Regolam.R. Lombardia 24/03/2006, n. 2 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Regolam.R. Lombardia 24/03/2006, n. 2

Disciplina dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell’art. 52, comma 1, lett. c) della L.R. 12 dicembre 2003, n. 26.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Reg. R. 02/12/2016, n. 10
- L.R. 10/08/2018, n. 12
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
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Art. 1 - (Oggetto e ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento, in attuazione dell’ articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) disciplina l’uso delle acque superficiali e sotterranee, l’utilizzo delle acque a uso domestico, il risparmio idrico e il riutilizzo dell’acqua, ivi compreso l’uso per scambio termico, delle acque sotterranee rinvenute a profondità

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Art. 2 - (Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento sono definite:

a) acque calde geotermiche: le acque sotterranee indicate all’ articolo 1, comma 6, della legge 896/1986 il cui utilizzo geotermico è disciplinato dalla medesima legge.

b) acque destinate al consumo umano:

1) le acque trattate o non trattate, aventi i requisiti di qualità di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 (Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano), destinate ad uso potabile, per la preparazione di cibi e bevande o per altri usi domestici, a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione acquedottistica, mediante cisterne, in bottiglie o contenitori, o derivino da approvvigionamento autonomo;

2) le acque, aventi i requisiti di qualità di cui al d.lgs. 31/2001, utilizzate in un’impresa alimentare per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l’immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano, escluse quelle la cui qualità non può avere conseguenze sulla salubrità del prodotto alimentare finale;

c) acque restituite: acque che escono dal sistema idraulico di utilizzo secondo concessione;

d) acque sotterranee: le acque che si trovano al di sotto della superficie terrestre, immagazzinate nei pori fra le particelle sedimentarie e nelle fenditure delle rocce compatte, nella zona detta di saturazione, delimitata inferiormente da un substrato impermeabile. Rientrano in tale fattispecie le manifestazioni sorgentizie, concentrate e diffuse, ivi compresi i fontanili di pianura originati dalla fuoriuscita fino al piano di campagna delle acque di falda freatica in relazione alle particolari condizioni geomorfologiche e idrogeologiche locali, nonché i laghi e gli affioramenti idrici in genere ottenuti in conseguenza dell’attività estrattiva da cava. Sono comprese in tale definizione tutte le acque rinvenute a profondità inferiori a 400 metri nel caso in cui presentino una temperatura naturale inferiore a 25 gradi centigradi;

e) acque superficiali: il reticolo idrografico costituito dai corsi d'acqua naturali (fiumi, torrenti, rii, fossi, colatori), laghi, lagune, con esclusione dei laghi di cava e dei canali destinati all’allontanamento delle acque reflue urbane e industriali;

f) acquifero: corpo permeabile in grado di immagazzinare e trasmettere un quantitativo idrico tale da rappresentare una risorsa di importanza socio

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Art. 3 - (Usi delle acque oggetto di concessione)

1. L’uso delle acque superficiali e sotterranee definite pubbliche dall’ art. 1 della legge 36/1994 è soggetto al regime di concessione di cui al titolo II del presente regolamento, fatta eccezione per l’uso di cui all’articolo 4.

2. Nel caso di uso delle acque in assenza di concessione, si applica l’ articolo 17 del r.d. 1775/1933.

3. Il rilascio delle concessioni d’acqua pubblica avviene per gli usi individuati dal comma 4 o ai sensi del comma 5.

4. Sono individuati i seguenti usi delle acque:

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Art. 4 - (Uso domestico di acque sotterranee)

1. Per uso domestico si intende l’estrazione di acqua sotterranea da parte del proprietario di un fondo, ovvero da parte dell’affittuario o dell’usufruttuario dietro consenso espresso del proprietario, e la sua destinazione all’uso potabile, ivi compreso quello igienico, all’innaffiamento di orti e giardini, all’abbeveraggio del bestiame, "ivi compreso l'uso per scambio termico in impianti a pompa di calore,"N2 purché tali usi siano rivolti al nucleo familiare dell’utilizzatore e non configurino un’attività economico-produttiva o avente finalità di lucro.

