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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Marche 09/06/2006, n. 5
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- L.R. 18/01/2010, n. 3
- L.R. 22/12/2009, n. 31
- L.R. 28/07/2009, n. 18
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Art. 1 - (Oggetto)1. La presente legge disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni di grandi e piccole derivazioni di acqua pubblica e alle licenze di attingimento, nonché le funzioni relative alle concessioni di aree demaniali. 2. Le acque sotterranee presenti nei sistemi appenninici regionali sono da considerarsi una risorsa ed una riserva da tutelare. La Regione individua in apposito elenco le acque da considerare riserve strategiche. L’utilizzo di ulteriori acque sotterranee profonde dai suddetti sistemi appenninici è consentito: a) per fronteggiare situazioni di emergenza e c |
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Art. 2 - (Esercizio delle funzioni amministrative)1. Nelle materie di cui alla presente legge, la Regione esercita le funzioni amministrative di cui all'articolo 51 della l.r. 17 maggio 1999, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative della Regione e de |
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TITOLO I - DERIVAZIONI DI ACQUA PUBBLICA |
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CAPO I - Grandi derivazioni |
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Art. 3 - (Domanda di concessione)1. La domanda di concessione di grande derivazione va presentata alla struttura organizzativa competente della Regione e contiene: a) i dati identificativi del richiedente; b) la denominazione del corpo idrico individuato per il prelievo e la relativa ubicazione; c) la descrizione dell'opera di presa e la relativa ubicazione; d) l'uso della risorsa; |
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Art. 4 - (Adempimenti istruttori)1. Il responsabile del procedimento verifica la documentazione presentata e, qualora ravvisi l'incompletezza della stessa o ritenga necessaria l'acquisizione di ulteriori elementi integrativi di giudizio, assegna un termine per la sua regolarizzazione o integrazione, trascorso inutilmente il quale viene dichiarata l'improcedibilità della domanda. 2. L'avvio del procedimento è comunicato al richiedente, all'Autorità d'ambito, nonché al Comune territorialmente interessato, ai fini dell'affissione all'albo pretorio per la durata di trenta giorni. L'avvio del procedimento è altresì pubblicato |
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Art. 5 - (Domande concorrenti)1. Le domande che riguardano derivazioni tecnicamente incompatibili con quelle previste da una o più domande anteriori sono accettate e dichiarate concorrenti se presentate entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 4, comma 2. 2. Tra più domande conc |
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Art. 6 - (Immediato inizio dei lavori)1. La struttura organizzativa regionale competente autorizza, in assenza di opposizioni e per motivi di accertata urgenza, l'immedia |
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Art. 7 - (Disciplinare di concessione)1. Il disciplinare di concessione specifica le condizioni e le prescrizioni che regolano il rapporto tra l'amministrazione concedente e il concessionario e contiene: a) i dati identificativi del concessionario; b) la quantità ed uso dell'acqua da derivare, espressa in moduli o in l/s e, quando coerente con le destinazioni d'uso, in mc annui. Nel caso di portata variabile vanno precisati i valori assentiti di portata massima e media e la curva di portata; c) l'uso cui la risorsa è destinata; d) il luogo e il modo di presa dell'acqua; |
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Art. 8 - (Rilascio della concessione)1. Il procedimento si conclude con un provvedimento espresso di rilascio o diniego della concessione. 2. Il decreto di concessione approva il progetto definitivo delle opere di derivazione ed il disciplinare di concessione. È pubblica |
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Art. 9 - (Durata della concessione)1. La durata della concessione non può essere superiore a venti anni, o venticinque in caso di uso irriguo, decorrenti dalla data d |
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Art. 10 - (Termini di inizio e fine lavori. Collaudo)1. La ditta concessionaria, ricevuto il decreto di concessione, comunica alla struttura regionale competente la data di inizio dei lavori. 2. Il responsabile del procedimento sorveglia l'esecuzione |
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Art. 11 - (Rinnovo della concessione)1. Le concessioni di grandi derivazioni, qualora persistano i fini delle medesime e non ostino superiori ragioni di pubblico interesse, sono rinnovate alla scadenza su domanda dei precedenti concessionari, da presentarsi almeno un anno prima della scadenza medesima con le modalità di cui all'articolo 3, senza obbligo di presentare gli elaborati tecnici ivi previsti. |
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CAPO II - Piccole derivazioni |
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Art. 12 - (Domanda di nuove derivazioni)1. Le domande per nuove concessioni relative a piccole derivazioni sono presentate alla Provincia competente per territorio, nonché in copia, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del r.d. 1775/1933, all'Autorità di bacino territorialmente competente, corredate dei seguenti elaborati: a) relazione tecnica particolareggiata a firma di un tecnico indicante: 1) la localizzazione dell'opera di presa; 2) la portata del prelievo (in moduli o l/sec); |
