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Deliberaz. G.R. Liguria 30/12/2016, n. 1313

Piano di Tutela delle Acque - Art. 33 Norme di Piano - Approvazione Criteri e modalità di misura delle derivazioni anche ai fini del recepimento delle Linee guida quantificazione volumi idrici uso irriguo DM 31/07/2015.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Delib. G.R. 30/06/2017, n. 505
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Testo del provvedimento


LA GIUNTA REGIONALE


RICHIAMATI:

- la Direttiva 2000/60/CE “Direttiva Quadro Acque” e successive modifiche, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque;

- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” ed, in particolare, la Parte terza – Titolo II sugli obiettivi di qualità dei corpi idrici, che all’articolo 95, comma 3, prevede la definizione da parte delle Regioni, sulla base di linee guida adottate dal Ministero dell’Ambiente, degli obblighi di installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento di idonei dispositivi per la misurazione dei volumi e delle portate d’acqua pubblica derivati in corrispondenza dei punti di prelievo, e ove presente, di restituzione nonché gli obblighi di trasmissione all’autorità concedente;

- il Piano di Tutela delle Acque, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 11 del 29 Marzo 2016 ed, in particolare, l’articolo 33 delle Norme di attuazione;

- i Piani di Gestione delle Acque dei Distretti idrografici Fiume Po ed Appennino Settentrionale 2015-2021 approvati in sede di Comitato Istituzionale Integrato il 3 marzo 2016;

- i protocolli d’intesa per l’istituzione degli Osservatori permanenti sugli utilizzi idrici nel distretto idrografico dell’Appennino Settentrionale e del Po, sottoscritti il 13 luglio 2016 tra la Regione Liguria e le altre Regioni ivi ricadenti, le Autorità di Bacino di rilievo nazionale, i Ministeri dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Dipartimento della Protezione Civile, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ISPRA, CREA, ISTAT, ANBI, UTILITALIA, TERNA Rete Italia, protocolli aventi lo scopo di rafforzare la cooperazione e il dialogo tra i soggetti appartenenti al sistema di governance della risorsa idrica nell’ambito di ogni distretto, promuovendone l’uso sostenibile in attuazione della Direttiva Quadro Acque e rimuovere tutti gli ostacoli alla circolarità e trasparenza delle informazioni e dei dati e mettere in atto le azioni necessarie per la gestione proattiva degli eventi estremi siccitosi e per l’adattamento ai cambiamenti climatici;

RICHIAMATI altresì:

- il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 31 luglio 2015 “Approvazione delle Linee Guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo” che definisce, in attuazione di quanto previsto dall’Accordo di Partenariato 2014–2020 - Sezione 2, punto 6.1.4, i criteri omogenei in base ai quali le Regioni, con proprio atto, ai sensi dell’art. 2, regolamentano le modalità di quantificazione dei volumi idrici impiegati dagli utilizzatori finali per l’uso irriguo al fine d

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Criteri e modalità di misura delle derivazioni

N1


1. Premessa

L’art. 95 del d.lgs. 152/06 prevede che la tutela quantitativa della risorsa concorre al raggiungimento degli obiettivi di qualità attraverso una pianificazione delle utilizzazioni delle acque volta ad evitare ripercussioni sulla qualità delle stesse e a consentire un consumo idrico sostenibile.

La Regione, ai sensi dell’art. 95 comma 3 del d.lgs. 152/2006, è chiamata a definire, sulla base di linee guida adottate dal Ministero dell’Ambiente, gli obblighi di installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento di idonei dispositivi per la misurazione dei volumi e delle portate d’acqua pubblica derivati in corrispondenza dei punti di prelievo, e ove presente, di restituzione nonché gli obblighi di trasmissione all’autorità concedente.

A tal fine, la Regione Liguria con l’articolo 33 delle Norme di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. n. 11/2016, ha stabilito l’obbligo della misurazione delle portate per ciascun punto di prelievo con portata pari o superiore a 2 l/s, demandando alla Giunta Regionale la definizione di criteri e modalità di misura delle derivazioni.

Si è pertanto avviato un percorso, anche condiviso con il Dipartimento competente in materia di Agricoltura nell’ambito di un gruppo di lavoro interdipartimentale istituito a tale scopo, onde addivenire all’elaborazione di criteri omogenei che recepiscano anche, ai fini irrigui, le “Linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo” approvate dal Ministro delle Politiche agricole, Alimentari e Forestali con Decreto del 31 luglio 2015.

Tali linee guida contengono, come elementi minimi, la quantificazione dei volumi idrici prelevati/restituiti e dei volumi utilizzati a scopo irriguo da applicarsi sia all’irrigazione collettiva che all’auto-approvvigionamento, al fine di acquisire un quadro conoscitivo da utilizzare anche per la redazione dei bilanci idrici.

I presenti criteri definiscono, pertanto, le modalità tecniche necessarie a corrispondere sia agli obblighi di misurazione previsti sia dal D.Lgs. 152/2006, sia alle Linee Guida ministeriali.