2. L’uso domestico delle acque sotterranee definite pubbliche dall’ articolo 1 della legge 36/1994 non è esteso soggetto al regime di concessione e al relativo canone, a condiz

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Art. 5 - (Perforazioni finalizzate al controllo degli acquiferi)

1. I soggetti che, per finalità proprie o per obblighi derivanti da leggi, regolamenti o atti della pubblica amministrazione, realizzano e gestiscono manufatti per il controllo piezometrico della falda e della qualità dell’acqua comunicano alla provincia competente l’ubicazione, le caratteristiche costruttive, la stratigrafia di tali manufatti e, ove richiesto, i dati periodicamente rilevati.

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Art. 6 - (Disposizioni finalizzate al risparmio e al riutilizzo della risorsa idrica)

1. I progetti di nuova edificazione e gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente:

a) prevedono l’introduzione negli impianti idrico-sanitari di dispositivi idonei ad assicurare una significativa riduzione del consumo di acqua, quali: frangigetto, erogatori riduttori di portata, cassetta di scarico a doppia cacciata;

b) come stabilito dall’ art. 25, comma 3 del d.lgs. 152/1999, prevedono la realizzazione della rete di adduzione in forma duale;

c) negli edifici condominiali con più di tre unità abitative e nelle singole unità abitative con superficie calpestabile superiore a 100 metri quadrati, prevedono la realizzazione della circolazione forzata dell’acqua calda, destinata all’uso “potabile”, anche con regolazione ad orario, al fine d

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TITOLO II - PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA
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CAPO I - COMPETENZA
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Art. 7 - (Competenza)

1. Ai sensi dell’articolo 43, comma 1, lettera a), numero 5, e lettera b), e dell’ articolo 44, comma 1, lettera h), della l.r. 26/2003 e fermo restando quanto stabilito dall’articolo 44, comma 1, lettere e) e f), della medesima legge, la competenza in ordine al rilascio di concessioni ed autorizzazioni per la derivazione di acqua pubblica spetta alla Regione per le grandi derivazioni e alle province per le piccole d

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CAPO II - AVVIO DEL PROCEDIMENTO E FASE ISTRUTTORIA
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Art. 8 - (Domanda di concessione di derivazione)

1. Il soggetto interessato presenta all’ufficio istruttore competente, la domanda di concessione, in regola con la normativa concernente l’imposta di bollo, fornendo le seguenti indicazioni:

a) in caso di persone fisiche: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, luogo di residenza, eventuale elezione di domicilio nel comune capoluogo della provincia competente; nel caso in cui il richiedente agisca in qualità di titolare di ditta individuale, la domanda deve contenere anche il numero di partita IVA, la sede principale d’esercizio dell’attività d’impresa e, ove diversa, l’unità locale interessata dalla derivazione;

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Art. 9 - (Verifiche preliminari)

1. L’ufficio istruttore verifica, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, la conformità della stessa e della documentazione tecnica ad essa

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Art. 10 - (Comunicazione di avvio del procedimento)

1. La comunicazione di avvio del procedimento è inviata al richiedente in conformità con le vigenti norme in materia di procedimento amministrativo; essa contiene anche l’indicazione del termine massimo per la conclusione del procedimento, in conformità con le norme regolamentari dell’autorità concedente. Qualora esse siano assenti, tale termine viene indicato in diciotto mesi dalla presentazione della domanda; nel caso la derivazione sia soggetta a VIA o a concorrenza, il termine viene indicato in ventiquattro mesi; i termini di

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Art. 11 - (Pubblicazione)

1. Ricevuta l'attestazione di avvenuto pagamento di cui all’art. 10, comma 2, l’ufficio istruttore richiede la pubblicazione della domanda, mediante avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), contenente:

a) gli estremi identificativi del richiedente e la data di presentazione della domanda;

b) i dati principali della derivazione: luogo di presa, portate da derivarsi, volume di prelievo ed uso dell’acqua, luogo di restituzione, tipo e denominazione dei corpi

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Art. 12 - (Osservazioni, opposizioni e pareri)

1. Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istruttoria e la documentazione tecnica e, entro trenta giorni dal decorso dell’ultimo fra i termini di cui all’articolo 11, può presentare all’ufficio istruttore memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla domanda.

