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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.G.R. Toscana 14/02/2017, n. 4/R
D. P.G.R. Toscana 14/02/2017, n. 4/R
D. P.G.R. Toscana 14/02/2017, n. 4/R
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PreamboloVisto l’articolo 42 dello Statuto; Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), ed in particolare, gli articoli 36, 37, 38, 39 e 40; Visto il parere del Comitato direzionale espresso nella seduta del 13 ottobre 2016; |
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Capo I - Oggetto e definizioni |
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Art. 1 - Oggetto1. In attuazione dell’articolo 36 comma 4 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), il presente regolamento disciplina le funzioni del garante dell’informazione e della partecipazione della Regione, delle province, dei comuni e della città metropolita |
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Art. 2 - Definizioni1. Ai fini del presente regolamento: a) per “garante regionale” si intende il garante che svolge tale funzione per la Regione, ai sensi dell’articolo 39 della l.r. 65/2014; |
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Capo II - Garante dell’informazione e della partecipazione |
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Art. 3 - Istituzione e individuazione dei garanti dell’informazione e della partecipazione |
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Art. 4 - Funzioni del garante dell’informazione e della partecipazione1. Il garante dell’informazione e della partecipazione è responsabile dell’attuazione del programma delle attività di informazione e di partecipazione, contenuto nell’atto di avvio del procedimento ai sensi dell’articolo 17 della l.r. 65/2014. 2. Il garante assicura che la documentazione degli atti di governo del territorio risulti accessibile e adeguata alle esigenze di informazione e partecipazione nel rispetto dei livelli prestazionali, fissati nel presente regolamento e nelle linee guida approvate dalla Giunta regionale. 3. Il garante dell’informazione e della partecipazione dà attuazione al programma delle attività, indicato nell’atto di avvio del procedimento, al fine di assicurare, nelle diverse fasi procedurali, l’informazione e la partecipazione a |
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Art. 5 - Rapporto dei garanti con il garante regionale1. La collaborazione dei garanti con il garante regionale si attua con le modalità e le forme indicate negli artico |
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Capo III - II garante regionale della informazione e della partecipazione |
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Art. 7 - Durata dell’incarico1. Il garante regionale è nominato per il periodo corrispondente alla legislatura e può essere e confermato |
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Art. 8 - Sede e ufficio del garante1. L’ufficio del garante regionale ha sede presso la struttura regionale competente in materia di governo del territorio. |
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Art. 9 - Funzioni del garante regionale per gli atti di governo del territorio di competenza regionale1. Per gli atti di governo del territorio di competenza regionale, il garante regionale esercita le funzioni di cui all&rs |
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Art. 10 - Funzioni del garante regionale di collaborazione e supporto agli altri garanti1. In relazione agli atti di governo del territorio di competenza di province, Città metropolitana e comuni, il garante regionale collabora con i rispettivi garanti assicurando loro il supporto metodologico per lo svolgimento efficace delle loro funzioni. |
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Art. 11 - Conferenza dei garanti1. La conferenza dei garanti della informazione e partecipazione, coordinata dal garante regionale, costituisce: a) una modalit&a |
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Art. 12 - Monitoraggio del garante regionale1. Il garante regionale provvede al monitoraggio delle attività di informazione e di partecipazione espletate dagli enti nei procedimenti di formazio |
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Art. 13 - Rapporto del Garante regionale con l’Autorità della partecipazione1. Il garante regionale, in relazione all’attività della autorità regionale di cui alla l.r. 46/2013, esercita le funzioni di cui all’art |
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Capo IV - Informazione e partecipazione |
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Art. 14 - Raccordo con la l.r. 10/2010 e con la l.r. 1/20151. Nei casi in cui è prevista la partecipazione ai sensi della legge regionale 10/2010, n. 10 e ai sensi della |
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Art. 15 - Forme e modalità dell’informazione della partecipazione1. Le forme e le modalità dell’informazione e della partecipazione dei cittadini e di tutti i soggetti interessati alla formazione degl |
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Art. 16 - Livelli prestazionali1. L’informazione e la partecipazione nei procedimenti di formazione degli atti di governo del territorio si svolge nel rispetto dei l |
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Art. 17 - Linee guida1. Entro 180 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, su proposta del garante regionale e previa comu |
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Capo V - Disposizioni finali e transitorie |
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Art. 18 - Disposizioni transitorie1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai procedimenti di cui al titolo II, capi I e II e di cui al tito |
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Art. 19 - Entrata in vigore1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale |
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