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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Trento 06/05/1988, n. 18
L. P. Trento 06/05/1988, n. 18
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[Premessa] |
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Art. 1 - Oggetto e finalità1. L'ordinamento dei due parchi naturali provinciali "Adamello - Brenta" e "Paneveggio - Pale di S. M |
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Capo I - Organizzazione amministrativa |
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Art. 2 - Enti di gestione dei parchi1. Per la gestione dei parchi sono istituiti due distinti enti dotati di personalità giuridica |
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Art. 3 - Organi degli enti di gestione dei parchi1. Sono organi degli enti di gestione dei parchi: |
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Art. 4 - Comitato di gestione1. Il comitato di gestione è composto da: a) un membro in rappresentanza di ciascun comune ricadente nel parco. Il numero dei membri è elevato a due e a tre, di cui uno in rappresentanza delle minoranze consiliari, ove il territorio comunale ricompreso nel parco superi i 2.500 ha. E rispettivamente i 5.000 ha.; b) un membro in rappresentanza di ciascun comune, diverso da quelli di cui alla lettera a), che sia proprietario di una superficie territoriale ricompresa nel parco di almeno 140 ha.; c) il dirigente del servizio parchi e foreste demaniali della Provincia; d) due membri designati dalla comunità delle Regole Spinale e Manez per il Parco Adamello - Brenta; e) un membro designato dalla Magnifica com |
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Art. 5 - Funzioni del comitato di gestione1. Il comitato di gestione, su proposta della giunta esecutiva: a) individua il comune quale sede dell'ente, scegliendolo nell'ambito de |
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Art. 6 - Giunta esecutiva1. La giunta esecutiva è composta da: a) il presidente dell'ente, con funzioni di presidente; b) il dirigent |
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Art. 7 - Funzioni della giunta esecutiva1. Alla giunta esecutiva spetta: a) predisporre le pro |
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Art. 8 - Il presidente1. Il presidente è eletto dal comitato di gestione fra i membri di cui alla lettera a) del com |
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Art. 9 - Direttore1. Il direttore del parco: a) cura l'esecuzione dei provvedi |
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Art. 10 - Collegio dei revisori dei conti1. La gestione finanziaria degli enti di gestione dei parchi è soggetta al riscontro di un collegio di revisori composto da un funzionario dell'amministrazione provinciale competente in materia di contabilit |
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Art. 11 - Indennità, compensi e rimborsi1. Al presidente dell'ente del parco nonché ai membri del collegio dei revisori dei conti spetta un'indennità di carica nella misura stabilita dal comitato di gestione, con i limiti di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, come sostituito, da ultimo, con l'articolo 2 della legge provinciale 1 settembre 1986, n. 27. 2. Agli altri componenti del comitato di gestione e della giunta esecutiva sono co |
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Art. 12 - Personale1. Gli enti di gestione dei parchi possono avvalersi sia di personale proprio sia di personale comandato dalla Provincia o da altri enti pubblici. 2. Il regolamento |
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Art. 13 - Bilanci e gestione finanziaria1. Gli enti di gestione dei parchi adottano ogni anno, insieme al bilancio annuale, un bilancio pluriennale le cui previsioni assumono come termini di riferimento quelli del bilancio pluriennale della Provincia. Il bilancio pluriennale è approvato con il provvedimento di approvazione del bilancio annuale e viene aggiornato ogni anno ricostituendone l'iniziale estensione. 2. Gli enti di gestione dei parchi adottano ogni a |
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Art. 14 - Entrate degli enti di gestione dei parchi1. Le entrate degli enti di gestione dei parchi sono costituite da: a) l'assegnazione di somme a carico del bilancio |
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Art. 15 - Spese degli enti di gestione dei parchi1. Le spese degli enti di gestione dei parchi sono costituite da: a) |
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Art. 16 - Assegnazione di somme a carico del bilancio provinciale1. Per consentire agli enti di gestione dei parchi di far fronte alle spese generali di funzionamento la Giunta provinciale è |
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Art. 17 - Vigilanza sugli enti di gestione dei parchi1. La Giunta provinciale, in caso di ritardo od omissioni da parte degli organi ordinari previamente invitati a provvedere, |
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Art. 18 - Comitato scientifico dei parchi1. È istituito, quale organo di consulenza tecnico-scientifica della Provincia, il comitato scientifico dei parchi, con il compito di esprimere pareri sul progetto di piano di ciascun parco nonché su ogni altra questione inerente i parchi che gli sia sottoposta dalla Giunta provinciale o dagli enti di gestione dei parchi. |
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Art. 19 - Conferenza annuale1. Al fine di informare sullo stato di attuazione del piano del parco e dei relativi programmi annual |
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Art. 19 bis - Partecipazioni degli enti gestori1. Gli enti di gestione dei parchi sono autorizzati a partecipare, nei limiti delle disponibilit&agra |
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Capo II - Disciplina e tutela dei parchi |
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Art. 20 - Piano del parco1. La disciplina urbanistica e territoriale nonché la tutela e la valorizzazione delle caratteristiche ambientali, naturalistiche, storiche ed economiche di ciascun parco si realizza mediante un piano del parco. Il piano, sulla base dell'articolazione in riserve integrali, guidate e controllate secondo le previsioni e le indicazioni del piano urbanistico provinciale approvato con la legge provinciale n. 26 del 9 novembre 1987 e tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 11 delle norme di attuazione dello stesso piano, contiene i divieti, i limiti e le prescrizioni per l'uso del territorio necessari a conseguire le finalità del parco, le previsioni degli interventi per la tutela dell'ambiente naturale, le modalità di utilizzazione socia |