2. Trascorsi i termini di cui all’articolo 11, l’ufficio istruttore richiede ai soggetti indicati al comma 4 i relativi pareri di competenza, in conformità con le norme vigenti in materia di procedimento amministrativo e fissa altresì data, ora e luogo della visita di istruttoria, se necessaria.

3. L’ufficio istruttore, in alternativa alla richiesta di parere di cui al comma precedente, può indire tra gli stessi soggetti una conferenza dei servizi per l’acquisizione dei relativi pareri, in conformità delle vigenti norme in materia di procedimento amministrativo, fissando nella convocazione data, ora e luogo della visita locale di istruttoria, se necessaria, che potrà anche essere contestuale alla conferenza stessa.

4. In entrambi

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Art. 13 - (Conclusione dell’istruttoria e relazione finale)

1. Esauriti gli adempimenti di cui all’articolo 12, l’ufficio istruttore conclude l’istruttoria emettendo relazione dettagliata, contenente in ogni caso le necessarie indicazioni in ordine a:

a) quantità di acqua che si ritiene possa essere concessa, con riferimento alle condizioni locali, alle utenze preesistenti e alla specie di derivazione progettata;

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CAPO III - FASE DECISORIA
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Art. 14 - (Criteri per il rilascio di concessione)

1. Il provvedimento finale di rilascio di concessione è assunto dall’autorità concedente nell’osservanza delle finalità previste dall’ art. 41 della l.r. 26/2003, garantendo la più razionale utilizzazione delle risorse idriche disponibili e nel rispetto delle caratteristiche qualitative e quantitative dei corsi d’acqua e degli acquiferi. In particolare, l’autorità concedente si attiene ai criteri di cui ai commi 2, 3 e 4.

2. Per i corsi d’acqua superficiali:

a) è verificata la disponibilità della risorsa idrica, sulla base di un bilancio, calcolato secondo i criteri e metodi previsti dalla pianificazione vigente;

b) è garantito il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale previsti dalla pianificazione di settore vigente per il corpo idrico superficiale oggetto della domanda di derivazione;

c) è garantito il deflusso minimo vitale (DMV) a valle della captazione.

3. Per le acque sotterranee, in base alle classificazioni e individuazioni contenute negli strumenti di pianificazione previsti dal

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Art. 15 - (Deflusso minimo vitale (DMV))

1. Per i corsi d’acqua superficiali, soprattutto ai fini del raggiungimento o del mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale e di specifica destinazione previsti per il corpo idrico interessato dalla derivazione dalla pianificazione di settore vigente, è garantito il DMV, così come determinato per ciascuna sezione del corso d’acqua dalla pianificazione di settore e dalla normativa vigente al momento dell’assunzione del provvedimento.

2. In relazione all

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Art. 16 - (Restituzione delle acque e manutenzione delle opere di presa)

1. Nel disciplinare di concessione sono fissate la quantità e, ove tecnicamente possibile, le caratteristiche qualitative dell’acqua restituita, definite secondo quanto previsto dalla pianificazione regionale di settore.

2. Con riferimento alle acque restituite dopo essere state utilizzate per la produzione di energia idroelettrica, per scopi irrigui e in impianti di potabilizzazione, nonché derivanti da sondaggi o perforazion

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Art. 17 - (Impossibilità di rilascio della concessione)

1. L’autorità competente per la concessione rigetta la domanda, ove non siano rispettate le prescrizioni degli articoli 14, 15 e 16 e nel caso di giudizio negativo di compatibilità ambientale ai sensi dell’articolo 24.

2. In particolare l’autorità competente rigetta la domanda quando:

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Art. 18 - (Disciplinare regolante le condizioni della concessione)

1. Ogni concessione è regolata da apposito disciplinare che forma parte integrante del provvedimento di concessione.

2. Il disciplinare contiene:

a) l’uso per il quale la concessione è rilasciata;

b) la quantità d’acqua da derivare, di cui è indicata la portata massima e media, nonché il volume di prelievo;

c) la durata della concessione e le eventuali limitazioni d’esercizio temporalmente predeterminate;

d) nel caso di derivazione ad uso idroelettrico, il salto in base al quale è determinata la potenza nominale media soggetta a canone;

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Art. 19 - (Conclusione del procedimento e provvedimento finale)

1. L’autorità concedente procede al rilascio o al diniego di concessione mediante provvedimento motivato, nei termini e con le modalità stabilite dal presente articolo.

