approvazione dei piani regolatori e misure di salvaguardiaFerma restando la procedura di formazione prevista dall’art. 51 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e nel rispetto di quanto previsto dal quinto comma dell’art. 2 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 i piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale, ivi compresi |
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Art. 20 - Omissis
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Art. 21 - EspropriazioniTutte le opere occorrenti per l’attuazione da parte dei consorzi industriali delle iniziative di cui alla presente legge sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili, equivalendo a tal fine il decreto di f |
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Art. 22 - Programmi di interventoEntro tre mesi dall’approvazione definitiva del piano regolatore, il consorzio adotta un programma triennale di interventi che trasmette all’Assessorato regionale dell’industria e che contiene: 1) l’indicazione di tutte le aree da espropriare per essere destinate ad insediamenti industriali; |
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Art. 23 - Assegnazione e vendita dei terreniLe istanze per l’assegnazione ed il susseguente acquisto dei terreni sono presentate al consorzio il quale provvede ogni due mesi agli adempimenti di cui ai successivi commi. Il consorzio provvede, entro i 30 giorni successivi alla scadenza di ogni bimestre, a formare apposita graduatoria approvata con delibera del comitato direttivo di cui sarà data comunicazione agli interessati. Nello stesso termine e con le stesse modalità sono adottati eventuali provvedimenti motivati di rigetto delle istanze. |
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Art. 24 - Contributi di urbanizzazione e costo di costruzioneAi sensi del secondo comma dell’art |
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Art. 25 - Prezzo dei terreniIl prezzo di vendita dei suoli industriali è determinato annualmente con decreto dell’Assessore regionale per l’industria, prev |
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Art. 26 - Acquisizione dei terreniL’Assessore regionale per l’industria è autorizzato ad anticipare ai consorzi di cui alla presente legge le somme occorrenti al |
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Art. 27 - Infrastrutture ed altre opereL’Assessore regionale per l’industria è autorizzato a provvedere al finanziamento di: a) opere infrastrutturali previste dai piani regolatori dei consorzi, anche in concorso con altri enti pubblici; b) servizi sociali e tecnologici nell |
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Art. 27 bis |
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Art. 28 - Manutenzione straordinariaL’Assessore regionale per l’industria è autorizzato a finanziare opere di manutenzione straordinaria delle infrastrutture delle |
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Art. 29 - ContributiL'Assessore regionale per l'industria è autorizzato a concedere ai consorzi di cui alla presente legge i seguenti contributi: a) contributi integrativi ragguagliati alla differenza fra il prezzo di acquis |
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Art. 30 - Provvidenze per insediamenti artigianiTutte le provvidenze previste dalla presente legge in favore degli insediamenti industriali sono estese agli insediamenti artigiani. |
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Titolo IV - Realizzazione delle opere e gestione delle infrastrutture |
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Art. 32 - Gestione delle infrastruttureLa gestione delle infrastrutture, servizi ed impianti consortili necessari all’attrezzatura delle aree e dei nuclei, ivi compresi gli impianti consortili di depurazione, spetta al consorzio; restano salve le gestioni consortili tra enti pubblici, consorzi ed imprese private esistenti all’atto di en |
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Art. 33 - Contributi per servizi consortiliL’Assessore regionale per l’industria è autorizzato a concedere i contributi previsti dalla lett. d dell’art. 29 ai consorzi per le |
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Art. 34 - Finalità della società costituita in attuazione dell’art. 53 della legge regionale n. 105 del 1982Nell’ambito della Regione siciliana la società costituita in attuazione dell’art. 53 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 105, persegue le seguenti finalità: |
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Art. 35 - Realizzazione del progetto obiettivo di cui all’art. 1 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42Per la realizzazione del progetto obiettivo di cui allo art. 1 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, e allo art. 55 della legge regionale 5 ago |
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Titolo V - Norme transitorie e finali |
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Art. 36 - Adeguamento alle nuove norme e rinnovo degli organi statutariGli organi dei consorzi per le aree di sviluppo industriale e per i nuclei di industrializzazione istituiti in Sicilia ai sensi del DPR 6 marzo 1978, n. 218, e della legge regionale 27 febbraio 1965, n. 4, restano in carica soltanto per l’ordinaria amministrazione e per provvedere agli ade |
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Art. 37 - Personale dei consorziI consorzi dovranno adottare nuovi regolamenti organici del personale adeguati alla normativa regionale, sulla base di apposito rego |
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Art. 38 - Contabilità e servizi di cassa e tesoreriaI consorzi di cui alla presente legge sono tenuti ad adottare bilanci - tipo predisposti dall’Assessorato regionale del bilancio e delle finanze di concerto con l’Assessore regionale dell’industria, nonché ad applicare le norme |
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Art. 39 - Trasferimento dei beni patrimoniali delle zone industriali regionaliI beni patrimoniali costituenti l |
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Art. 41 - Disposizioni finanziariePer le finalità della presente legge è autorizzata, per il biennio 1984 - 85, la spesa indicata a fianco di ciascun articolo di cui alla seguente tabella: (importi espressi in milioni di lire) Art. 26 1984 21.000, 1985 |
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Art. 42La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
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