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Art. 21 - Elementi del piano1. Il piano è costituito da: |
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Art. 22 - Procedimento di approvazione del piano1. Il comitato di gestione delibera, entro il termine di diciotto mesi dalla sua costituzione, una proposta di piano, sentito il comitato scientifico dei parchi. A decorrere dalla data di deliberazione della proposta di piano, le previsioni di natura urbanisticoedilizia in essa contenute sono soggette alla disciplina di salvaguardia di cui all'articolo 64 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22. 2. La proposta di piano con tutti i suoi elementi è depositata per trenta |
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Art. 23 - Efficacia del piano1. Le prescrizioni del piano sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati che svolgono o intendono svolgere all'interno del parco attività disciplinate dal piano stesso. |
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Art. 24 - Programma annuale di gestione1. Il comitato di gestione, entro il 30 novembre di ogni anno, delibera, sentito il parere del comitato scientifico, il programma annuale di gestione per l'esercizio successivo e lo trasmette alla Giunta provinciale per la sua approvazione. 2. Nel programma annuale di gestione sono determinati gli interventi per la conservazione, la riqualificazione, il recupero, il miglioramento |
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Art. 25 - Acquisti, affitti e convenzioni1. Al fine di assicurare la migliore realizzazione dei parchi naturali, gli enti di gestione sono autorizzati: |
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Art. 26 - Attività agro-silvo-pastorali1. Nei parchi le attività agro-silvo-pastorali sono regolamentate dal piano. |
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Art. 27 - Opere e manufatti1. Ferma restando l'applicazione della disciplina del vincolo idrogeologico e della valutazione di im |
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Art. 28 - Pianificazione faunistica ed esercizio della caccia e della pesca1. Al fine di realizzare nei territori a parco l'equilibrio fra fauna selvatica ed ambiente, da parte di ciascun comitato di gestione del parco viene predisposto, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno specifico piano faunistico approvato dalla Giunta provinciale sentito il comitato scientifico. Decorso tale termine, la Giunta provinciale provvede comunque alla predisposizione ed all'approvazione dello stesso, sentito il comitato scientifico. Con le stesse modalità il piano faunistico può essere sottoposto a revisione almeno ogni cinque anni. |
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Art. 29 - Flora, fauna, minerali e fossili, funghi1. Per le violazioni delle disposizioni di legge o della disciplina più restrittiva stabilita dal piano del parco o dalle norme contenute nel programma an |
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Art. 30 - Attività estrattive1. Nei parchi è vietata l'apertura di nuove cave e miniere. |
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Art. 31 - Utilizzazione delle acque a scopo idroelettrico, linee elettriche e telefoniche1. Ferme restando le competenze dello Stato, nei parchi non sono ammessi interventi o attività che comportano l'utilizzazione delle acque a scopo idroelettrico; il piano tuttavi |
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Art. 32 - Strutture ricettive turistiche all'aperto1. Nelle riserve integrali e speciali dei parchi sono vietati l'allestimento e l'esercizio di struttu |
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Art. 33 - Circolazione dei veicoli a motore1. Nei parchi la circolazione dei veicoli a motore è soggetta alle seguenti disposizioni: a) nelle riserve integr |
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Art. 34 - Segnaletica1. I confini dei parchi sono indicati da apposita segnaletica, installata dagli enti di gestione dei |
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Art. 35 - Vigilanza1. Nei territori destinati a parco naturale, la vigilanza sull'applicazione delle disposizioni stabil |
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Art. 36 - Sanzioni1. Ogni violazione dei vincoli, dei divieti, delle prescrizioni e in genere delle norme della presente legge nonché di quanto contenuto nel piano o nel programma annuale di gestione, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 600.000; tuttavia, ove la predetta violazione costituisca un illecito per il quale sia disposta da altre leggi una sanzione amministrativa diversa o più elevata nel massimo, si applicano esclusivamente |
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Art. 37 - Regolamento d'esecuzione1. Le norme eventualmente necessarie per l'esecuzione della presente legge saranno emanate con apposi |
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Capo III - Disposizioni finali |
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Art. 38 - Norma di coordinamento1. Per quanto non diversamente disciplinato dalla presente legge, resta ferma anche per il territorio |
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Art. 39omissis N11 |
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Art. 40 - Disposizioni transitorie e finali1. Fino all'entrata in vigore del piano relativo a ciascun parco, per le costruzioni e per l'esecuzione delle opere e dei lavori nei territori compresi nel parco medesimo continuano ad applicarsi le disposizioni previste dalla legislazione vigente. 2. Il primo programma annuale di gestione degli enti avrà applicazione con de |
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Art. 41 - Messa a disposizione di personale1. Fino all'adozione dei provvedimenti conseguenti all'approvazione del regolamento del personale di |
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Art. 42 - Autorizzazione delle spese1. Per far fronte alle spese generali di funzionamento dell'ente denominato "Parco Adamello - Brenta" è autorizzato lo stanziamento di lire 50.000.000 |
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Art. 43 - Art. 44 |
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