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Art. 13 - (Istruttoria)1. L'avvio del procedimento è comunicato al richiedente ed all'Autorità d'ambito, nonché al Comune territorialmente interessato, ai fini dell'affissione all'albo pretorio per la durata di trenta giorni. Inoltre è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, tramite avviso |
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Art. 14 - (Provvedimento di concessione)1. La struttura provinciale competente adotta il provvedimento di concessione sulla base di apposito disciplinare, redatto con le modalità indicate dagli articoli 16 e seguenti del r.d. 14 agosto 1920, n. 1285 (Approvazione del regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche). |
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Art. 15 - (Adempimenti successivi al provvedimento di concessione)1. Il concessionario deve presentare alla struttura provinciale, nel termine indicato nel provvedimento di concessione, il progetto esecutivo dei lavori, compilato secondo le modalità stabilite dal servizio stesso. 2. Approvato il progetto esecutivo, il concessionario comunica il giorno in cui intende iniziare i lavori. 3. La struttura provinciale sorveglia l'esecuzione dei lavori e pu� |
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Art. 16 - (Rinnovo delle concessioni)1. Almeno tre mesi prima della scadenza, il concessionario che intende ottenere il rinnovo della concessione presenta la relativa do |
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Art. 17 - (Licenze di attingimento)1. La struttura provinciale rilascia licenze per l'attingimento di acqua superficiale esercitato mediante opere di prelievo mobili o semifisse, purché: a) il |
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CAPO III - Autorizzazioni alla perforazione dei pozzi ed alla ricerca di acque sotterranee |
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Art. 18 - (Domanda di autorizzazione alla perforazione e ricerca)1. Le domande per il rilascio dell'autorizzazione alla perforazione dei pozzi ai fini del prelievo di acque sotterranee, con esclusione di que |
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Art. 19 - (Autorizzazione)1. Espletati gli adempimenti di cui agli articoli 13 e seguenti, la struttura provinciale provvede al rilascio dell'autorizzazione alla ricerca, se non ostino motivi di pubblico interesse o ciò non contrasti con i diritti di terzi. 2. L'autorizzazione comprende anche la ricerca di acque sotterranee tramite trivellazione, la costruzione del pozzo e l'effettuazione delle prove di emungimento. |
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CAPO IV - Norme comuni |
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Art. 20 - (Opere assoggettate a valutazione d'impatto ambientale)1. Qualora per la realizzazione delle opere sia necessario attivare la procedura di valutazione impatto ambientale (VIA) ai sensi delle vigenti disposizioni, il richiedente presenta direttamente la domanda di concessione alla str |
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Art. 21 - (Rigetto della domanda in fase di istruttoria)1. La domanda di concessione viene rigettata per incompatibilità del prelievo richiesto: a) con le previsioni del piano di tutela delle acque; |
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Art. 22 - (Varianti sostanziali alla concessione)1. Ai fini della concessione sono considerate sostanziali le varianti che prevedono: a) modificazioni significative delle opere di raccolta, regolazione, presa e restituzione; |
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Art. 23 - (Cambio di titolarità)1. La richiesta di cambio di titolarità va inoltrata all'amministrazione concedente entro sessanta giorni dal verificarsi dell'even |
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Art. 24 - (Decadenza e revoca della concessione)1. L'amministrazione dichiara decaduto il diritto a derivare e a utilizzare l'acqua pubblica se il concessionario, diffidato a regolarizzare la situazione, non vi provvede entro il termine perentorio di sessanta giorni, nel caso di: |
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Art. 25 - (Sospensione temporanea della concessione. Mutamento del regime idrologico)1. La concessione è temporaneamente sospesa per motivi di pubblico interesse, quali: a) grave depauperamento della risorsa idrica, per garantire l'uso idropotabile e il minimo deflusso vitale; |
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Art. 26 - (Rinuncia della concessione)1. L'utente che intende rinunciare alla concessione deve darne comunicazione scritta all'amministrazione concedente indicando: |
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Art. 27 - (Cessazione di utenza e rimozione delle opere di derivazione)1. Con la cessazione dell'utenza, l'amministrazione concedente acquisisce senza compenso tutte le opere di raccolta e di derivazione |
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Art. 28 - (Sottensione)1. Si ha sottensione totale in presenza di una domanda di concessione di acqua quando si verifica incompatibilità tecnica con una o più utenze legittimamente concesse, nel senso sia di impossibilità di coesistenza fra le opere di presa o di restituzione sia di inconciliabilità di esercizio delle derivazioni in rapporto alla risorsa idrica disponibile. 2. Si ha sottensione parziale, in presenza di una nuova domanda, qua |
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Art. 29 - (Catasto regionale dei prelievi di acqua pubblica)1. È istituito, d'intesa con le Province, il catasto regionale dei prelievi di acqua pubblica, nel quale vengono archiviati ed informatizzati, con relativo co |
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Art. 29-bis - (Impianti idroelettrici).1. Per gli impianti idroelettrici, sogget |
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TITOLO II - OCCUPAZIONI DEL DEMANIO IDRICO |