Gli adempimenti ivi previsti, assunti più cautelativi per l’uso irriguo rispetto alle citate Linee guida, riguardano i seguenti aspetti:

a) la misurazione dei prelievi e delle restituzioni dell’acqua pubblica, a qualunque uso destinate, attraverso l’installazione e la manutenzione in regolare stato di funzionamento di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d’acqua pubblica derivati in corrispondenza dei punti di prelievo e, ove presenti, di restituzione, nonché le tipologie di strumentazione e le modalità di rilevazione dei dati;

b) la comunicazione dei dati delle misurazioni dei prelievi e delle restituzioni all’ente concedente, nonché le modalità di gestione, da parte dell’ente concedente, dei flussi informativi risultanti dalle attività di misurazione, anche con particolare riguardo ai volumi irrigui;

c) i tempi massimi di adeguamento delle concessioni esistenti a tali obblighi;

d) il monitoraggio dei volumi prelevati ed utilizzati ad uso irriguo, così come definito dalle Linee guida di cui al DM 31 luglio 2015.

La misurazione e conseguente quantificazione dei volumi idrici prelevati ed impiegati per i diversi usi rappresenta informazione di base fondamentale per la tutela quantitativa e per il raggiungimento degli obiettivi di qualità della risorsa idrica attraverso una pianificazione sostenibile delle utilizzazioni delle acque basata sull’aggiornamento del Bilancio idrico ai sensi dell’art.95 del Dlgs 152/06 e del quadro delle pressioni sulle risorse idriche ai sensi dell’Art. 118 del Dlgs 152/06 . Ne consegue che suddetti obblighi sono modulati in relazione allo stato di qualità ambientale ed all’impatto cumulato delle derivazioni sul corpo idrico.

I presenti criteri, che discendono della Direttiva 2000/60/CE recepita nell’ordinamento italiano con il Dlgs 152/06 e ss.mm.ii, costituiscono, altresì, adempimento alla condizionalità ex ante per l’impiego dei fondi FEASR fissata dall’art. 19 del Regolamento (UE) N.1303/2013 recante “Disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei (SIE)”, secondo le modalità stabilite dall’Accordo di Partenariato 2014 – 2020, adottato con la Decisione della Commissione Europea del 29.10.2014.

I requisiti della condizionalità ex ante che, al momento della sottoscrizione dell’accordo di partenariato, risultavano parzialmente soddisfatti sono stati oggetto di azioni correttive specifiche esplicitate nell’accordo medesimo e declinate nei singoli Piani e programmi nazionali e regionali.

Nell’ambito degli impegni assunti per il rispetto della condizionalità ex ante, l’Accordo di Partenariato 2014-2020 ha previsto, per la tematica 6.1- “Risorse Idriche”, tra le azioni a carico delle Regioni, l’adozione a livello regionale delle linee guida nazionali applicabili al FEASR per la definizione di modalità e criteri omogenei di quantificazione dei volumi idrici impiegati dagli utilizzatori finali per uso irriguo al fine di promuovere l’impiego di misuratori e l’applicazione di prezzi dell’acqua in base ai volumi utilizzati, sia per gli utenti associati sia per l’autoconsumo.

L’ impegno è stato declinato nel Capitolo 5 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR)2014-2020 e il termine per la sua attuazione è fissato al 31/12/2016.

Il completo adempimento da parte della Regione delle azioni contenute nel PSR per la tematica 6.1- “Risorse Idriche” rappresenta requisito indispensabile per l’utilizzo delle risorse comunitarie messe a disposizione dalla programmazione 2014-2020 relative alle risorse idriche previste dalla misura 5.2 a livello nazionale.


2. Definizioni

Ai fini di una più chiara ed efficace applicazione dei presenti criteri, si formulano di seguito le seguenti definizioni, ferma restando l’applicazione delle definizioni contenute nelle Linee Guida di cui al Decreto del MIPAAF del 31/07/2015, nel Regio Decreto n. 1775 dell’ 11/12/1933 e nella Parte III del Dlgs 152/06.


Corpo idrico superficiale significativo

Un elemento distinto e significativo di acque superficiali individuato ai sensi dell’Allegato 3 alla parte III del Dlgs 152/06 che conseguentemente è monitorato e classificato al fine del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale.


Corpo idrico superficiale non significativo

Ogni altro elemento appartenente al reticolo idrografico regionale di cui all’art.91 , comma 1 bis della legge regionale 21 giugno 1999 n. 18.


Corpi idrici in condizione di criticità

Sono “in condizione di criticità”:

- i corpi idrici superficiali significativi in stato ecologico o chimico inferiore a buono;

- i corpi idrici superficiali significativi e non significativi aventi impatto cumulato potenzialmente rilevante secondo il criterio del Metodo ERA o di altre metodologie definite a livello di distretto idrografico;

- i corpi idrici sotterranei in stato quantitativo scadente;

- i corpi idrici sotterranei soggetti ad intrusione salina;

- i corpi idrici ricadenti in zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola istituite ai sensi dell’art. 92 del d.lgs. 152/2006;

- i corpi idrici ricadenti in zone vulnerabili da prodotti fitosanitari e zone vulnerabili alla desertificazione istituite ai sensi dell’

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