2. Successivamente alla trasmissione degli atti, nel caso di cui all’articolo 13, comma 2, ovvero, nei restanti casi, alla conclusione della relazione finale d’istruttoria o all’acquisizione dell’eventuale parere dell’organo tecnico consultivo, l’autorità concedente, ove non si debba provvedere al rilascio della concessione, prima della formale adozione del provvedimento di diniego, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda, in conformità con le procedure previste nelle vigenti norme in materia di procedimento amministrativo.

3. Nel caso in cui si debba rilasciare la concessione, l’autorità concedente invia al richiedente una comunicazione di accoglimento della domanda, subordinato all’accetta

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Art. 20 - (Durata delle concessioni)

1. Le concessioni sono rilasciate per una durata temporanea, contenuta nei limiti massi

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Art. 21 - (Esecuzione dei lavori, collaudo ed esercizio delle utenze)

1. Ottenuta la concessione il titolare presenta all’autorità concedente, entro i termini e secondo le modalità previste dal disciplinare di concessione, il progetto esecutivo delle opere relative alla concessione da realizzare, compilato secondo le indicazioni tecniche stabilite dalla Direzione regionale competente. L’autorità concedente, verificata la regolarità e conformità del progetto rispetto alla concessione, lo approva per quanto di competenza L’approvazione del progetto esecutivo costituisce l’autorizzazione alla realizzazione delle opere oggetto di concessione fatte salve le autorizzazioni urbanistiche ed edilizie previste dalle leggi vigenti.

2. Per le derivazioni ad uso idroelettrico la procedura di approvazione del progetto esecutivo delle opere già oggetto di concessione di cui al comma 1 è effettuata dall’autorità concedente ai

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CAPO IV - DISPOSIZIONI SPECIALI SULLE ACQUE SOTTERRANEE
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Art. 22 - (Autorizzazione alla perforazione di pozzi)

1. Nei casi di domande di concessione di acque sotterranee reperite mediante la costruzione di pozzi, l’ufficio istruttore, una volta conclusa la conferenza di servizi di cui all’articolo 12, ove non vi siano domande concorrenti, procede all’autorizzazione dei lavori di escavazione del pozzo o dei pozzi indicati nella domanda di concessione secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Il provvedimento di autorizzazione stabilisce:

a) le modalità di esecuzione degli eventuali assaggi ed indagini preliminari alla perforazione definitiva del pozzo;

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Art. 23 - (Conclusione del procedimento di concessione)

1. Ricevuta la relazione di cui all’articolo 22, comma

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CAPO V - ALTRE DISPOSIZIONI SPECIALI E PROCEDURE CONNESSE ALLE CONCESSIONI D’ACQUA PUBBLICA
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Art. 24 - (Domande di concessione soggette a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e Valutazione d'incidenza (VIC))

1. Ove la domanda di concessione sia soggetta a procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) regionale, si osservano le disposizioni seguenti, fatta salva la preliminare e facoltativa attivazione della fase di orientamento, da effettuarsi a cura del proponente.

2. Contestualmente alla pubblicazione sul BURL della domanda di concessione di cui all'art. 11, con validità anche ai fini della procedura di VIA, il richiedente provvede a:

a) depositare presso l’autorità competente in materia di VIA rich

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Art. 25 - (Varianti)

1. Qualora il concessionario d’acqua pubblica intenda variare le opere o le condizioni d’esercizio della derivazione, presenta domanda all’ufficio istruttore competente.

2. La domanda è presentata e istruita secondo la disciplina stabilita per le ordinarie domande di nuove concessioni nel caso comporti:

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Art. 26 - (Procedura semplificata di assentimento delle varianti non sostanziali)

1. L’ufficio istruttore provvede, dopo il ricevimento della domanda, alla pubblicazione della stessa mediante avviso sul BURL e inserimento nel sito telematico di cui all’articolo 11.

