Articolo abrogato dall'art. 39, comma 2, della L.R. 20/01/2020, n. 1, così recitava:

Art. 14 - Modifiche alla legge regionale 19 maggio 1997, n. 27 - Istituzione dell'Agenzia regionale per l'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.)

1. Al comma 1, lettera a), dell'articolo 6 della legge regionale n. 27/1997 la parola "generale" è soppressa.

2. Al titolo e ai commi 1-2-3-4-6-7 e 8 dell'art. 7 della L.R. n. 27/1997 eliminare, dopo la parola "Direttore", la parola "generale".

3. L'articolo 8 della legge regionale n. 27/1997 è così riformulato:

"Collegio dei Revisori dei Conti.

1. Il collegio dei revisori è composto di tre membri nominati dal Consiglio regionale nel rispetto delle procedure e dei requisiti previsti per l'effettuazione delle nomine di competenza regionale. Il Presidente del collegio è designato dalla minoranza consiliare.

2. I membri del Collegio dei Revisori devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili. Almeno uno di essi deve avere un'anzianità di iscrizione non superiore a cinque anni.

3. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica per la durata della legislatura regionale nella quale è stato nominato.

4. Ai revisori spetta un compenso annuo lordo pari a quello previsto dal comma 1 dell'articolo 241, D.Lgs. n. 267/2000 per i revisori degli enti locali, determinato con esclusivo riferimento alla classe demografica comprendente i comuni con popolazione di 19.000 abitanti, oltre al rimborso delle spese di viaggio nella misura stabilita per i dirigenti regionali. Per il Presidente il predetto compenso è incrementato del 10%.

5. Qualora il collegio dei revisori accerti gravi irregolarità nella gestione, deve fornirne tempestiva informativa alla Giunta regionale.".

4. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 27/1997 è così riformulato: "Con delibera della Giunta regionale è istituito il Comitato regionale di Indirizzo.".

5. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale n. 27/1997 sono soppresse le parole "di cui ai successivi articoli 22 e 23" e al comma 6 la parola "generale".

6. Ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7 dell'articolo 10 della legge regionale n. 27/1997 la parola "generale" è soppressa.

7. Il comma 6 dell'articolo 10 della legge regionale n. 27/1997 è così riformulato:

"6. Ai componenti del Comitato tecnico-scientifico indicati al precedente comma 2, lettere e) ed f) spetta, per ogni giornata di seduta, un gettone di presenza pari a € 100,00 oltre al rimborso delle spese di viaggio nella misura stabilita per i dirigenti regionali.".

8. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale n. 27/1997 la parola "generale" è soppressa.

9. Ai commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 13 della legge regionale n. 27/1997 la parola "generale" è soppressa.

10. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale n. 27/1997 sono soppresse le parole "ed approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale".

11. Al comma 2, lettera j), dell'articolo 14 della legge regionale n. 27/1997 la parola "generale" è soppressa.

12. Al comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale n. 27/1997 le parole "di una quota parte del fondo sanitario regionale" sono soppresse.

13. Al comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale n. 27/1997 le parole "ed approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta secondo le modalità di cui all'articolo 23, comma 2, della presente legge" sono soppresse.

14. Gli articoli 22 e 23 della legge regionale n. 27/1997 sono abrogati.

15. Al comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale n. 27/1997 la parola "generale" è soppressa.

16. Ai commi 2 e 3 dell'articolo 25 della legge regionale n. 27/1997 la parola "generale" è soppressa.

17. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale n. 27/1997 è soppressa.

18. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale n. 27/1997 è così sostituita:

"b) un apposito stanziamento previsto dal bilancio regionale a titolo di concorso della Regione alle spese generali e alle spese dell'Agenzia per l'espletamento delle attività ordinarie assegnate all'ARPAB dalla Regione stessa".

19. Il comma 2 dell'articolo 29 della legge regionale n. 27/1997 è così sostituito:

"2. Per quanto attiene alla spesa in conto capitale si provvederà ad assegnare annualmente all'Agenzia, con le leggi di bilancio, le somme per l'espletamento delle attività di cui al precedente articolo 17, comma 4, nonché, eventualmente, per spese di investimento".

20. Le parole "Direttore Generale" contenute in ogni altra parte della legge regionale n. 27/1997 sono sostituite dalla parola "Direttore".”

Dalla redazione