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Art. 30 - (Concessioni idrauliche)1. La concessione idraulica è richiesta alla struttura provinciale competente da coloro che intendono realizzare le opere e manufatti di cui alle lettere a), b), c), d), h) ed o) della tabella allegata alla presente legge, occupando aree del demanio idrico così come definito dalla normativa vigente. 2. La domanda è corredata dai seguenti elaborati: a) estratto di mappa catastale aggiornata della zona inte |
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Art. 31 - (Concessione di aree demaniali)1. Debbono richiedere la concessione di aree demaniali al servizio provinciale competente coloro che intendono utilizzare porzioni di aree appartenenti al demanio idrico di cui alle lettere e), f), g), i) e l) della tabella allegata. 2. La domanda è corredata fra l'altro dei seguenti elaborati: a) estratto di mappa catastale aggiornata della zona interessata dall'intervento; |
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TITOLO III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI |
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Art. 32 - (Utilizzazioni in atto)1. Il presente capo disciplina gli adempimenti conseguenti: a) alle domande, presentate dai soggetti interessati, di riconoscimento di prelievo in atto di acque dichiarate pubbliche successivamente al prelievo stesso e alle domande di concess |
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Art. 33 - (Istruttoria)1. La struttura amministrativa competente attribuisce alle domande e denunce di cui all'articolo 32 un codice identificativo provvisorio e le suddivide in funzione dell'atto o provvedimento finale da rilasciare, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale. |
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Art. 34 - (Presa d'atto dell'uso domestico)1. Per le domande relative al prelievo per uso domestico la struttura provinciale competente predispone una presa d'atto dopo la restituzione dell'autocertificazione con le allegate schede di cui all'articolo 33. La presa d'atto è cumulativa nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 32. |
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Art. 35 - (Pozzi)1. I proprietari, possessori o utilizzatori hanno l'obbligo di denunciare tutti i pozzi, a qualunque uso adibiti, ancorché non utilizzati e non assoggettati alla disciplina delle utenze di acqua pubblica in atto. 2. La struttura pro |
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Art. 36 - (Invasi e cisterne)1. L'uso dell'acqua piovana convogliata su piccole scoline artificiali o raccolta in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edif |
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Art. 37 - (Riconoscimento di utenze esistenti)1. La struttura provinciale competente invia ai soggetti che effettuavano prelievi in zone in cui l'acqua sotterranea o superficiale è divenuta pubblica in seguito all'entrata in vigore della legge 36/1994 e del d.p.r. 18 febbraio 1999, n. 238 (Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n. 36 in materia di risorse idriche), e che hanno presentato domanda di concessione o di riconoscimento dell'utenza, i moduli per l'autocertificazione con le schede tecniche, provvisti dello stesso codice identificativo attribuito alla domanda. |
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Art. 38 - (Sanatoria di utenze abusive di acque già pubbliche)1. Il provvedimento di concessione in sanatoria, per le utenze abusive di acqua sotterranea o superficiale ed iscritta negli appositi elenchi delle acque pubbliche, viene rilasciato nel rispetto della legislazione vigente e delle utenze regolarmente assentite. 2. Al titolare dell'utenza vengono inviati i moduli per l'autocertificazione con le schede tecniche, provvisti dello stesso codice identificativo attribuito alla domanda. 3. I moduli e le schede devono essere restituiti compilati e |
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Art. 39 - (Provvedimento di concessione in sanatoria)1. La struttura provinciale competente rilascia il provvedimento di concessione in sanatoria sulla base di apposito disciplinare, redatto con le modalità indicate agli articoli 16 e seguenti del r.d. 1285/1920. 2. Per le utenze già munite di concessione scaduta, i cui titolari, possessori o utilizzatori avevano chiesto nei termini il rinnovo |
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Art. 40 - (Spese istruttorie)1. L'inizio dell'istruttoria è subordinato al versamento anticipa |
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Art. 41 - (Sanzioni per prelievi abusivi)1. Ai sensi dell'articolo 17 del r.d. 1775/1933 è vietato |
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Art. 42 - (Sanzioni per prelievi abusivi in sanatoria)1. Ai sensi dell'articolo 23, comma 6, del d.lgs. 152/1999, come modificato dall'articolo 7, comma 3, lettera c), del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 258 |
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Art. 44 - (Sanzioni per omessa denuncia del pozzo)1. L'omessa denuncia del pozzo è punita con la sanzione ammin |
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Art. 45 - (Competenza in materia di sanzioni amministrative. Proventi)1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzio |
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Art. 47 - (Addizionale regionale sui canoni di acqua pubblica) |
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Art. 48 - (Norme transitorie e finali)1. In attesa dell'istituzione del catasto di cui all'articolo 29, è istituito l'archivio informatizzato regionale delle denunce dei pozzi, nel quale vengono archiviate, con relativo codice identificativo provvisorio, tutte le domande pervenute ai |
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Tabella - Canoni di occupazione demanio idrico(1)
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