2. Ove necessario, l’ufficio istruttore invia copia della domanda agli enti indicati dall'art. 12, comma 2, ai fini dell'acquisizione dei relativi nulla osta o pareri.

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Art. 27 - (Interventi di manutenzione straordinaria)

1. Non possono essere eseguite senza previa autorizzazione da parte dell’ufficio istruttore, le opere e gli atti elencati all’

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Art. 28 - (Sottensioni)

1. Quando una domanda di concessione per un’importante utilizzazione d’acqua risulti tecnicamente incompatibile con meno importanti utilizzazioni già legittimamente costituite o concesse, si rilascia la nuova concessione qualora essa risponda al miglior utilizzo della risorsa in funzione dell’interesse pubblico.

2. La nuova concessione non può essere rilasciata qualora

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Art. 29 - (Concessioni su opere preesistenti afferenti ad altre concessioni)

1. Quando ai fini dell’esercizio di una nuova concessio

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Art. 30 - (Rinnovo della concessione)

1. Per quanto attiene la disciplina dei rinnovi di concessione d’acqua pubblica si osservano le disposizioni del presente articolo, ferma restando l’applicazione in ordine ai rinnovi di concessioni di grandi derivazioni ad uso idroelettrico delle disposizioni speciali di cui all’ articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica).

2. Il concessionario d’acqua pubblica che intenda ottenere il rinnovo della concessione è ammesso a presentare la relativa domanda, quando manchino non più di due anni e non meno di sei mesi alla data di scadenza della concessione. In tal caso e in pendenza della decisione sul

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Art. 31 - (Trasferimento di utenza)

1. Le utenze d’acqua ad uso irriguo, di cui siano titolari i proprietari dei terreni da irrigare, in caso di passaggio di proprietà del fondo si trasferiscono al nuovo proprietario limitatamente alla competenza del fondo stesso, nonostante qualunque patto in contrario, ai sensi di quanto previsto dall’

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Art. 32 - (Licenze di attingimento)

1. L’autorità concedente può concedere licenze per l’attingimento di acqua pubblica da corpi idrici superficiali a mezzo di pompe mobili o semifisse, di altri congegni elevatori o di sifoni, posti sulle sponde o sugli argini purché vengano rispettate le seguenti condizioni:

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Art. 33 - (Denunce annuali delle acque derivate e misuratori di portata)

1. Tutti coloro che derivano ed utilizzano acque pubbliche, esclusi i prelievi contemplati all’articolo 4:

a) installano e mantengono in regolare stato di funzionamento idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d’acqua derivati;

b) trasmettono alla provincia competente la denuncia annuale dei risultati e delle misurazioni delle portate e dei volumi d’acqua derivati e, nel caso di derivazioni a scopo idroelettrico, anche dell'energia prodotta;

c) se la captazione è

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Art. 34 - (Disposizioni in ordine alla determinazione del canone di concessione)

1. Il canone di concessione demaniale per l’uso dell’acqua pubblica è determinato sulla base della portata costante o media annua di concessione [QM, indicata in l/s]. Per l’uso idroelettrico o la produzione di forza motrice il canone è stabilito in base alla potenza nominale media di concessione [PNM, indicata in kW], definita dalla seguente espressione: PNM = QM [l/s]* salto utile/102 Restano salve le disposizioni contenute all’ art. 18 della legge 36/1994 circa le modalità per la determinazione del canone delle acque utilizzate ad uso industriale per le quali si adotta come unità di misura il “modulo industriale” corrispondente ad un volume di concessione pari a 3.000.000 m3/anno.

2. Ai fini della determinazione del canone per le derivazioni che vengono utilizzate per l’irrigazione estiva e per l’irrigazione jemale, il dimezzamento del canone compete alle derivazioni soltanto jemali.

3. Per le derivazioni ad uso irriguo, agli effetti del calcolo del canone, si debbono tenere distinti i due quantitativi (costanti o medi) stagionali e si ammette che il canone annuo dovuto per la irrigazione estiva valga anche per la derivazione di un quantitativo di acqua jemale pari a quello estivo, omettendosi perciò il canone jemale quando la derivazione jemale è pari o minore di quella estiva. Nel caso in cui la derivazione jemale è maggiore di quella estiva vi è tuttavia un quantitativo d’acqua non coperto da alcun canone sul quale si applicherà il canone nella misura ridotta stabilita per l’irrigazione jemale.

4. Nel caso la derivazione, da corso d’acqua superficiale o da acque sotterranee, sia ad uso promiscuo, ai fini della determinazione del canone e della durata di concessione si farà riferimento all’uso economicamente prevalente qualora non sia tecnicamente individuabile la portata o il volume destinato ad ognuno dei singoli usi oggetto di concessione. Diversamente, si provvederà a quantificare il canone dovuto per ciascun uso effettuato ed il canone demaniale sarà dato dalla somma dei canoni dovuti per i singoli usi

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CAPO VI - ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE
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Art. 35 - (Cause di estinzione delle concessioni)

1. Le concessioni d’acqua pubblica si estinguono nei seguenti casi:

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Art. 36 - (Rinuncia alla concessione)

1. Il concessionario di acqua pubblica che intenda rinunciare alla concessione provvede mediante comunicazione scritta all’autorità concedente, contenente, oltre ai dati identificativi della co

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Art. 37 - (Decadenza)

1. Il concessionario decade dal diritto di derivare ed utilizzare l’acqua concessa nei seguenti casi:

a) per il mancato esercizio della concessione per un triennio consecutivo;

b) per il cattivo uso della risorsa in relazione ai fini dell’utilizzazione ovvero per un uso diverso da quello oggetto di concessione;

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Art. 38 - (Revoca)

1. La concessione può essere oggetto di revoca anche

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Art. 39 - (Opere della derivazione alla cessazione dell’ utenza)

1. Fatto salvo quanto disposto per le grandi derivazioni ad uso idroelettrico dall’ articolo 12, d. lgs. 79/1999, con il ve

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TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
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Art. 40 - (Norme disapplicate)

1. Ai sensi dell’articolo 55, comma 22, della l.r. 26/2003, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, cessano di avere applicazione nell’ambito dell’ordinamento regionale le norme statali regolatrici dei procedimenti di concessione di acque pubbliche incompatibili con le disposizioni del presente regolamento.

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Art. 41 - (Disposizioni transitorie generali sui procedimenti di concessione in corso)

1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 43, il presente regolamento si applica anche ai procedimenti di concessione di derivazione in corso alla sua entrata in vigore, ferma restando la previgente normativa sulla competenza. Detti procedimenti sono conclusi entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente regolamento.

2. Gli adempimenti istruttori compiuti nei procedimenti di cui al comma 1 prima dell’entrata in vigore del presente regolamento sono fatti salvi ove compatibili con il medesimo.

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34683 4927275
Art. 42 - (Disposizioni transitorie sui procedimenti di concessione di grandi derivazioni trasferiti ai sensi del d.lgs. n. 112/1998)

1. Nei procedimenti di concessione di grandi derivazioni in corso all’ent

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Art. 43 - (Disposizioni transitorie sui procedimenti di regolarizzazione delle piccole derivazioni di acque sotterranee rientranti nel campo di applicazione della d.g.r. 29 dicembre 1999, n. 6/47582)

1. I procedimenti di regolarizzazione delle piccole derivazioni di acque sotterranee, rientranti nel campo di applicazione della deliberazione della Giunta regionale 29 d

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Art. 44 - (Disciplina transitoria relativa all’articolo 4)

1. L’articolo 4 non si applica alle utenze già in essere all’entrata in vigore del presente regolamento, salvo quanto stabilito ai commi seguenti.

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Allegato A - Tabelle di equiparazione degli usi ai fini dell’applicazione del canone annuo di concessione

USI DEFINITI DALL’ARTICOLO 3

USI DEFINITI DALL’ARTICOLO 18, LEGGE 36/1994

a) uso potabile

consumo umano (comma 1, lett. c)

b) uso irriguo

uso irrigazione (comma 1 lett. a-b)

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